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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32728/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12.10.2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di quattro mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis L. 401/1989 per aver svolto, in assenza della licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S., attività non autorizzata di intermediazione per la società estera [OSCURATO:PERSONA], priva di concessione, come constatato a seguito di sopralluogo in data 28.10.2014.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi con i quali lamenta: 2.1) l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza impugnata, avuto riguardo al dies a quo, ovverosia all'eseguito sopralluogo che, quantunque erroneamente indicato nel capo di imputazione riprodotto nella sentenza di primo grado, alla data del 28.10.2018, era stato tuttavia corretto dalla stessa Corte di appello, dando atto dell'intervenuto refuso materiale, con la data 28.10.2014; 2.2) il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 4, 4-bis e 4-ter L. 401/1989, rilevando come all'esito del sopralluogo e del concomitante sequestro non fossero stati rinvenuti nell'esercizio commerciale da lui gestito incassi in contanti o contratti formali conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], né fossero state acquisite dall'unico avventore presente notizie in ordine al fatto che venissero ivi effettuate scommesse per conto dell'allibratore estero; 2.3) il vizio di violazione di legge con riguardo alla difformità della disciplina amministrativa nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea che non ammette l'applicazione di sanzioni penali in siffatta materia, non essendo emerso dalle risultanze istruttorie che l'attività di fatto espletata travalicasse i limiti del mero supporto logistico agli avventori nell'attività di scommesse [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, deve ritenersi fondato.

Ed invero il termine di prescrizione del reato in contestazione, avuto riguardo al dies a quo, coincidente con il sopralluogo eseguito dalla P.G. in data 28.10.2014, e computati i due periodi di sospensione, pari a complessivi 158 giorni, che si sommano al termine di 7 anni e 6 mesi, cadente il 28.4.2022, risulta maturato in data 3.10.2022, ovverosia antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Dal momento che, come chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819), la pronuncia gravata deve essere annullata senza rinvio stante l'intervenuta prescrizione del delitto in contestazione, restando ogni ulteriore motivo di doglianza assorbito P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12.10.2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di quattro mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis L. 401/1989 per aver svolto, in assenza della licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S., attività non autorizzata di intermediazione per la società estera [OSCURATO:PERSONA], priva di concessione, come constatato a seguito di sopralluogo in data 28.10.2014. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi con i quali lamenta: 2.1) l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza impugnata, avuto riguardo al dies a quo, ovverosia all'eseguito sopralluogo che, quantunque erroneamente indicato nel capo di imputazione riprodotto nella sentenza di primo grado, alla data del 28.10.2018, era stato tuttavia corretto dalla stessa Corte di appello, dando atto dell'intervenuto refuso materiale, con la data 28.10.2014; 2.2) il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 4, 4-bis e 4-ter L. 401/1989, rilevando come all'esito del sopralluogo e del concomitante sequestro non fossero stati rinvenuti nell'esercizio commerciale da lui gestito incassi in contanti o contratti formali conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], né fossero state acquisite dall'unico avventore presente notizie in ordine al fatto che venissero ivi effettuate scommesse per conto dell'allibratore estero; 2.3) il vizio di violazione di legge con riguardo alla difformità della disciplina amministrativa nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea che non ammette l'applicazione di sanzioni penali in siffatta materia, non essendo emerso dalle risultanze istruttorie che l'attività di fatto espletata travalicasse i limiti del mero supporto logistico agli avventori nell'attività di scommesse [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, deve ritenersi fondato. Ed invero il termine di prescrizione del reato in contestazione, avuto riguardo al dies a quo, coincidente con il sopralluogo eseguito dalla P.G. in data 28.10.2014, e computati i due periodi di sospensione, pari a complessivi 158 giorni, che si sommano al termine di 7 anni e 6 mesi, cadente il 28.4.2022, risulta maturato in data 3.10.2022, ovverosia antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata. Dal momento che, come chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819), la pronuncia gravata deve essere annullata senza rinvio stante l'intervenuta prescrizione del delitto in contestazione, restando ogni ulteriore motivo di doglianza assorbito P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per p
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