Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42680/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; itita4a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r u oio Alia) Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo I')? X.:121:249 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13 giugno 2019 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa in data 23 gennaio 2019, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova, nella parte in cui aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ricettazione e porto di una pistola tipo revolver con matricola A18815.

Ha, invece, riformato la predetta decisione in punto di trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena inflitta in anni due mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

All'imputato è stato contestato di aver acquistato o comunque ricevuto l'arma provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di averla illegalmente portata; fatti accertati in Padova il 13 agosto 2018.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, deducendo i seguenti vizi: - mancanza e illogicità della motivazione in relazione al ritenuto delitto di ricettazione.

Il ricorrente, sin dall'interrogatorio reso al G.i.p. della convalida dell'arresto, aveva ammesso di aver sottratto l'arma al [OSCURATO:PERSONA], già convivente more uxorio della nonna materna, per tutelarlo dai propositi suicidiari che il predetto aveva ripetutamente esternato, invocando l'applicazione della scriminante dello stato di necessità; esimente che la Corte di appello aveva immotivatamente ritenuto non configurabile, omettendo di valutare in proposito le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen., dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato di aver manifestato la volontà di farla finita alla figliastra [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato, e di non escludere di poter avere reso edotto di tale intendimento anche il nipote [OSCURATO:PERSONA].

La decisione era pure da censurare per avere ribadito la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, in violazione del principio di diritto che pretende la prova positiva dell'estraneità al reato presupposto quando l'imputato abbia credibilmente dedotto di esserne l'autore, come nel caso in disamina, in cui il [OSCURATO:PERSONA], sin dall'immediatezza, si era proclamato autore della sottrazione, precisando di avere avuto sempre libero accesso all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] proprio a ragione dei rapporti di consuetudine familiare che lo legavano all'offeso; - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 42 cod. pen. con riferimento alla sussistenza del dolo specifico richiesto sia per il reato di ricettazione che per quello di furto.

Se è vero che l'ingiusto profitto ben può essere anche di natura non patrimoniale, privi di significativa valenza risultano gli elementi valorizzati dai giudici di appello come indicativi di una finalità di utilizzo personale del dispositivo -l'avere, cioè, il [OSCURATO:PERSONA] portato l'arma con il colpo in canna all'esterno del bar, ove aveva avuto un diverbio con tale [OSCURATO:PERSONA]- giacché, da un lato, non era stato il [OSCURATO:PERSONA] ad armare la pistola, ma lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato di averla sempre detenuta con un proiettile all'interno del tamburo; dall'altro, egli si era limitato a tenere l'arma nella tasca dei pantaloni, senza brandirla nel corso del litigio; - inosservanza o erronea applicazione del disposto di cui all'art. 649 cod. pen. con riferimento al fatto come qualificato (ricettazione) e come qualificabile (furto).

I giudici del merito non avrebbero dovuto escludere l'operatività della causa di non punibilità, trattandosi di fatto commesso in danno di un ascendente, tale dovendosi ritenere il [OSCURATO:PERSONA] che per trenta anni era stato il convivente more uxorio della nonna dell'imputato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati e inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo è fondato in quanto la difesa ha correttamente denunciato la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione.

Occorre tenere conto del principio di diritto in forza del quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto allorché questo deduca di esserne l'autore e tale confessione sia plausibile (Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 ).

Alla luce di tale orientamento, che il Collegio condivide, può quindi ritenersi che, in determinate situazioni, sussiste l'onere dell'accusa di dimostrare l'estraneità dell'imputato al reato presupposto, con il correlato onere del giudice di motivare su tale estraneità.

Nel caso in esame, entrambe le decisioni di merito hanno motivatamente giustificato la ritenuta inattendibilità della tesi difensiva con riferimento alla invocata esimente; viceversa, quanto all'estraneità al delitto presupposto, di cui il [OSCURATO:PERSONA] si è proclamato autore, il giudice di primo grado si è limitato ad affermare «risulta accertato il reato presupposto della ricettazione, in quanto la pistola veniva furtivamente sottratta da casa di [OSCURATO:PERSONA], che la deteneva regolarmente e che, non usandola da anni, solo il 13 agosto 2018 si rendeva conto che l'arma gli era stata portata via.

È stato accertato che l'imputato ha ricevuto o comunque è entrato in possesso di detta arma, che egli ben sapeva essere provento di reato, in quanto sapeva essere stata sottratta da casa di [OSCURATO:PERSONA]».

Ma tale argomentare risulta coerente con la regola di giudizio valida nelle differenti ipotesi, in cui non si abbia confessione sulla paternità del reato presupposto ovvero quando la confessione non sia dotata del requisito della credibilità, mentre nel caso in esame nessun apprezzamento in ordine alla sua plausibilità risulta condotto, nonostante gli attestati rapporti tra l'imputato e il [OSCURATO:PERSONA] che, come messo in evidenza dalla prima sentenza, per quanto di età avanzata e disabile, era persona lucida e compos sui; aveva dichiarato di detenere regolarmente la pistola, a suo dire riposta in un cassetto dell'armadio da molti anni, e di non saper dare alcuna ragione della sua sparizione, della quale si era avveduto solo in occasione del controllo eseguito dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva coabitato sino al 2011, in quanto figlio di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta figlia della sua ex convivente, (p. 2 sentenza di primo grado).

Parimenti, i giudici di appello scrivono «non è dimostrato l'assunto difensivo secondo cui il reato presupposto di furto sarebbe stato commesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Con ciò vengono a cadere i supporti sulla cui base la difesa invoca la clausola di sussidiarietà o di riserva contenuta nell'art. 648 cod. pen.», ma a tale approdo pervengono, dopo aver esaurito il proprio sforzo argomentativo nel respingere la tesi del furto scriminato, senza esplicitare le ragioni per cui non potesse ritenersi che lo stesso imputato fosse l'autore del furto o avesse concorso con altri in tale attività.

Siffatte precisazioni si appalesavano necessarie, tenuto conto della particolarità della situazione, connotata dalla possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi agevolmente dell'arma senza destare alcun sospetto nell'offeso, tal che non si sarebbe potuta privilegiare semplicemente la presunzione che egli l'avesse ricettata piuttosto che la presunzione che egli stesso avrebbe provveduto a rubarla.

Di contro, come innanzi ricordato, la decisione impugnata (al pari di quella di primo grado) ha fondato la statuizione di reità per il delitto di ricettazione esclusivamente sulla circostanza che l'imputato non aveva dimostrato di essere l'autore della sottrazione, senza condurre un'effettiva disamina in ordine alla sussistenza di elementi positivi, utili a confortare la ritenuta estraneità del medesimo al reato presupposto.

Pertanto, non apparendo implausibile la tesi difensiva alla luce dei pur riconosciuti rapporti tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] e delle precisazioni rese da quest'ultimo, che ha denunciato il furto dell'arma, del quale non aveva avuto alcun sentore, solo dopo il suo ritrovamento nella disponibilità dell'imputato, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, che, attesa la natura del vizio motivazionale rilevato, deve procedere ad una nuova valutazione, facendo corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato, al fine di stabilire se sussista o meno la penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestatagli ovvero se il fatto debba essere diversamente qualificato.

3. Nel resto il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle residue censure.

3.1. Quanto al replicato tentativo di configurare la sottrazione dell'arma quale condotta necessitata perché conseguente ai propositi di suicidio manifestati dalla stessa parte offesa e mirante alla tutela della sua incolumità, entrambe le decisioni di merito offrono motivazioni ampie e rigorose e di serrata confutazione.

In particolare, la sentenza di appello ha ineccepibilmente replicato alle deduzioni difensive, rimarcando come non fossero, nemmeno in astratto, configurabili i presupposti dell'invocata esimente rappresentati dalla cogenza e inevitabilità di un male imminente e dall'assenza di alternative praticabili.

Sotto il primo profilo ha, infatti, posto in evidenza come gli asseriti annunci di propositi di suicidio, da parte del [OSCURATO:PERSONA], fossero stati plurimi e reiterati nel tempo, a detta dello stesso imputato e della di lui madre, senza che i predetti avessero mai deciso di attivarsi al fine di privarlo dell'arma; ha, quindi, annotato come il [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza dei fatti, avesse affermato di non maneggiare l'arma da decenni e anzi di essersi addirittura dimenticato della sua esistenza, rimarcando altresì l'assoluta incompatibilità con la scriminante invocata della condotta tenuta dall'imputato successivamente alla asserita sottrazione per fini umanitari, avendola portata in luogo pubblico anziché consegnarla immediatamente alle forze dell'ordine, rendendole edotte della pericolosità della sua allocazione presso il legittimo detentore.

Trattasi di motivazione del tutto congrua e logica, che il ricorrente avversa svolgendo censure sul merito del giudizio e non sul giudizio sul merito.

3.2. Insussistente è, poi, la dedotta violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del fine di profitto.

La nozione di profitto prevista tanto dall'art. 648 cod. pen. che dall'art. 624 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire, rappresentata nella specie dalla disponibilità dell'arma, ond'è che il porto della stessa si pone come realizzazione ulteriore di quel fine.

3.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, col quale si censura la mancata estensione del disposto dell'art. 649 cod. pen., in tema di esclusione della punibilità, per il rapporto che legava l'odierno ricorrente al legittimo detentore dell'arma, convivente della nonna del primo.

Ed invero, al di là del dato formale dell'assenza di qualsivoglia rapporto di tipo parentale o anche di affinità, correttamente i giudici hanno evidenziato il carattere assolutamente neutro della relazione tra i due soggetti, difettando tra loro un rapporto di convivenza, pur essendo stato il [OSCURATO:PERSONA], in un ormai lontano passato, convivente more uxorio della nonna materna del [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel 2006.

Inappropriatamente il ricorrente richiama il concetto di famiglia di fatto quale formazione sociale a prescindere dalla circostanza che il rapporto familiare sia sancito da un accordo matrimoniale, trascurando di considerare che, anche a seguito delle recenti modifiche legislative, segnatamente l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 649 cod. pen., in base al quale la causa di non punibilità opera anche nei confronti di chi ha commesso alcuno dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II del codice penale in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, rende palese l'intento del legislatore di attribuire rilievo, ai fini dell'operatività della causa di esclusione della punibilità che interessa, all'esistenza di una convivenza qualificata, venendo in rilievo soltanto rispetto ad essa non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione di unioni basate sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente.

Del resto, anche a voler seguire in astratto il ragionamento della difesa che, sul presupposto della piena assimilabilità al rapporto di coniugio della convivenza more uxorio, assume che l'imputato doveva essere considerato a tutti gli effetti un discendente del [OSCURATO:PERSONA], convivente della di lui nonna materna, con conseguente applicabilità dell'art. 649, comma 1, n.2, cod. pen., che esclude la punibilità in capo a chi abbia commesso uno dei fatti previsti dagli artt. 624 e ss. cod. pen. in danno di un ascendente, pur in difetto di coabitazione, l'esito non sarebbe dissimile, avendo questa Corte ripetutamente escluso che possa tornare applicabile la previsione dell'art. 649 cod. pen. in ragione della ritenuta irrilevanza del rapporto di affinità (tale dovendosi ritenere, ad avviso della difesa, quello esistente tra la vittima del reato e l'imputato, nipote ex filia della convivente more uxorio), quando, come nella specie, al momento del fatto non sia più esistente in vita il coniuge da cui l'affinità deriva e dal matrimonio non siano nati figli; e tanto sulla base del disposto dell'art. 307, comma quarto, cod. pen. che limita nel senso su indicato il rapporto di affinità agli effetti penali (Sez. 2, n. 19668 del 08/04/2010, Adams, Rv. 247119; Sez. 5, n. 23060 del 30/03/2021, Butera, Rv. 281215).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo b) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Nel resto il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo b) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; itita4a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r u oio Alia) Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo I')? X.:121:249 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 giugno 2019 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa in data 23 gennaio 2019, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova, nella parte in cui aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ricettazione e porto di una pistola tipo revolver con matricola A18815. Ha, invece, riformato la predetta decisione in punto di trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena inflitta in anni due mesi sei di reclusione ed euro mille di multa. All'imputato è stato contestato di aver acquistato o comunque ricevuto l'arma provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di averla illegalmente portata; fatti accertati in Padova il 13 agosto 2018. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, deducendo i seguenti vizi: - mancanza e illogicità della motivazione in relazione al ritenuto delitto di ricettazione. Il ricorrente, sin dall'interrogatorio reso al G.i.p. della convalida dell'arresto, aveva ammesso di aver sottratto l'arma al [OSCURATO:PERSONA], già convivente more uxorio della nonna materna, per tutelarlo dai propositi suicidiari che il predetto aveva ripetutamente esternato, invocando l'applicazione della scriminante dello stato di necessità; esimente che la Corte di appello aveva immotivatamente ritenuto non configurabile, omettendo di valutare in proposito le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen., dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato di aver manifestato la volontà di farla finita alla figliastra [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato, e di non escludere di poter avere reso edotto di tale intendimento anche il nipote [OSCURATO:PERSONA]. La decisione era pure da censurare per avere ribadito la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, in violazione del principio di diritto che pretende la prova positiva dell'estraneità al reato presupposto quando l'imputato abbia credibilmente dedotto di esserne l'autore, come nel caso in disamina, in cui il [OSCURATO:PERSONA], sin dall'immediatezza, si era proclamato autore della sottrazione, precisando di avere avuto sempre libero accesso all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] proprio a ragione dei rapporti di consuetudine familiare che lo legavano all'offeso; - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 42 cod. pen. con riferimento alla sussistenza del dolo specifico richiesto sia per il reato di ricettazione che per quello di furto. Se è vero che l'ingiusto profitto ben può essere anche di natura non patrimoniale, privi di significativa valenza risultano gli elementi valorizzati dai giudici di appello come indicativi di una finalità di utilizzo personale del dispositivo -l'avere, cioè, il [OSCURATO:PERSONA] portato l'arma con il colpo in canna all'esterno del bar, ove aveva avuto un diverbio con tale [OSCURATO:PERSONA]- giacché, da un lato, non era stato il [OSCURATO:PERSONA] ad armare la pistola, ma lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato di averla sempre detenuta con un proiettile all'interno del tamburo; dall'altro, egli si era limitato a tenere l'arma nella tasca dei pantaloni, senza brandirla nel corso del litigio; - inosservanza o erronea applicazione del disposto di cui all'art. 649 cod. pen. con riferimento al fatto come qualificato (ricettazione) e come qualificabile (furto). I giudici del merito non avrebbero dovuto escludere l'operatività della causa di non punibilità, trattandosi di fatto commesso in danno di un ascendente, tale dovendosi ritenere il [OSCURATO:PERSONA] che per trenta anni era stato il convivente more uxorio della nonna dell'imputato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati e inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo è fondato in quanto la difesa ha correttamente denunciato la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione. Occorre tenere conto del principio di diritto in forza del quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto allorché questo deduca di esserne l'autore e tale confessione sia plausibile (Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 ). Alla luce di tale orientamento, che il Collegio condivide, può quindi ritenersi che, in determinate situazioni, sussiste l'onere dell'accusa di dimostrare l'estraneità dell'imputato al reato presupposto, con il correlato onere del giudice di motivare su tale estraneità. Nel caso in esame, entrambe le decisioni di merito hanno motivatamente giustificato la ritenuta inattendibilità della tesi difensiva con riferimento alla invocata esimente; viceversa, quanto all'estraneità al delitto presupposto, di cui il [OSCURATO:PERSONA] si è proclamato autore, il giudice di primo grado si è limitato ad affermare «risulta accertato il reato presupposto della ricettazione, in quanto la pistola veniva furtivamente sottratta da casa di [OSCURATO:PERSONA], che la deteneva regolarmente e che, non usandola da anni, solo il 13 agosto 2018 si rendeva conto che l'arma gli era stata portata via. È stato accertato che l'imputato ha ricevuto o comunque è entrato in possesso di detta arma, che egli ben sapeva essere provento di reato, in quanto sapeva essere stata sottratta da casa di [OSCURATO:PERSONA]». Ma tale argomentare risulta coerente con la regola di giudizio valida nelle differenti ipotesi, in cui non si abbia confessione sulla paternità del reato presupposto ovvero quando la confessione non sia dotata del requisito della credibilità, mentre nel caso in esame nessun apprezzamento in ordine alla sua plausibilità risulta condotto, nonostante gli attestati rapporti tra l'imputato e il [OSCURATO:PERSONA] che, come messo in evidenza dalla prima sentenza, per quanto di età avanzata e disabile, era persona lucida e compos sui; aveva dichiarato di detenere regolarmente la pistola, a suo dire riposta in un cassetto dell'armadio da molti anni, e di non saper dare alcuna ragione della sua sparizione, della quale si era avveduto solo in occasione del controllo eseguito dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva coabitato sino al 2011, in quanto figlio di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta figlia della sua ex convivente, (p. 2 sentenza di primo grado). Parimenti, i giudici di appello scrivono «non è dimostrato l'assunto difensivo secondo cui il reato presupposto di furto sarebbe stato commesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Con ciò vengono a cadere i supporti sulla cui base la difesa invoca la clausola di sussidiarietà o di riserva contenuta nell'art. 648 cod. pen.», ma a tale approdo pervengono, dopo aver esaurito il proprio sforzo argomentativo nel respingere la tesi del furto scriminato, senza esplicitare le ragioni per cui non potesse ritenersi che lo stesso imputato fosse l'autore del furto o avesse concorso con altri in tale attività. Siffatte precisazioni si appalesavano necessarie, tenuto conto della particolarità della situazione, connotata dalla possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi agevolmente dell'arma senza destare alcun sospetto nell'offeso, tal che non si sarebbe potuta privilegiare semplicemente la presunzione che egli l'avesse ricettata piuttosto che la presunzione che egli stesso avrebbe provveduto a rubarla. Di contro, come innanzi ricordato, la decisione impugnata (al pari di quella di primo grado) ha fondato la statuizione di reità per il delitto di ricettazione esclusivamente sulla circostanza che l'imputato non aveva dimostrato di essere l'autore della sottrazione, senza condurre un'effettiva disamina in ordine alla sussistenza di elementi positivi, utili a confortare la ritenuta estraneità del medesimo al reato presupposto. Pertanto, non apparendo implausibile la tesi difensiva alla luce dei pur riconosciuti rapporti tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] e delle precisazioni rese da quest'ultimo, che ha denunciato il furto dell'arma, del quale non aveva avuto alcun sentore, solo dopo il suo ritrovamento nella disponibilità dell'imputato, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, che, attesa la natura del vizio motivazionale rilevato, deve procedere ad una nuova valutazione, facendo corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato, al fine di stabilire se sussista o meno la penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestatagli ovvero se il fatto debba essere diversamente qualificato. 3. Nel resto il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle residue censure. 3.1. Quanto al replicato tentativo di configurare la sottrazione dell'arma quale condotta necessitata perché conseguente ai propositi di suicidio manifestati dalla stessa parte offesa e mirante alla tutela della sua incolumità, entrambe le decisioni di merito offrono motivazioni ampie e rigorose e di serrata confutazione. In particolare, la sentenza di appello ha ineccepibilmente replicato alle deduzioni difensive, rimarcando come non fossero, nemmeno in astratto, configurabili i presupposti dell'invocata esimente rappresentati dalla cogenza e inevitabilità di un male imminente e dall'assenza di alternative praticabili. Sotto il primo profilo ha, infatti, posto in evidenza come gli asseriti annunci di propositi di suicidio, da parte del [OSCURATO:PERSONA], fossero stati plurimi e reiterati nel tempo, a detta dello stesso imputato e della di lui madre, senza che i predetti avessero mai deciso di attivarsi al fine di privarlo dell'arma; ha, quindi, annotato come il [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza dei fatti, avesse affermato di non maneggiare l'arma da decenni e anzi di essersi addirittura dimenticato della sua esistenza, rimarcando altresì l'assoluta incompatibilità con la scriminante invocata della condotta tenuta dall'imputato successivamente alla asserita sottrazione per fini umanitari, avendola portata in luogo pubblico anziché consegnarla immediatamente alle forze dell'ordine, rendendole edotte della pericolosità della sua allocazione presso il legittimo detentore. Trattasi di motivazione del tutto congrua e logica, che il ricorrente avversa svolgendo censure sul merito del giudizio e non sul giudizio sul merito. 3.2. Insussistente è, poi, la dedotta violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del fine di profitto. La nozione di profitto prevista tanto dall'art. 648 cod. pen. che dall'art. 624 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire, rappresentata nella specie dalla disponibilità dell'arma, ond'è che il porto della stessa si pone come realizzazione ulteriore di quel fine. 3.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, col quale si censura la mancata estensione del disposto dell'art. 649 cod. pen., in tema di esclusione della punibilità, per il rapporto che legava l'odierno ricorrente al legittimo detentore dell'arma, convivente della nonna del primo. Ed invero, al di là del dato formale dell'assenza di qualsivoglia rapporto di tipo parentale o anche di affinità, correttamente i giudici hanno evidenziato il carattere assolutamente neutro della relazione tra i due soggetti, difettando tra loro un rapporto di convivenza, pur essendo stato il [OSCURATO:PERSONA], in un ormai lontano passato, convivente more uxorio della nonna materna del [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel 2006. Inappropriatamente il ricorrente richiama il concetto di famiglia di fatto quale formazione sociale a prescindere dalla circostanza che il rapporto familiare sia sancito da un accordo matrimoniale, trascurando di considerare che, anche a seguito delle recenti modifiche legislative, segnatamente l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 649 cod. pen., in base al quale la causa di non punibilità opera anche nei confronti di chi ha commesso alcuno dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II del codice penale in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, rende palese l'intento del legislatore di attribuire rilievo, ai fini dell'operatività della causa di esclusione della punibilità che interessa, all'esistenza di una convivenza qualificata, venendo in rilievo soltanto rispetto ad essa non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione di unioni basate sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente. Del resto, anche a voler seguire in astratto il ragionamento della difesa che, sul presupposto della piena assimilabilità al rapporto di coniugio della convivenza more uxorio, assume che l'imputato doveva essere considerato a tutti gli effetti un discendente del [OSCURATO:PERSONA], convivente della di lui nonna materna, con conseguente applicabilità dell'art. 649, comma 1, n.2, cod. pen., che esclude la punibilità in capo a chi abbia commesso uno dei fatti previsti dagli artt. 624 e ss. cod. pen. in danno di un ascendente, pur in difetto di coabitazione, l'esito non sarebbe dissimile, avendo questa Corte ripetutamente escluso che possa tornare applicabile la previsione dell'art. 649 cod. pen. in ragione della ritenuta irrilevanza del rapporto di affinità (tale dovendosi ritenere, ad avviso della difesa, quello esistente tra la vittima del reato e l'imputato, nipote ex filia della convivente more uxorio), quando, come nella specie, al momento del fatto non sia più esistente in vita il coniuge da cui l'affinità deriva e dal matrimonio non siano nati figli; e tanto sulla base del disposto dell'art. 307, comma quarto, cod. pen. che limita nel senso su indicato il rapporto di affinità agli effetti penali (Sez. 2, n. 19668 del 08/04/2010, Adams, Rv. 247119; Sez. 5, n. 23060 del 30/03/2021, Butera, Rv. 281215). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo b) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Nel resto il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo b) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra
Sentenza Cassazione n. 42680/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris