CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 14401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla presenzadelle parti, a seguito di rituale richiesta ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AldoMolino, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato, in sede diriesame, il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Milano con riferimento:-al delitto di associazione a delinquere transnazionale, aggravato ai sensi dell’art.416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo della agevolazione mafiosa del clan camorristicoDi [OSCURATO:PERSONA], sodalizio dedito al c.d. lavaggio dell’IVA intracomunitaria in Italia eall’estero attraverso la commissione di un numero indeterminato di delitti tributaried in particolare di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, truffae riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio dei relativi proventi e servendosi di unamoltitudine di società cartiere e di società filtro; in particolare l’imputazioneprovvisoria ipotizza a carico dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di promotore,capo e organizzatore della articolazione napoletana di tale sodalizio deputata allamessa a disposizione di strutture adibite alla realizzazione di un sistema di frodicarosello e al reinvestimento dei capitali illeciti (capo OE di imputazioneprovvisoria);-ai reati fine di carattere fiscale contestati ai capi 18-25-92, aggravati dallaagevolazione mafiosa.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite i difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli artt. 416 cod. pen, 192, comma 2 e 273 cod. proc. pen., nonché l’omessa emanifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di gravità indiziaria inordine alla sussistenza della associazione di cui al capo OE) e alla partecipazionead essa dell’indagato nel ruolo contestato in imputazione provvisoria.Secondo le difese ricorrenti il Tribunale del riesame è incorso nella violazionedelle consolidate coordinate ermeneutiche in tema di discrimine tra il reatoassociativo ed il concorso di persone nel reato e si è limitato a riepilogare glielementi indiziari ( conversazioni intercettate, dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] eda alcuni coindagati) senza spiegare le ragioni della sussunzione degli stessi nelparadigma di cui all’art. 416 cod. pen, restituendo, di fatto, una motivazioneapparente, contraddittoria ed illogica.L’errore di fondo del provvedimento impugnato è quello di avere dato perscontata –senza alcuna indicazione di elementi investigativi a conforto - lapreesistenza di un sodalizio criminoso in capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] poi nell’anno 2021 avrebbe tentato di espandere la sua operatività attraversocollaborazioni instaurate con altri gruppi criminali diretti da Liparulo, [OSCURATO:PERSONA] eMarco [OSCURATO:PERSONA].Il collegio della cautela ha così omesso di individuare gli elementi strutturalitipici della fattispecie associativa, operando l’equazione “contatto con altri gruppiper collaborazioni nelle frodi carosello” e, dunque, esistenza di un gruppo aventele caratteristiche di cui all’art. 416 cod. pen., per poi descrivere semplicemente unmeccanismo di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e,quindi, la mera esecuzione in concorso di più frodi tributarie.La presenza di contatti con altri soggetti non è sufficiente a configurare un vincoloassociativo, come non lo è la gestione di società fittizie; le stesse dichiarazioni diMezzatesta e Veccia richiamate nell’ordinanza impugnata descrivono rapporti conMarullo [OSCURATO:PERSONA] mai qualificati in termini di programmazione ed organizzazionecomune di attività delittuose ma riconducibili ad occasionali accordi economici perrapporti commerciali.L’ordinanza impugnata è poi incorsa in una vistosa contradditorietà: havalorizzato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ritenendole di particolarerilievo in quanto tratteggiavano la struttura associativa facente capo ai due fratelliMarullo e a [OSCURATO:PERSONA], l’epoca del suo avvio e l’operatività sino al 2019, salvo poi,invece, affermare che la gravità indiziaria per il reato associativo trovavafondamento non su tale apporto dichiarativo ma sulle attività investigative svoltee soprattutto sulle operazioni di intercettazione.Secondo la difesa ricorrente le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] narrano esclusivamentedi fatti attribuibili ai due fratelli [OSCURATO:PERSONA] in epoca anteriore alla contestazione manulla delineano in ordine alla esistenza di una struttura organizzata e sono, inoltre,prive di riscontro.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli artt. 416-bis.1 cod. pen, 192, comma 2 e 273 cod. proc. pen., nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione conriferimento al giudizio di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell’aggravantedella agevolazione mafiosa e alla sua riferibilità a [OSCURATO:PERSONA].Secondo le difese ricorrenti, il Tribunale del riesame ha attribuito rilievo acircostanze non idonee a dimostrare che il sodalizio agisse anche con l’intento diagevolare il clan [OSCURATO:PERSONA]; ancora una volta ha valorizzato le dichiarazioni diTamburrino che, tuttavia, sono prive di riscontri proprio con riferimento allapercentuale del 2% dei proventi illeciti che sarebbe stata versata a tale consorteriamafiosa; non sono conferme esterne le conversazioni intercettate n. 16157 del 30marzo 2023, n. 23360 del 1 dicembre 2022 (entrambe con interlocutoreMazzatesta) e neppure il colloquio n. 459 del 18 ottobre 2021 con Lomanto che ilcollegio della cautela ha valutato con salti logici e considerazioni contradditorie,fonti che sono inoltre contraddistinte da contenuti generici (richiamo a “quelli diSecondigliano”, “quelli di Marano”).La corretta interpretazione di tali dialoghi avrebbe, semmai, potuto condurre allaconfigurazione del c.d. metodo mafioso (tuttavia, escluso dall’ordinanzaimpugnata) ma non dell’aggravante della agevolazione.Del pari, nessuna valenza confermativa esterna rivestono le vicende cheriguardano [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, al più, sorreggono altripassaggi del narrato reso da [OSCURATO:PERSONA] e cioè quello della sussistenza di unsistema di frode fiscale finalizzato al lavaggio dell’IVA.Emblematica della difficoltà di individuare riscontri è il ricorso da parte delTribunale a una relazione al Parlamento del Ministro dell’interno redatta nell’anno2023 che è un atto meramente informativo, mai confluito in alcuna notizia di reato,né tantomeno in provvedimenti della autorità giudiziaria, senza contare che,comunque, tale relazione attesta esclusivamente l’esistenza del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] ancora attivo sul territorio di Secondigliano.Il Tribunale ha poi imputato a [OSCURATO:PERSONA] l’aggravante della agevolazione,che è di natura soggettiva, in quanto questi aveva costituito il sodalizio contestatoal capo sub 0E) e a tal scopo aveva richiesto, tramite il cugino, ed ottenuto unfinanziamento che ben sapeva provenire dal clan [OSCURATO:PERSONA].Assume la difesa ricorrente che non è dato comprendere come la “ritenuta”protezione possa avere agevolato il clan [OSCURATO:PERSONA] in termini di accrescimento; chel’eventuale finanziamento è stato elargito a [OSCURATO:PERSONA] non dal clan ma daTamburrino, che non emerge dunque alcuna volontà specificamente diretta afavorire un sodalizio mafioso ma, al più, comportamenti che solo indirettamentehanno avuto un riflesso sull’organizzazione criminale.Si deduce, infine, che l’esclusione della aggravante della agevolazione mafiosacomporterebbe il venire meno della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma3, cod. proc. pen. ed imporrebbe una diversa valutazione con riferimento allasussistenza di esigenze cautelari evidenziandosi comunque che l’ordinanzaimpugnata è carente di motivazione sotto il profilo del ritenuto pericolo direiterazione in quanto parametrato esclusivamente sulla gravità dei reati e, conriferimento al ravvisato pericolo di fuga, fondato sul fatto che l’indagato sarebberiparato all’estero, quando invece egli ha stabile residenza negli [OSCURATO:PERSONA] oveè stato rintracciato e tratto in arresto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. In ragione della natura delle doglianze proposte, è opportuno richiamare ilimiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale.Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazionealla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono,se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle qualisi fonda l’affermazione di gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato,controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeinvestigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma èsufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, successivamente, ex multis, Sez.4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976).Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dispecifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo dilegittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamentodel giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza deidati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela.3. Tanto precisato, è generico il primo motivo di ricorso con il quale si deducel’insussistenza, sul piano della gravità indiziaria, del sodalizio criminoso di cui alcapo OE) e comunque della partecipazione ad esso di [OSCURATO:PERSONA] con ruoloapicale.3.1. Quanto al primo profilo, va premesso che in sede di riesame non è statacontestata la configurazione della compagine associativa di cui al capo OE), masolo quella del sodalizio federale e multilivello di cui al capo O) per il quale,tuttavia, l’indagato non è mai stato attinto da misura cautelare.Il Tribunale ha comunque adeguatamente condotto la verifica degli elementiindiziari che sorreggono la ricostruzione della associazione sub OE) e la censuraprospettata sul punto nel ricorso qui in esame non si confronta con l’apparatoargomentativo in fatto ed in diritto risolvendosi in una alternativa lettura dicircostanze già esaminate dal giudice della cautela il quale, senza incorrere inillogicità evidenti, ha operato una valutazione aderente alle risultanze di indagine,ritenute, nel loro complesso, significative – con qualificata probabilità – dellasussistenza di una articolazione napoletana servente rispetto al sodalizio federaledi cui al capo O), da ricondurre allo schema legale del delitto di associazione perdelinquere e composta da [OSCURATO:PERSONA], con posizione apicale di promotore,capo ed organizzatore, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] avente il medesimo ruolo eal fratello Gennaro, quest’ultimo in qualità di partecipe.Nell’ordinanza impugnata è in primo luogo puntualmente richiamato l’interomateriale investigativo.Sono riportate dapprima le conversazioni intercettate dal 2021 al 2023 che ilTribunale ha analizzato nella loro sequenza temporale e logica riportandone ingran parte il tenore testuale, unitamente alle dichiarazioni rese in quattro distintiinterrogatori dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], capo della strutturata articolazioneromana di cui all’imputazione provvisoria OB) e dalla sua collaboratrice SerenaVeccia. Tali portati dichiarativi sono stati sottoposti a puntuale vaglio dida soggetti pienamente intranei al sistema di lavaggio dell’IVA in diretto contattocon [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] ed in quanto accompagnati da significativi eplurimi riscontri individualizzanti costituiti non solo dalle attività captative chevedevano coinvolti proprio entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed il correo [OSCURATO:PERSONA] ma anchedai documenti (file excell) reperiti nel corso delle perquisizioni operate a carico diMezzatesta, dei suoi collaboratori e presso la [OSCURATO:SOCIETA]., sede operativadella articolazione associativa romana, che davano conto per tabulas dellapresenza delle società riferite al gruppo [OSCURATO:PERSONA] nei prospetti redatti per lagestione del sistema illecito, dell’ impiego delle stesse per i cartolari passaggi dimerce e della corresponsione, a titolo di compenso, di una quota dei profitticonseguiti dal meccanismo illecito.Alla valutazione di tali elementi il Tribunale del riesame ha accompagnatonon solo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito della filieranapoletana e del ruolo stabile dalla stessa rivestito nelle frodi carosello funzionalial sistema di lavaggio dell’IVA, ma anche il contenuto delle chat rinvenute in alcunicellulari sequestrati ed i dati di posizionamento degli stessi che davano contoulteriormente non solo di contatti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e i vari componentidella articolazione romana con confronto reciproco sulle modalità diconfezionamento delle false fatture e sulla suddivisione dei profitti destinati a contiesteri, ma anche di un incontro dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] con Lomanto,rappresentante della articolazione OD).Il collegio della cautela ha, infine, richiamato le dichiarazioni del collaboratoreTamburrino rese nel dicembre 2023, ritenute intrinsecamente attendibili eriscontrate proprio con riferimento alla figura dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] dal quadrodelle intercettazioni già svolte, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dagliaccertamenti di polizia giudiziaria in punto di effettiva costituzione da parte diCosimo [OSCURATO:PERSONA], tra il 2017 e 2019, di società impiegate per false fatturazioni epoi, nell’anno 2021, messe a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] per la catena di lavaggiodell’Iva.Ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale non si è affattolimitato ad una mera riepilogazione delle risultanze investigative ma ha procedutoalla analisi e valutazione congiunta dei dati emersi, ritenuti idonei, sul pianocautelare, a delineare il sodalizio contestato al capo OE), così escludendo l’ipotesidel mero concorso di persone in reati tributari.Ha in primo luogo dato conto della esistenza di una struttura composta daidue fratelli [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avviata a far tempo dal 2011 ed ancora in esserenel 2019, operante nel sistema di frodi carosello, previa creazione di società dicomodo e, a tal riguardo, del tutto infondata è l’affermazione della difesa ricorrentesecondo cui il collegio sarebbe incorso in un errore di fondo e cioè nell’avere datoper scontato la preesistenza di una operatività dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di Perillonel settore delle frodi fiscali che, invece, è stata accuratamente verificata edesunta dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], unitamente al cristallinoe decisivo tenore del colloquio intercettato in data 18/10/2021.Ha quindi evidenziato che tale struttura, da tempo esistente, aveva espanso la suapiena collaborazione con diversi gruppi criminali, a loro volta già attivi nelmedesimo ambito (il sodalizio contestato al capo OB facente capo a [OSCURATO:PERSONA] equello di cui al capo OD facente capo a Lomanto e Liparulo), così inserendosiproficuamente nelle catene di lavaggio dell’IVA; tale programmata espansione siera concretamente realizzata mettendo a disposizione le proprie società di comodogià esistenti e programmando la creazione di nuove società, con conseguenteintroito di una quota del profitto realizzato dal meccanismo di frode.Il complessivo compendio investigativo forniva, pertanto, gli indici tipici delsodalizio criminoso (pagg. 29 e 30 dell’ordinanza impugnata) e, segnatamente,una base strutturale rappresentata dalla messa a disposizione di una serie disocietà già costituite da parte degli esponenti di ciascun gruppo, una stabile ecoordinata programmazione ed organizzazione comune da parte dei soggetticoinvolti secondo uno schema operativo collaudato di evasione fiscale, unaripartizione di compiti finalizzata alla attuazione di una serie indeterminata di froditributarie, una dotazione di mezzi e risorse, tra cui il reperimento di prestanome eparenti compiacenti per intestare le società, l’apertura di conto corrente perciascuna società e la predisposizione di utenze dedicate per le comunicazioni dicoordinamento e, infine, una suddivisione dei profitti con determinazione dellerelative percentuali.Il collegio della cautela, pertanto, non si è affatto limitato ad attribuire rilievoa meri contatti tra soggetti e a dare conto di occasionali rapporti tra operatoricommerciali, come riduttivamente prospettato nel ricorso senza alcun realeconfronto con l’ordinanza impugnata la quale, invece, con argomentare compiutoe immune da manifesti vizi illogici, ha ricondotto gli elementi indiziari raccolti nelparadigma legale di cui all’art. 416 cod. pen., applicando correttamente il principiosecondo cui l’elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere eil concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal caratteredell’accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art.416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno diuna struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuosoindeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativoanche dopo la commissione dei singoli reati, mentre nel concorso di persone nelreato continuato l’accordo illecito è occasionale e limitato, in quanto volto alla solacommissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso.3.2. Quanto alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al configuratosodalizio con il ruolo di promotore ed organizzatore, il ricorso non prospetta alcunaspecifica deduzione limitandosi alla censura di tale assunto, senza indicare leragioni di diritto ed i dati di fatto che la sorreggono.Risulta, pertanto, totalmente omesso il confronto con l’ampio apparatoargomentativo contenuto nella ordinanza impugnata (pagg. 39-42) laddove èevidenziato che l’odierno ricorrente non solo era stato il principale artefice delsodalizio al suo esordio (come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]), ma ne avevacurato personalmente l’espansione mettendo a disposizione delle catene dilavaggio dell’IVA le società cartiere di cui già aveva disponibilità, ponendosi comeinterlocutore privilegiato con gli altri gruppi criminali alleati, assumendo il controllodi talune missing trader e seguendo anche la rendicontazione e suddivisione deiprofitti conseguiti alla realizzazione del programma criminoso (come svelato danumerose chiarissime conversazioni intercettate, puntualmente indicate neinumeri progressivi, e dalle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA]).4. Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso con il quale si censurala ritenuta sussistenza, sul piano della gravità indiziaria, dell’aggravante dellaagevolazione mafiosa e, comunque, l’imputabilità soggettiva della stessa a CosimoMarullo.Quanto al primo profilo, il Tribunale del riesame (pagg. 46-48 dell’ordinanzaimpugnata) ha correttamente affermato, in aderenza alle risultanze investigative,che l’operatività del gruppo associativo [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato l’accrescimentopatrimoniale ed il consolidamento del clan [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza e concretaoperatività all’epoca dei fatti per cui si procede risultava affermata inprovvedimenti giudiziari anche irrevocabili, ma era anche ricavabile da altre fontidi conoscenza qualificate (le recenti note investigative richiamate nell’ordinanzacautelare genetica e la relazione al Parlamento del Ministero dell’Interno dell’anno2023).In particolare, ha evidenziato che tale clan aveva per lungo tempo incamerato,tramite l’affiliato [OSCURATO:PERSONA], una quota dei profitti derivanti dalla attività illecitacondotta in forma organizzata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], segnatamente una percentualepari al 2%, impiegata dal sodalizio anche per il sostegno alle famiglie dei detenuti.In tal senso si era, infatti, espresso proprio il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], a pienotitolo intraneo all’associazione mafiosa, il cui portato dichiarativo è stato ritenutoriscontrato da alcune conversazioni intercettate in ambientale (18 ottobre 2021,presente anche [OSCURATO:PERSONA], 1 dicembre 2022 e 30 marzo 2023), le qualia [OSCURATO:PERSONA] ed impiegata nelle catene di ripulitura dell’IVA, era “proprietàdella camorra” e che, più in generale, le strutture facenti capo alla filieranapoletana dei [OSCURATO:PERSONA] avevano un forte legame con il clan [OSCURATO:PERSONA], nonostantel’adozione di cautele per schermarne la riferibilità.E’ dunque del tutto destituito di fondamento l’assunto difensivo secondo cuile dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero prive di conferme esterne con riferimentoal versamento da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di una percentuale dei proventi illecitiin favore della consorteria mafiosa.Al riguardo, è opportuno ricordare che, secondo la condivisa giurisprudenza dilegittimità, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezzarichiesti per l'applicazione di una misura cautelare possono fondarsi sulladichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbiatrovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendereverosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore,Rv. 269987; Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948).Peraltro, essendo la verifica in esame pertinente ad una fase segnata dalla"fluidità" dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed èinvece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità, la"individualizzazione" del riscontro può essere anche solo tendenziale o parziale(Sez.4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv.279515).Non consentita, in quanto questione di fatto rimessa alla valutazione delgiudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, è poi la censura dedottanel ricorso in punto di interpretazione del significato delle tre conversazioniintercettate, che il Tribunale ha individuato quale riscontro al portato dichiarativodi [OSCURATO:PERSONA] e alle quali ha attribuito (trascrivendole nel loro tenore testuale, perla parte di interesse) un contenuto pienamente conforme a quello reale.Quanto al profilo della imputazione soggettiva dell’aggravante in questioneall’odierno ricorrente, il Tribunale del riesame (pag. 49 dell’ordinanza impugnata)ha avuto cura di evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito il sodaliziocontestato al capo OE) avvalendosi di un finanziamento di 300.000,00 europrelevati dalle casse del clan [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], il quale gestiva la cassa delsodalizio; che l’indagato aveva acconsentito personalmente - su precisa richiestadello stesso affiliato [OSCURATO:PERSONA] e anche quale corrispettivo della “protezione”ricevuta a seguito di un tentativo di estorsione subìto ad opera di un clanantagonista - a versare all’associazione mafiosa una percentuale concordata deiproventi derivanti dalle frodi carosello; ha infine dato conto che entrambi i duefratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano anche prestato un contributo alla consorteria mediante lafornitura di schede telefoniche intestate a prestanomi e la messa a disposizionedei locali della loro società Zerottantuno, deputati a luogo di scambio dicomunicazioni con i latitanti del sodalizio.[OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, pertanto, correttamente applicato i principi didiritto affermati da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez.U, n.8545 del 19/12/2019- dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01) in tema diagevolazione mafiosa che è aggravante “di tipo soggettivo e si sostanzia nellavolontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere,l’attività del gruppo mafioso; essa inerisce ai motivi a delinquere ed ècaratterizzata da dolo intenzionale”, sicchè per la sua integrazione è necessario“che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggioalla compagine associativa” ed occorre che “tale rappresentazione si fondi suelementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativoavente le caratteristiche di cui all’art. 416 bis c.p. ed alla effettiva possibilità chel’azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali, al fine delraggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggettoagente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione”; si èulteriormente precisato che “la finalità di agevolare l’attività dell’associazione ditipo mafioso - la cui realizzazione non è necessaria per l’integrazionedell’aggravante, sempre che sia accertata l’idoneità dell’azione in tal senso - nondeve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche e aqualsiasi finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi conl’esigenza di agevolazione”.5. Parimenti generica è l’ulteriore censura che attiene alla carenza dimotivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari.Del tutto congruo è, invece, l’apparato argomentativo sviluppato al riguardo(pagg. 54-55 dell’ordinanza impugnata).Richiamata la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. prevista per i delitti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen., il Tribunale delriesame ha correttamente e motivatamente ravvisato il pericolo di fuga ed il rischiodi recidiva.Quanto alla prima esigenza, ha dato conto che [OSCURATO:PERSONA] -immediatamente dopo la sua scarcerazione a seguito dell’annullamento, per motivimeramente formali, del primo provvedimento restrittivo – si era allontanatoriparando negli [OSCURATO:PERSONA] ove risulta solo formalmente residente, avendodichiarato dimora effettiva in Italia e ove era stato individuato e tratto in arresto,dopo alcuni mesi di ricerche, in esecuzione del secondo titolo cautelare.Quanto al pericolo di reiterazione, ha richiamato la concreta gravità delsistema di frode mediante costituzione ed organizzazione personale di un sodaliziooperativo dal 2018 con assoluta professionalità, ampliato nel 2021 medianteaccordi con altri gruppi associativi (in particolare con quello facente capo aLomanto e [OSCURATO:PERSONA]) ed ancora attivo nell’anno 2024, come emerso dall’esitodelle perquisizioni a sorpresa, dalle chat rinvenute all’interno dei dispostivisequestrati e dai servizi di osservazione eseguiti il giorno 12 novembre 2024 (ecioè due giorni prima della esecuzione del primo provvedimento restrittivo) cheaveva documentato l’incontro tra i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] con Lomanto.Con tale compiuto apparato argomentativo la difesa ricorrente, ancora unavolta, non si confronta e si limita a confutare, da un lato, il ravvisato concretopericolo di fuga adducendo semplicemente che l’indagato è stato tratto in arrestonegli [OSCURATO:PERSONA] ove da tempo aveva stabilito la sua residenza e, dall’altro, ilritenuto pericolo di reiterazione sostenendo il Tribunale avrebbe fondato taleesigenza sulla sola astratta gravità dei fatti, in contrasto con la motivazionerassegnata.6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative alpresente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso il giorno 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]