CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 1998
Cassazione n. 29210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare rilevato che il ricorrente ha denunciato la nullità del giudizio e dell'ordinanza, non avendo avuto il ricorrente, pur collegato da remoto, la possibilità di fare dichiarazioni; la decisione non era stata preceduta da istruttoria sull'attività lavorativa né sul percorso formativo seguito; non era stato approfondito l'esame della personalità; ritenuto che il ricorso propone motivi manifestamente infondati, in quanto non viene nemmeno dedotto che al detenuto sia stato negato il diritto di rilasciare dichiarazioni, né che la difesa abbia sollecitato l'esercizio di poteri istruttori, e generici, in quanto a fronte della motivazione del giudizio formulato dal tribunale la difesa si duole di una non adeguata valutazione del profilo soggettivo del condannato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 202