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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12074/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 035AX93 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha respinto la domanda di affidamento in prova ritenendo di non potere formulare una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato alla luce dei suoi numerosi precedenti penali, delle pendenze risultanti a suo carico, del tenore delle informazioni inviate dalle forze di polizia e tenuto conto della evasione da lui commessa nel corso degli arresti domiciliari, elementi complessivamente valutati come la conferma della sua inaffidabilità e della sua persistente pericolosità sociale; Rilevato che il condannato, rispetto a tale logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 035AX93 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha respinto la domanda di affidamento in prova ritenendo di non potere formulare una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato alla luce dei suoi numerosi precedenti penali, delle pendenze risultanti a suo carico, del tenore delle informazioni inviate dalle forze di polizia e tenuto conto della evasione da lui commessa nel corso degli arresti domiciliari, elementi complessivamente valutati come la conferma della sua inaffidabilità e della sua persistente pericolosità sociale; Rilevato che il condannato, rispetto a tale logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 mar
Sentenza Cassazione n. 12074/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris