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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34810/2026

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a Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie;lette le memorie della costituita parte civile e le conclusioni ivi rassegnate;considerato che il primo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia laviolazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che,«in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensidell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limitiindicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo delprovvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motividi gravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 – 02);considerato che sempre il primo motivo d’impugnazione (con cui si deduce lamancata valorizzazione di riscontri, essendosi limitata la corte a sondare lacredibilità di Melchionna, pur essendo imputato di reato collegato) e il terzomotivo d’impugnazione (con il quale si deduce l’inattendibilità di Melchionna)risultano altresì manifestamente infondati, atteso che le dichiarazioni diMelchionna (vittima dell’usura) risultavano riscontrate dalle conversazionitelefoniche e dai messaggi intercettati, dalla contabilità rinvenuta presso lostesso Melchionna e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liuzza e vistoche la corte di appello ha operato il controllo sull’attendibilità intrinseca deldichiarante, con motivazione logica e non contraddittoria e, in quanto tale, nonsindacabile in sede di legittimità;considerato che le ulteriori deduzioni relative al contenuto delleintercettazioni sono inammissibili dovendosi ribadire che in materia diintercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenzadel giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della 4 manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv.258164 – 01);considerato che le restanti argomentazioni reiterano i medesimi motiviesposti con il gravame, affrontati e puntualmente risolti dalla corte di appello inpunto di responsabilità (motivo secondo) (pagine 20-21) con motivazione dallaquale emerge, ove letta con la parte riassuntiva della sentenza di primo grado,che nel corso degli anni la vittima aveva corrisposto delle somme di denaro, allaconfigurabilità dell’estorsione con la richiesta minacciosa della restituzione dellasomma prestata a usura e dei relativi interessi e alla conseguente esclusione delreato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (motivo sesto) (pag. 21), allaconfigurabilità dell’aggravante del fatto commesso in danno di chi esercitil’attività imprenditoriale (motivo quarto) (pag. 22);considerato che a fronte di una motivazione adeguata, logica, noncontraddittoria e aderente alle emergenze processuali e giuridicamente corretta,i ricorrenti reiterano le medesime doglianze di merito in punto di responsabilità,senza esporre censure riconducibili a quelle prospettabili in sede di legittimità etrascurando in gran parte di confrontarsi con le argomentazioni esposte daigiudici di merito.

Da ciò discende l’inammissibilità dei motivi in esame, perché «èinammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motiviprospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado,senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presuntacarenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); ovvero che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi chesi risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);considerato che il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, che si rivolgono altrattamento sanzionatorio, risultano generici per indeterminatezza perché prividei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto,a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, cheescludendo la recidiva ha ridotto la pena, non indica gli elementi che sono allabase della censura formulata, non esplicitando specifiche ragioni critiche, cosìnon consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato, tanto più in presenza di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che lagraduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo dicontinuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura chemiri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;considerato che i motivi in esame, inoltre, in relazione agli aumenti per lacontinuazione, risultano altresì aspecifici, dovendosi ricordare che «in tema dideterminazione della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione in cuil'imputato si limiti a dedurre che la sentenza impugnata non abbia motivato gliaumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite, senza indicare ilconcreto benef ic io che der iverebbe dal l 'eventuale accogl imentodell'impugnazione. (Nella specie, il ricorso contestava l'aumento di due mesi direclusione, apportato a titolo di continuazione avendo riguardo a sette reatisatellite, senza fornire alcuna indicazione in ordine ai risultati utiliragionevolmente ottenibili nel giudizio di rinvio in caso di suo accoglimento)»(Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso, Rv. 289739 – 01).considerato che il settimo motivo d’impugnazione, con il quale si deducel’erronea qualificazione dell’estorsione contestata al capo 1) come consumata,mentre -secondo il ricorrente- andava qualificata nella forma tentata (oltre chemanifestamente infondata, per quanto esposto in punto di responsabilità) èinammissibile perché non risulta devoluto con l’appello e si basa sull’assuntamancanza della prova e, dunque, sulla valutazione del compendio probatorio,che è attività preclusa al giudice della legittimità;ritenuto che, alla luce di quanto esposto, il ricorso è inammissibile, dal checonsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;considerato, infine, che dall’esito del giudizio discende anche la condannadel ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileMelchionna Felice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura chesarà liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamentoin favore dello Stato.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie;lette le memorie della costituita parte civile e le conclusioni ivi rassegnate;considerato che il primo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia laviolazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che,«in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensidell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limitiindicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo delprovvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motividi gravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 – 02);considerato che sempre il primo motivo d’impugnazione (con cui si deduce lamancata valorizzazione di riscontri, essendosi limitata la corte a sondare lacredibilità di Melchionna, pur essendo imputato di reato collegato) e il terzomotivo d’impugnazione (con il quale si deduce l’inattendibilità di Melchionna)risultano altresì manifestamente infondati, atteso che le dichiarazioni diMelchionna (vittima dell’usura) risultavano riscontrate dalle conversazionitelefoniche e dai messaggi intercettati, dalla contabilità rinvenuta presso lostesso Melchionna e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Liuzza e vistoche la corte di appello ha operato il controllo sull’attendibilità intrinseca deldichiarante, con motivazione logica e non contraddittoria e, in quanto tale, nonsindacabile in sede di legittimità;considerato che le ulteriori deduzioni relative al contenuto delleintercettazioni sono inammissibili dovendosi ribadire che in materia diintercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenzadel giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della 4 manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv.258164 – 01);considerato che le restanti argomentazioni reiterano i medesimi motiviesposti con il gravame, affrontati e puntualmente risolti dalla corte di appello inpunto di responsabilità (motivo secondo) (pagine 20-21) con motivazione dallaquale emerge, ove letta con la parte riassuntiva della sentenza di primo grado,che nel corso degli anni la vittima aveva corrisposto delle somme di denaro, allaconfigurabilità dell’estorsione con la richiesta minacciosa della restituzione dellasomma prestata a usura e dei relativi interessi e alla conseguente esclusione delreato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (motivo sesto) (pag. 21), allaconfigurabilità dell’aggravante del fatto commesso in danno di chi esercitil’attività imprenditoriale (motivo quarto) (pag. 22);considerato che a fronte di una motivazione adeguata, logica, noncontraddittoria e aderente alle emergenze processuali e giuridicamente corretta,i ricorrenti reiterano le medesime doglianze di merito in punto di responsabilità,senza esporre censure riconducibili a quelle prospettabili in sede di legittimità etrascurando in gran parte di confrontarsi con le argomentazioni esposte daigiudici di merito. Da ciò discende l’inammissibilità dei motivi in esame, perché «èinammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motiviprospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado,senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presuntacarenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); ovvero che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi chesi risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);considerato che il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, che si rivolgono altrattamento sanzionatorio, risultano generici per indeterminatezza perché prividei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto,a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, cheescludendo la recidiva ha ridotto la pena, non indica gli elementi che sono allabase della censura formulata, non esplicitando specifiche ragioni critiche, cosìnon consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato, tanto più in presenza di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che lagraduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo dicontinuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura chemiri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;considerato che i motivi in esame, inoltre, in relazione agli aumenti per lacontinuazione, risultano altresì aspecifici, dovendosi ricordare che «in tema dideterminazione della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione in cuil'imputato si limiti a dedurre che la sentenza impugnata non abbia motivato gliaumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite, senza indicare ilconcreto benef ic io che der iverebbe dal l 'eventuale accogl imentodell'impugnazione. (Nella specie, il ricorso contestava l'aumento di due mesi direclusione, apportato a titolo di continuazione avendo riguardo a sette reatisatellite, senza fornire alcuna indicazione in ordine ai risultati utiliragionevolmente ottenibili nel giudizio di rinvio in caso di suo accoglimento)»(Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso, Rv. 289739 – 01).considerato che il settimo motivo d’impugnazione, con il quale si deducel’erronea qualificazione dell’estorsione contestata al capo 1) come consumata,mentre -secondo il ricorrente- andava qualificata nella forma tentata (oltre chemanifestamente infondata, per quanto esposto in punto di responsabilità) èinammissibile perché non risulta devoluto con l’appello e si basa sull’assuntamancanza della prova e, dunque, sulla valutazione del compendio probatorio,che è attività preclusa al giudice della legittimità;ritenuto che, alla luce di quanto esposto, il ricorso è inammissibile, dal checonsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;considerato, infine, che dall’esito del giudizio discende anche la condannadel ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileMelchionna Felice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura chesarà liquidata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamentoin favore dello Stato.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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