Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09981/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente Rep.

ORDINANZA Ud. 18/01/2022 sul ricorso 23448-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona CC del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 2022 avverso la sentenza n. 353/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/04/2016 R.G.N. 1024/2013; 106 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a g .

P R.G.

N. 23448/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23448/2016 Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 9981/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 28/03/2022

1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 4 aprile 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 18 dicembre 2000 tra [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, condannando il Consorzio alla riammissione in servizio dell’appellante e al pagamento di una indennità pari a 4 mensilità;

2. [OSCURATO:PERSONA], operaio comune addetto ai lavori di manutenzione ordinaria, aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti a termine stipulati inter partes a partire dal 18/12/2000 (tanto si evince dalla sentenza qui impugnata, pag. 2);

3. il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda affermando l’illegittimità dei contratti per mancata indicazione delle ‘esigenze funzionali’, escluso la conversione del rapporto, ostandovi la normativa regionale (che aveva previsto l’espletamento del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze degli enti consortili), condannato il Consorzio all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 quantificata in 14 mensilità;

4. per quello che ancora rileva, la Corte d’appello, ribadita la nullità del termine e dichiarato il rapporto in questione sin dall’origine a tempo indeterminato, disponeva la riammissione in servizio del lavoratore con condanna del Consorzio al pagamento di una indennità pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto; premetteva la Corte territoriale che la decisione del Tribunale era stata impugnata tanto dal Miceli (che aveva proposto appello avverso la statuizione che aveva negato la conversione) quanto dal Consorzio (che aveva censurato l’affermata illegittimità del termine); riteneva che fosse da confermare la nullità del termine apposto al primo contratto, stipulato il 18 dicembre 2000 (pagg. 2, 7, 8 e 9 della sentenza impugnata), per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria, con qualifica di operaio comune, stante la mancanza in concreto delle esigenze idonee a giustificare il ricorso a tale tipo contrattuale, non avendo il Consorzio prodotto la delibera n. 627 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la perizia ivi richiamate; considerava il rapporto sin dalla data di tale contratto (pag. 8 della sentenza) con conseguente riammissione in servizio del lavoratore; quanto a tale ultimo aspetto, osservava che ai consorzi di bonifica era applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001, trattandosi di enti pubblici economici e che correttamente il Tribunale aveva escluso potesse 2 a g . operare la disposizione dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001; P R.G.

N. 23448/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23448/2016 la conversione del contratto a termine avrebbe potuto essere impedita da Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 9981/2022 altra disposizione di legge che imponesse l’obbligo del concorso - o di una prova Data pubblicazione 28/03/2022 selettiva - per le assunzioni a tempo indeterminato presso la amministrazione pubblica, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 9 marzo 2015 n. 4685; tuttavia, la citata sentenza, ricostruendo il quadro della normativa regionale, aveva affermato la L.R. 19 agosto 1999 n. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. n. 12 del 1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; la reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta, in seguito, con la L.R. n. 15 del 2004, art. 49 sicché dalla entrata in vigore di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione; in sostanza, per gli enti pubblici economici della Regione Sicilia in relazione ai contratti stipulati nella vigenza della L.R. n. 18 del 1999 e prima della entrata in vigore della L.R. n. 15 del 2004 la conversione operava; riteneva, poi, sussistente il diritto al risarcimento del danno e per la quantificazione dello stesso faceva applicazione dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010;

5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Consorzio, articolato in sette motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso;

6. il ricorrente ha depositato memoria.

Rilevato che:

1. con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta la violazione dell’art.434 cod. proc. civ., per non aver il giudice del gravame accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello del lavoratore nonostante che esso avesse omesso di indicare le parti della sentenza di appello oggetto di impugnazione, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto e il rapporto tra la violazione di legge ed il pregiudizio lamentato;

2. il motivo è stato rinunziato nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., sicché è superflua ogni ulteriore valutazione a riguardo; è principio consolidato che la rinunzia ad uno o più motivi di ricorso è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio delle facoltà defensionali e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità a g .

P R.G.

N. 23448/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23448/2016 dell’avvocato e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. (cfr.

Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 9981/2022 da ultimo Cass. 13 gennaio 2021, n. 414); Data pubblicazione 28/03/2022

3. con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e anomalia motivazionale; censura la sentenza impugnata per il riferimento contenuto nella stessa alla circostanza che i “contratti allegati sono stati stipulati negli anni dal 2006 al 2010” e tuttavia per la successiva declaratoria di nullità di quello stipulato per il periodo dal 18/12/2000 al 30/6/2000;

4. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e il travisamento della prova; censura la sentenza impugnata per non avere considerato che i contratti allegati sono stati tutti stipulati dal 2006 al 2010;

5. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; critica la sentenza impugnata per aver pronunciato su un contratto che non era mai stato allegato dalla parte;

6. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 49 della L.R. n. 15 del 2004; rileva che la suddetta L.R. ha reintrodotto lo strumento concorsuale ostativo alla conversione del rapporto, nella specie rilevante in ragion dell’assunto che il rapporto del Miceli aveva avuto inizio (non nel 2000 ma) nel 2006;

7. con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e il travisamento della prova sotto altro profilo; censura la sentenza impugnata per aver trascurato l’effettivo contratto a termine (del 2006) e la relativa delibera autorizzativa, in cui si faceva riferimento alle ragioni giustificative dell’assunzione;

8. i motivi dal secondo al sesto sono inammissibili per plurime concorrenti ragioni;

8.1. innanzitutto, i rilievi ruotano intorno alla circostanza, posta a base della decisione, dell’aver il Miceli impugnato (tra gli altri) un contratto a termine stipulato (illegittimamente) per il periodo dal 18/12/2000 al 30/6/2001, ciò a fronte di un passaggio motivazionale nel quale, diversamente, si fa riferimento a contratti stipulati dal 2006 al 2010; in particolare, le censure di cui al secondo motivo (rispetto al quale i successivi sono conseguenziali) più che un vizio motivazionale così grave da ridondare in una vera e propria violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. (come evidenziato nello storico di lite, in plurimi passi della sentenza ed anche nel dispositivo si fa sempre riferimento al contratto del 2000) prospettano un errore di fatto, nel caso solo censurabile con lo strumento della revocazione; a g .

P R.G.

N. 23448/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23448/2016

8.2. peraltro, non sono trascritti gli atti rilevanti (ricorso di primo grado, Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 9981/2022 sentenza del Tribunale di accoglimento, ricorso in appello, contratti) in violazione Data pubblicazione 28/03/2022 principio di specificità nella redazione del ricorso - che impone l’indicazione e la riproduzione diretta del contenuto dei documenti che sorreggono la censura ovvero la riproduzione indiretta di essi con specificazione della parte dei documenti stessi cui corrisponde l’indiretta riproduzione (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2016, n. 8183; Cass. 5 giugno 2013, n. 14216) nonché la violazione del principio di responsabilità della redazione dell’atto giuridico, che fa carico esclusivamente al ricorrente, il cui difetto di ottemperanza non può e non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione di quali parti degli atti siano rilevanti in relazione alla articolazione della censura (Cass. 10 gennaio 2012, n. 86 del 2012; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450).

9. con il settimo motivo il Consorzio chiede che venga cassata - quale mero effetto della ritenuta legittimità del termine - la statuizione relativa al risarcimento del danno disposto in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010;

10. il motivo è inammissibile, dovendo mantenersi ferma - come sopra esposto - la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto del 2000;

11. il ricorso va, in conseguenza, dichiarato inammissibile;

12. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

13. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma-1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso all’adunanza Camerale del 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a g .

P R.G.

N. 23448/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Rep. ORDINANZA Ud. 18/01/2022 sul ricorso 23448-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona CC del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 2022 avverso la sentenza n. 353/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/04/2016 R.G.N. 1024/2013; 106 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a g . P R.G. N. 23448/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23448/2016 Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 9981/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 28/03/2022 1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 4 aprile 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 18 dicembre 2000 tra [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, condannando il Consorzio alla riammissione in servizio dell’appellante e al pagamento di una indennità pari a 4 mensilità; 2. [OSCURATO:PERSONA], operaio comune addetto ai lavori di manutenzione ordinaria, aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti a termine stipulati inter partes a partire dal 18/12/2000 (tanto si evince dalla sentenza qui impugnata, pag. 2); 3. il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda affermando l’illegittimità dei contratti per mancata indicazione delle ‘esigenze funzionali’, escluso la conversione del rapporto, ostandovi la normativa regionale (che aveva previsto l’espletamento del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze degli enti consortili), condannato il Consorzio all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 quantificata in 14 mensilità; 4. per quello che ancora rileva, la Corte d’appello, ribadita la nullità del termine e dichiarato il rapporto in questione sin dall’origine a tempo indeterminato, disponeva la riammissione in servizio del lavoratore con condanna del Consorzio al pagamento di una indennità pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto; premetteva la Corte territoriale che la decisione del Tribunale era stata impugnata tanto dal Miceli (che aveva proposto appello avverso la statuizione che aveva negato la conversione) quanto dal Consorzio (che aveva censurato l’affermata illegittimità del termine); riteneva che fosse da confermare la nullità del termine apposto al primo contratto, stipulato il 18 dicembre 2000 (pagg. 2, 7, 8 e 9 della sentenza impugnata), per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria, con qualifica di operaio comune, stante la mancanza in concreto delle esigenze idonee a giustificare il ricorso a tale tipo contrattuale, non avendo il Consorzio prodotto la delibera n. 627 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la perizia ivi richiamate; considerava il rapporto sin dalla data di tale contratto (pag. 8 della sentenza) con conseguente riammissione in servizio del lavoratore; quanto a tale ultimo aspetto, osservava che ai consorzi di bonifica era applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001, trattandosi di enti pubblici economici e che correttamente il Tribunale aveva escluso potesse 2 a g . operare la disposizione dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001; P R.G. N. 23448/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23448/2016 la conversione del contratto a termine avrebbe potuto essere impedita da Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 9981/2022 altra disposizione di legge che imponesse l’obbligo del concorso - o di una prova Data pubblicazione 28/03/2022 selettiva - per le assunzioni a tempo indeterminato presso la amministrazione pubblica, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 9 marzo 2015 n. 4685; tuttavia, la citata sentenza, ricostruendo il quadro della normativa regionale, aveva affermato la L.R. 19 agosto 1999 n. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. n. 12 del 1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; la reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta, in seguito, con la L.R. n. 15 del 2004, art. 49 sicché dalla entrata in vigore di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione; in sostanza, per gli enti pubblici economici della Regione Sicilia in relazione ai contratti stipulati nella vigenza della L.R. n. 18 del 1999 e prima della entrata in vigore della L.R. n. 15 del 2004 la conversione operava; riteneva, poi, sussistente il diritto al risarcimento del danno e per la quantificazione dello stesso faceva applicazione dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Consorzio, articolato in sette motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso; 6. il ricorrente ha depositato memoria. Rilevato che: 1. con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta la violazione dell’art.434 cod. proc. civ., per non aver il giudice del gravame accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello del lavoratore nonostante che esso avesse omesso di indicare le parti della sentenza di appello oggetto di impugnazione, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto e il rapporto tra la violazione di legge ed il pregiudizio lamentato; 2. il motivo è stato rinunziato nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., sicché è superflua ogni ulteriore valutazione a riguardo; è principio consolidato che la rinunzia ad uno o più motivi di ricorso è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio delle facoltà defensionali e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità a g . P R.G. N. 23448/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23448/2016 dell’avvocato e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. (cfr. Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 9981/2022 da ultimo Cass. 13 gennaio 2021, n. 414); Data pubblicazione 28/03/2022 3. con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e anomalia motivazionale; censura la sentenza impugnata per il riferimento contenuto nella stessa alla circostanza che i “contratti allegati sono stati stipulati negli anni dal 2006 al 2010” e tuttavia per la successiva declaratoria di nullità di quello stipulato per il periodo dal 18/12/2000 al 30/6/2000; 4. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e il travisamento della prova; censura la sentenza impugnata per non avere considerato che i contratti allegati sono stati tutti stipulati dal 2006 al 2010; 5. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; critica la sentenza impugnata per aver pronunciato su un contratto che non era mai stato allegato dalla parte; 6. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 49 della L.R. n. 15 del 2004; rileva che la suddetta L.R. ha reintrodotto lo strumento concorsuale ostativo alla conversione del rapporto, nella specie rilevante in ragion dell’assunto che il rapporto del Miceli aveva avuto inizio (non nel 2000 ma) nel 2006; 7. con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e il travisamento della prova sotto altro profilo; censura la sentenza impugnata per aver trascurato l’effettivo contratto a termine (del 2006) e la relativa delibera autorizzativa, in cui si faceva riferimento alle ragioni giustificative dell’assunzione; 8. i motivi dal secondo al sesto sono inammissibili per plurime concorrenti ragioni; 8.1. innanzitutto, i rilievi ruotano intorno alla circostanza, posta a base della decisione, dell’aver il Miceli impugnato (tra gli altri) un contratto a termine stipulato (illegittimamente) per il periodo dal 18/12/2000 al 30/6/2001, ciò a fronte di un passaggio motivazionale nel quale, diversamente, si fa riferimento a contratti stipulati dal 2006 al 2010; in particolare, le censure di cui al secondo motivo (rispetto al quale i successivi sono conseguenziali) più che un vizio motivazionale così grave da ridondare in una vera e propria violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. (come evidenziato nello storico di lite, in plurimi passi della sentenza ed anche nel dispositivo si fa sempre riferimento al contratto del 2000) prospettano un errore di fatto, nel caso solo censurabile con lo strumento della revocazione; a g . P R.G. N. 23448/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23448/2016 8.2. peraltro, non sono trascritti gli atti rilevanti (ricorso di primo grado, Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 9981/2022 sentenza del Tribunale di accoglimento, ricorso in appello, contratti) in violazione Data pubblicazione 28/03/2022 principio di specificità nella redazione del ricorso - che impone l’indicazione e la riproduzione diretta del contenuto dei documenti che sorreggono la censura ovvero la riproduzione indiretta di essi con specificazione della parte dei documenti stessi cui corrisponde l’indiretta riproduzione (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2016, n. 8183; Cass. 5 giugno 2013, n. 14216) nonché la violazione del principio di responsabilità della redazione dell’atto giuridico, che fa carico esclusivamente al ricorrente, il cui difetto di ottemperanza non può e non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione di quali parti degli atti siano rilevanti in relazione alla articolazione della censura (Cass. 10 gennaio 2012, n. 86 del 2012; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450). 9. con il settimo motivo il Consorzio chiede che venga cassata - quale mero effetto della ritenuta legittimità del termine - la statuizione relativa al risarcimento del danno disposto in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 10. il motivo è inammissibile, dovendo mantenersi ferma - come sopra esposto - la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto del 2000; 11. il ricorso va, in conseguenza, dichiarato inammissibile; 12. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 13. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma-1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso all’adunanza Camerale del 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a g . P R.G. N. 23448/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4
Sentenza Cassazione n. 09981/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris