CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 agosto 1993
Cassazione n. 30025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1993 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 10220/26 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati; Considerato, in particolare, che in punto di pena la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - in ragione della complessiva gravità del fatto, determinata dall'essere il ricorrente in espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, allontanandosi volontariamente per andare a bere in un bar per circa due ore-; che, in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha valutato come non ricorrano comportamenti apprezzabili per un diverso e più favorevole bilanciamento -giudicate equivalenti già dal primo giudice- ; che, per la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, la Corte nel ritenere non sussistenti i presupposti a espressamente indicato come non si possa fare affidamento sull'osservanza delle prescrizioni connesse e sulla portata rieducativa, alla luce della personalità dell'imputato, nei confronti del quale è stata riconosciuta la recidiva e tenendo conto che è gravato da plurimi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MVi; Penale 6 - AGO 2025 II-