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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32986/2026

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d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarilia di Nardo che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenzaRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 16 dicembre 2025 la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 27 febbraio 2024, con laquale [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato alla pena di due anni di reclusione,oltre alle pene accessorie di legge, per il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,occultato parte delle scritture contabili e gli altri documenti di cui era obbligatoriala conservazione al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e le imposte suiredditi, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi del volume degliaffari per gli anni 2011, 2012 e 2017.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marchignoli, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenzaaffidato a un unico, articolato, motivo con cui si denuncia la violazione degli artt.10 del d.lgs. n. 74 del 2000, 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, 52, comma 5, deld.P.R. n. 633 del 1972 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per esserestata erroneamente affermata la responsabilità del ricorrente in difetto del dolospecifico.Si deduce, sotto il primo profilo, che la Corte d’appello avrebbe erratonell’escludere la ricorrenza dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 9 deld.lgs. n. 471 del 1997 che sanziona appunto l’ipotesi in cui, come nel caso inesame, era certa l’esistenza delle scritture contabili, in specie le fatture rinvenutepresso altra società e la mancanza del dolo specifico di evasione, profiloquest’ultimo in relazione al quale la motivazione è, altresì, apparente.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare la sentenzacon rinvio in quanto, pur manifestamente infondato il primo motivo, avendo laCorte di appello evidenziato che nel caso in esame non ricorre solo l'illecitoamministrativo in quanto le fatture indicate nell'imputazione sono state rinvenutepresso altra società e l'imputato aveva l'obbligo di conservarle, da cui l’indubbiasussistenza dell’elemento oggettivo del reato, in quanto con l'occultamento dellescritture l’odierno ricorrente aveva impedito la compiuta ricostruzione dei redditie del volume di affari della società amministrata, manca invece ogni riferimentoalla sussistenza dell’elemento soggettivo e del dolo di evasione, pur oggetto dicensura secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

La prima doglianza con la quale si deduce la violazione degli artt.10 del d.lgs. n. 74 del 2000, 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, è generica emanifestamente infondata.2.1.

La Corte d’appello, in aderenza alle risultanze istruttorie haritenuto integrato il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, in quantoera certa l’istituzione della documentazione contabile, essendo staterinvenute in copia presso altra società le fatture della [OSCURATO:SOCIETA].,costituenti documenti che l’imputato aveva l’obbligo di conservare, elementiche, in via logico deduttiva, portavano a concludere che il mancatorinvenimento degli originali presso l’emittente fosse conseguenzadell’occultamento o della distruzione (Sez. 3, n. 3729 del 22.10.2024).

Nellamotivazione si è chiarito, altresì, che la diversa condotta sanzionata dall’art. 9del d.lgs. n. 471 del 1997 è costituita dalla omessa tenuta delle scritturecontabili.2.2.

Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con tali argomentazioni,ripropone l'analogo motivo sottoposto alla Corte di merito, salvo affermare,diversamente da quanto originariamente sostenuto, che l’ i l lecitoammnistrativo sanzionerebbe anche la omessa esibizione di documenti escritture contabili di cui sia certa l’esistenza, differenziandosi le duefattispecie sotto il profilo dell’evento e dell’elemento soggettivo, per lasussistenza del delitto essendo richiesto il dolo di evasione.La doglianza, dunque, da una parte non si confronta minimamentecon la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, conargomentazioni congrue e non manifestamente illogiche ed in aderenzaall'imputazione e alle risultanze istruttorie, è stata ritenuta integrata lacondotta di distruzione o occultamento delle fatture, dall’altra – vedi infra - sipone in evidente contraddizione con i principi consolidati in materia.2.3.

Trova, pertanto, applicazione il principio, già affermato da questaCorte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, imotivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo,Sez. 4 , Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud.

Rv. 286468 - 01; nonché inprecedenza Sez. 2 , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud., Rv. 277710 -01; Sez. 3, Sentenza n. 24624 del 17/04/2018 Ud., Rv. 273369 - 01; Sez. 2,n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109-01).

La mancanza di specificità del motivo, invero,deve essere apprezzata non solo per la sua generic ità, comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n.5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del09/02/2012 Ud.

Rv. 253849 - 01).2.4.

Va altresì rimarcato che, come correttamente osservato dallaCorte territoriale, la condotta sanzionata dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, dioccultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anchequella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in viameramente amministrativa dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997(vedi, in conformità Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, dep. 28/10/2010, P.M.in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248571 nonché a Sez. 3, n. 28581 del 03/06/2015,dep. 06/07/2015, Ranedda, non massimata, le successive Sez. 3, Sentenzan. 1441 del 12/07/2017, dep. 15/01/2018, Rv. 272034 – 01; Sez. 3, n.19106 del 02/03/2016, dep. 09/05/2016, Chianese e altro, Rv. 267102;contra, isolatamente, Sez. 3, n. 28656 del 04/06/2009, dep. 14/07/2009,Pacifico, Rv. 244583).Da ciò discende, altresì, la manifesta infondatezza della doglianza.3.

La doglianza con la quale si lamenta l’omessa motivazione inordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e, in specie, del dolo specificodi evasione, è inammissibile trattandosi di questione non devoluta in grado diappello.3.1.

Come si apprezza dall'esame dell'atto d’appello – cui questogiudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fattoprocessuale - tale censura, al di là della intitolazione del motivo nonaccompagnato da alcuno sviluppo argomentativo inerente l’elementopsicologico della fattispecie, è del tutto assente, pertanto tale doglianza ècertamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti,secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, commaterzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni didetto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01;Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131del 29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824;Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169) che trova la sua "ratio" nellanecessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto dimotivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto delricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalatocon i motivi di gravame.3.2.

Né può valere a tal fine la mera intitolazione del motivo diappello atteso che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultimaparte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione chenon ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendereanche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorsoin cassazione (ex multis, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 – 01).4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conconseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza dellaCorte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarilia di Nardo che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenzaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 16 dicembre 2025 la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 27 febbraio 2024, con laquale [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato alla pena di due anni di reclusione,oltre alle pene accessorie di legge, per il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,occultato parte delle scritture contabili e gli altri documenti di cui era obbligatoriala conservazione al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e le imposte suiredditi, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi del volume degliaffari per gli anni 2011, 2012 e 2017.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marchignoli, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenzaaffidato a un unico, articolato, motivo con cui si denuncia la violazione degli artt.10 del d.lgs. n. 74 del 2000, 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, 52, comma 5, deld.P.R. n. 633 del 1972 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per esserestata erroneamente affermata la responsabilità del ricorrente in difetto del dolospecifico.Si deduce, sotto il primo profilo, che la Corte d’appello avrebbe erratonell’escludere la ricorrenza dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 9 deld.lgs. n. 471 del 1997 che sanziona appunto l’ipotesi in cui, come nel caso inesame, era certa l’esistenza delle scritture contabili, in specie le fatture rinvenutepresso altra società e la mancanza del dolo specifico di evasione, profiloquest’ultimo in relazione al quale la motivazione è, altresì, apparente.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare la sentenzacon rinvio in quanto, pur manifestamente infondato il primo motivo, avendo laCorte di appello evidenziato che nel caso in esame non ricorre solo l'illecitoamministrativo in quanto le fatture indicate nell'imputazione sono state rinvenutepresso altra società e l'imputato aveva l'obbligo di conservarle, da cui l’indubbiasussistenza dell’elemento oggettivo del reato, in quanto con l'occultamento dellescritture l’odierno ricorrente aveva impedito la compiuta ricostruzione dei redditie del volume di affari della società amministrata, manca invece ogni riferimentoalla sussistenza dell’elemento soggettivo e del dolo di evasione, pur oggetto dicensura secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La prima doglianza con la quale si deduce la violazione degli artt.10 del d.lgs. n. 74 del 2000, 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, è generica emanifestamente infondata.2.1. La Corte d’appello, in aderenza alle risultanze istruttorie haritenuto integrato il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, in quantoera certa l’istituzione della documentazione contabile, essendo staterinvenute in copia presso altra società le fatture della [OSCURATO:SOCIETA].,costituenti documenti che l’imputato aveva l’obbligo di conservare, elementiche, in via logico deduttiva, portavano a concludere che il mancatorinvenimento degli originali presso l’emittente fosse conseguenzadell’occultamento o della distruzione (Sez. 3, n. 3729 del 22.10.2024). Nellamotivazione si è chiarito, altresì, che la diversa condotta sanzionata dall’art. 9del d.lgs. n. 471 del 1997 è costituita dalla omessa tenuta delle scritturecontabili.2.2. Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con tali argomentazioni,ripropone l'analogo motivo sottoposto alla Corte di merito, salvo affermare,diversamente da quanto originariamente sostenuto, che l’ i l lecitoammnistrativo sanzionerebbe anche la omessa esibizione di documenti escritture contabili di cui sia certa l’esistenza, differenziandosi le duefattispecie sotto il profilo dell’evento e dell’elemento soggettivo, per lasussistenza del delitto essendo richiesto il dolo di evasione.La doglianza, dunque, da una parte non si confronta minimamentecon la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, conargomentazioni congrue e non manifestamente illogiche ed in aderenzaall'imputazione e alle risultanze istruttorie, è stata ritenuta integrata lacondotta di distruzione o occultamento delle fatture, dall’altra – vedi infra - sipone in evidente contraddizione con i principi consolidati in materia.2.3. Trova, pertanto, applicazione il principio, già affermato da questaCorte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, imotivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo,Sez. 4 , Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud. Rv. 286468 - 01; nonché inprecedenza Sez. 2 , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud., Rv. 277710 -01; Sez. 3, Sentenza n. 24624 del 17/04/2018 Ud., Rv. 273369 - 01; Sez. 2,n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109-01). La mancanza di specificità del motivo, invero,deve essere apprezzata non solo per la sua generic ità, comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n.5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del09/02/2012 Ud. Rv. 253849 - 01).2.4. Va altresì rimarcato che, come correttamente osservato dallaCorte territoriale, la condotta sanzionata dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, dioccultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anchequella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in viameramente amministrativa dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997(vedi, in conformità Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, dep. 28/10/2010, P.M.in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248571 nonché a Sez. 3, n. 28581 del 03/06/2015,dep. 06/07/2015, Ranedda, non massimata, le successive Sez. 3, Sentenzan. 1441 del 12/07/2017, dep. 15/01/2018, Rv. 272034 – 01; Sez. 3, n.19106 del 02/03/2016, dep. 09/05/2016, Chianese e altro, Rv. 267102;contra, isolatamente, Sez. 3, n. 28656 del 04/06/2009, dep. 14/07/2009,Pacifico, Rv. 244583).Da ciò discende, altresì, la manifesta infondatezza della doglianza.3. La doglianza con la quale si lamenta l’omessa motivazione inordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e, in specie, del dolo specificodi evasione, è inammissibile trattandosi di questione non devoluta in grado diappello.3.1. Come si apprezza dall'esame dell'atto d’appello – cui questogiudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fattoprocessuale - tale censura, al di là della intitolazione del motivo nonaccompagnato da alcuno sviluppo argomentativo inerente l’elementopsicologico della fattispecie, è del tutto assente, pertanto tale doglianza ècertamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti,secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, commaterzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni didetto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01;Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131del 29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824;Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169) che trova la sua "ratio" nellanecessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto dimotivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto delricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalatocon i motivi di gravame.3.2. Né può valere a tal fine la mera intitolazione del motivo diappello atteso che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultimaparte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione chenon ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendereanche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorsoin cassazione (ex multis, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 – 01).4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conconseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza dellaCorte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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