CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3323/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3196/2023 depositata il 28/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. esperiva avanti al Tribunale di Napoli azione revocatoria avente ad oggetto l’atto, rogato il 22 aprile 2011, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito un fondo patrimoniale in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA] e del genero [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della domanda, parte attrice deduceva di essere titolare di un credito di euro 629.704,49 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice principale dichiarata fallita, rispetto al quale la convenuta [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato garanzia personale. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un verso deducendo la prescrizione dell’azione revocatoria nonché l’inesistenza dell’asserito credito sotteso alla domanda, per altro verso affermando che la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta in assoluta buona fede. 2. Con sentenza n. 1345/2017 il Tribunale di Napoli accoglieva l’azione revocatoria e dichiarava l’inefficacia del negozio di costituzione di fondo patrimoniale. 3. Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa la mandataria doBank; successivamente interveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di cessionaria del credito. 3.1. Con la qui impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame e per l’effetto, confermava integralmente la sentenza appellata. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1264 e 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 4, legge 30.04.1999, n.130, dell’art. 58 t.u.b. con riferimento all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. Lamentano che la corte napoletana ha erroneamente ritenuto provata la legittimazione attiva dell’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, invece, non aveva fornito la benché minima prova dell’inclusione del credito di cui era cessionaria nell’ambito della più ampia operazione di cessione di crediti in blocco. 1.1. Il motivo è inammissibile. E’ pur vero che, secondo recente orientamento di legittimità che si intende qui ribadire in continuità, la pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione in blocco sulla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del T.U.F. - [OSCURATO:PERSONA], tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., ma non costituisce, di per sé, prova della cessione, per cui, qualora il debitore svolga delle contestazioni sulla riconducibilità del credito controverso a quelli oggetto della cessione dei crediti in blocco, la prova della sua inclusione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 17/06/2025, n. 16368). Gli odierni ricorrenti, tuttavia, si limitano a censurare l’impugnata sentenza solo là dove fa riferimento alla summenzionata pubblicazione della notizia della cessione in blocco sulla [OSCURATO:PERSONA], ma trascurano di considerare che la corte d’appello ha affermato la legittimazione attiva del cessionario sul rilievo che la medesima ha prodotto in giudizio sia la dichiarazione di cessione sottoscritta dalla banca cedente, sia il contratto di cessione. Tale ratio decidendi non risulta essere stata specificatamente censurata e, dunque, su di essa la motivazione resa dalla corte territoriale si consolida, a mente del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di essere rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (v., tra le tante, Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27/07/2017, n. 18641; Cass., 14/02/2012, n. 2108). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 115 c.p.c. con riferimento all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.”. Lamentano che la corte di merito ha accolto l’azione revocatoria sulla considerazione della mera esistenza di un credito, del tutto prescindendo dalla verifica della sua esigibilità. Deducono che, invece, la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che “si è al cospetto di una tutela di un credito del tutto fittizio in quanto frutto della illegittima pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici ed usurari, tant’è che pende giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG n.9780/2017 – Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (causa introitata a sentenza in data 10.10.2023), avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’asserito credito oggetto di cessione, nel corso del quale è emerso in tutta evidenza l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. di [OSCURATO:SOCIETA]. dal diritto di azione nei suoi confronti, con conseguente inesistenza dell’asserito credito e venir meno, quindi, del presupposto essenziale per l’esperibilità dell’actio pauliana e, quindi, l’esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale”. 2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ. La corte di merito ha infatti pronunciato conformemente al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui in tema di azionerevocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione oaspettativa, con la conseguenza che anche ilcredito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azionerevocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimocredito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (v. Cass., 19/02/2020, n. 4212; Cass., n. 25556/2009; Cass., n. 22878/2012). Le specifiche questioni sollevate nel motivo, anche riferite ad una pretesa intervenuta decadenza ex art. 1957 cod. civ., non sono per nulla menzionate nell’impugnata sentenza, né i ricorrenti si peritano di precisare se, dove e quando le abbiano mai sollevate nel precedente contesto processuale, pertanto incorrendo in patente violazione dell’art. 366, n. 3 e 6, cod. proc. civ. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione o falsa applicazione degli artt. 167, 170, 2740 e 2901 cod. civ., con riferimento all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.”. Lamentano che la corte territoriale ha accolto l’azione revocatoria, pertanto dichiarando l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, omettendo “ogni e qualsivoglia sforzo ermeneutico circa il reale contenuto delle pattuizioni con cui gli odierni ricorrenti avevano regolamentato il vincolo di cui agli art.167 e ss. c.c., non sciogliendo il quesito interpretativo se, al di là del nomen iuris adottato dalle parti, il complessivo regolamento negoziale, congegnato inter partes, avesse o meno un reale effetto attributivo, costitutivo o dispositivo, ovvero si limitasse a regolamentare un mero atto di amministrazione di beni immobili (come, in fattispecie, peraltro, è avvenuto, dal momento che l'asserita disponente non ne dismetteva la proprietà in maniera alcuna)”. Deducono che la corte di merito avrebbe invece dovuto rilevare che, stante la regolamentazione convenuta dalle parti, in particolare alle clausole 4 e 5 dell’atto di costituzione del fondo, il negozio costitutivo del vincolo era preordinato a garantire alla famiglia della figlia della disponente la possibilità di “usare e sfruttare i (soli) frutti dell'immobile in oggetto”, per il soddisfacimento dei propri bisogni. 3.1. Il motivo è inammissibile. In disparte il pur non marginale rilievo per cui, secondo costante orientamento di legittimità, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti; pertanto, esso è suscettibile di revocatoria, sia ordinaria che fallimentare (v. Cass., n. 6267/2005 e successive conformi, tra cui Cass., n. 7232/2022), con il motivo in scrutinio i ricorrenti sollecitano questa Suprema Corte a riesaminare le ragioni per le quali il fondo è stato costituito, e dunque a formulare un giudizio di fatto, che è invece estraneo al sindacato di legittimità (v. tra le tantissime Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987; Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485). 4. Alla inammissibilità, nei suindicati termini, di tutti i motivi, consegue l’inammissibilità dell’intero ricorso. 5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivoin favore della controricorrente , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per compensi ) , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello