CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 03625/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 01/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 18/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 110, 628 comma terzo nn. 3 quinquies cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 61 nn. 2, 582, 585 in relazione all'art. 576 comma primo n. 1 cod, pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 546, 125 comma 3, 187 e 597 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale dei prevenuti, non è ammesso in questa sede poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e, finanche, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio a carico degli odierni ricorrenti, corroborato sia dalle dichiarazioni della parte offesa sia dall'escussione testimoniale del teste oculare presente alla scena, nonché dalla cartella clinica di pronto soccorso attestante le lesioni riportate dalla vittima]; ritenuto, pure, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2