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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 34537/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28291-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 160, Oggetto R.G.N. 28291/2017 Cron.

Rep.

Ud. 26/10/2023 CC presso la sede dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2105/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 4414/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 28291/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 20.6.2017 n. 2105, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorso ex artt. 543 e seguenti c.p.c. proposto da quest’ultimo e da [OSCURATO:PERSONA] e diretto ad accertare i crediti che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto vantare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato a titolo di trattamento pensionistico, in quanto titolare di una legittima aspettativa al riguardo.

Il tribunale rilevava che in difetto delle condizioni per il perfezionarsi del diritto a pensione, cui segue il diritto all’indennità di cessazione, il credito del Notaio doveva considerarsi inesistente nei confronti della Cassa.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, precisando che il diritto a pensionesorge in presenza di tutti i presupposti e i requisiti previsti dalla legge e sempre che il titolare ne faccia istanza, sicché, perfezionandosi il pignoramento al momento della sua notificazione al terzo, in mancanza di uncredito attuale del notaio nei confronti della cassa non vi era alcun obbligo del te rzo a rendere la dichiarazione.

Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre la [OSCURATO:PERSONA] del Notariato resistecon controricorso.

Il collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 543 c.p.c. e dell’art. 4 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato e degli artt. 10, 24 e 28 del Regolamento dell’attività di previdenza della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che l’espropriazione presso terzi non potesse configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati suscettibili di una capacità satisfattiva futura, purché destinati a maturare nell’ambito di un rapporto identificato e già esistente.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 543 c.p.c. e dell’art. 26 del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà del Consiglio Nazionale del Notariato, perché la Corte d’appello non aveva considerato la distin zione tra trattamento pensionistico e indennità spettante ai Notai in caso di cessazione dell’attività, la quale ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento matura indipendentemente del diritto alla pensione.

Il primo motivo è infondato.Va dato atto, in via preliminare, che , secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (Cfr. Cass. n. 31844/22, 144119/23).

Nella specie i creditiche si è inteso sottoporre a pignoramento (in tal senso va corretta la motivazione dei giudici d’appello) non solo erano futur i ed eventual i ma non era no neppure riconducibili ad alcun rapporto giuridico identificato e già esistente.

Occorre distinguere, infatti, tra il rapporto contributivo (già in essere) avente ad oggetto le obbligazioni attinenti al pagamento dei contributi (rapporto di debito, quindi, e non di credito) e il rapporto previdenziale , intercorrente tra gli enti previdenziali e i soggetti protetti ed avente come contenuto il diritto di costoro alle prestazioni previdenziali.

A tale ultimo rapporto, ancora non identificato ed esistente, perchésottoposto ai requisiti previsti dalla legge ancora non realizzatisi, attengono le prestazioni oggetto di pignoramento.

Soltanto a l completamento della fattispecie sorgerà eventualmente, per la prima volta , una posizione attiva del soggetto protetto verso l’ente previdenziale avente ad oggetto le prestazioni previdenziali.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la dedotta violazione di legge attiene all’interpretazionedel regolamento della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, che non è fonte del diritto, in mancanza di deduzioni inerenti alla violazione dei canoni di interpretazione delle relative disposizioni (ex artt.1362 e ss. c.c.).

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di litedel presente giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Compensa le spese del presente grado di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28291-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 160, Oggetto R.G.N. 28291/2017 Cron. Rep. Ud. 26/10/2023 CC presso la sede dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2105/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 4414/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28291/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 20.6.2017 n. 2105, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorso ex artt. 543 e seguenti c.p.c. proposto da quest’ultimo e da [OSCURATO:PERSONA] e diretto ad accertare i crediti che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto vantare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato a titolo di trattamento pensionistico, in quanto titolare di una legittima aspettativa al riguardo. Il tribunale rilevava che in difetto delle condizioni per il perfezionarsi del diritto a pensione, cui segue il diritto all’indennità di cessazione, il credito del Notaio doveva considerarsi inesistente nei confronti della Cassa.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, precisando che il diritto a pensionesorge in presenza di tutti i presupposti e i requisiti previsti dalla legge e sempre che il titolare ne faccia istanza, sicché, perfezionandosi il pignoramento al momento della sua notificazione al terzo, in mancanza di uncredito attuale del notaio nei confronti della cassa non vi era alcun obbligo del te rzo a rendere la dichiarazione. Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre la [OSCURATO:PERSONA] del Notariato resistecon controricorso. Il collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 543 c.p.c. e dell’art. 4 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato e degli artt. 10, 24 e 28 del Regolamento dell’attività di previdenza della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che l’espropriazione presso terzi non potesse configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati suscettibili di una capacità satisfattiva futura, purché destinati a maturare nell’ambito di un rapporto identificato e già esistente. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 543 c.p.c. e dell’art. 26 del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà del Consiglio Nazionale del Notariato, perché la Corte d’appello non aveva considerato la distin zione tra trattamento pensionistico e indennità spettante ai Notai in caso di cessazione dell’attività, la quale ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento matura indipendentemente del diritto alla pensione. Il primo motivo è infondato.Va dato atto, in via preliminare, che , secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (Cfr. Cass. n. 31844/22, 144119/23). Nella specie i creditiche si è inteso sottoporre a pignoramento (in tal senso va corretta la motivazione dei giudici d’appello) non solo erano futur i ed eventual i ma non era no neppure riconducibili ad alcun rapporto giuridico identificato e già esistente. Occorre distinguere, infatti, tra il rapporto contributivo (già in essere) avente ad oggetto le obbligazioni attinenti al pagamento dei contributi (rapporto di debito, quindi, e non di credito) e il rapporto previdenziale , intercorrente tra gli enti previdenziali e i soggetti protetti ed avente come contenuto il diritto di costoro alle prestazioni previdenziali. A tale ultimo rapporto, ancora non identificato ed esistente, perchésottoposto ai requisiti previsti dalla legge ancora non realizzatisi, attengono le prestazioni oggetto di pignoramento. Soltanto a l completamento della fattispecie sorgerà eventualmente, per la prima volta , una posizione attiva del soggetto protetto verso l’ente previdenziale avente ad oggetto le prestazioni previdenziali. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la dedotta violazione di legge attiene all’interpretazionedel regolamento della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, che non è fonte del diritto, in mancanza di deduzioni inerenti alla violazione dei canoni di interpretazione delle relative disposizioni (ex artt.1362 e ss. c.c.). La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di litedel presente giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Compensa le spese del presente grado di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma
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