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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10830/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7899/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 8644/44/2015, depositata in data 5 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n.

TF3011207234, relativo all’anno d’imposta 2005.

L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Napoli I – Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFrideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 0,00 e accertando un maggior reddito di € 48.900,00 per l’anno d’imposta 2005; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: conferimenti per la costituzione della piena proprietà di denaro di € 244.500,00.

2. Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 7742/16/2014, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 8644/44/2015, depositata in data 5 ottobre 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio e compensava tra le parti le spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 09 febbraio 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su un’eccezione proposta dal contribuente in primo grado e riproposta in grado di appello in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sull’eccezione per cui il contribuente, nel sottoscrivere quote sociali per € 244.500,00, ha versato il solo importo di € 61.250,00 (il 25 % delle quote sottoscritte), da quest’ultimo dovendosi quindi accertare il maggior reddito per l’anno 2005.

2. Il motivo di ricorso è fondato.

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass.31/10/2021, n. 27811).

2.1. Il sistema del redditometro collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.

L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass.31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass.20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).

2.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. non ha pronunciato sull’eccezione del contribuente, avanzata ab origine, tendente a provare l’erronea determinazione del reddito attraverso la dimostrazione che a fronte della sottoscrizione del 25% del capitale sociale, era stato versato solo il 24,5% del capitale sottoscritto e cioè € 61.250,00 per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed € 55.125,00 per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.

Le argomentazioni che la motivazione della sentenza impugnata spende, relativ amente alla diversa questione della liquidità in ipotesi proveniente dal padre del contribuente, esclud on o che possa logicamente ed implicitamente configurar si un rigetto dell’eccezione oggetto del motivo di ricorso per cassazione.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7899/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8644/44/2015, depositata in data 5 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. TF3011207234, relativo all’anno d’imposta 2005. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Napoli I – Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFrideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 0,00 e accertando un maggior reddito di € 48.900,00 per l’anno d’imposta 2005; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: conferimenti per la costituzione della piena proprietà di denaro di € 244.500,00. 2. Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 7742/16/2014, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 8644/44/2015, depositata in data 5 ottobre 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio e compensava tra le parti le spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 09 febbraio 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su un’eccezione proposta dal contribuente in primo grado e riproposta in grado di appello in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sull’eccezione per cui il contribuente, nel sottoscrivere quote sociali per € 244.500,00, ha versato il solo importo di € 61.250,00 (il 25 % delle quote sottoscritte), da quest’ultimo dovendosi quindi accertare il maggior reddito per l’anno 2005. 2. Il motivo di ricorso è fondato. In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass.31/10/2021, n. 27811). 2.1. Il sistema del redditometro collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass.31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass.20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). 2.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. non ha pronunciato sull’eccezione del contribuente, avanzata ab origine, tendente a provare l’erronea determinazione del reddito attraverso la dimostrazione che a fronte della sottoscrizione del 25% del capitale sociale, era stato versato solo il 24,5% del capitale sottoscritto e cioè € 61.250,00 per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed € 55.125,00 per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Le argomentazioni che la motivazione della sentenza impugnata spende, relativ amente alla diversa questione della liquidità in ipotesi proveniente dal padre del contribuente, esclud on o che possa logicamente ed implicitamente configurar si un rigetto dell’eccezione oggetto del motivo di ricorso per cassazione. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda