CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2026
Cassazione n. 15494/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1995 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 23 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; Fatto commesso in Roma 16 aprile 2024. Letta la memoria trasmessa il 10 gennaio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione ordinaria. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il mancato riconoscimento sia della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen., sia della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen., sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già dedotti e adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata) hanno ampiamente illustrato le ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento delle richieste difensive, sottolineando in tal senso l'elevata qualità della cocaina illecitamente detenuta, avente una percentuale di purezza tra il 79% e il 95%, con 86 dosi medie ricavabili. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M(t O' 29 karziti De