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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 14980/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10289/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 39 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA V.ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente Numero registro generale 10289/2024 Numero sezionale 448/2025 Numero di raccolta generale 14980/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.524/2024 depositata il 21/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e lette le accettazioni delle due parti controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 03/06/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10289/2024 Numero sezionale 448/2025 Numero di raccolta generale 14980/2025 Data pubblicazione 04/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10289/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 39 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA V.ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente Numero registro generale 10289/2024 Numero sezionale 448/2025 Numero di raccolta generale 14980/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.524/2024 depositata il 21/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e lette le accettazioni delle due parti controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 03/06/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10289/2024 Numero sezionale 448/2025 Numero di raccolta generale 14980/2025 Data pubblicazione 04/06/2025
Decreto Cassazione n. 14980/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris