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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06358/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 635 cod. pen. (per difetto di prova quanto all'univocità degli atti compiuti), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie pienamente comprovanti la fattispecie di danneggiamento contestatagli); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità atteso che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e dai verbali di udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 635 cod. pen. (per difetto di prova quanto all'univocità degli atti compiuti), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie pienamente comprovanti la fattispecie di danneggiamento contestatagli); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità atteso che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e dai verbali di udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06358/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris