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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 24281/2022

Testo disponibile della fonte

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22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15591/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 389/2016 depositata il21/04/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 21 aprile 2016, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della REGIONE TOSCANA, inquadrata in categoria D con profilo di istruttore direttivo, diretta alla riliquidazione dell'indennità premio di servizio in base al trattamento stipendiale percepito, dal 29 ottobre 2007, per l'incarico di «direttore dei servizi sociali» dell'[OSCURATO:PERSONA] di Prato, in posizione di aspettativa senza assegni.

2. La Corte territoriale aderiva alle deduzioni dell'appellante, secondo cui al direttore dei servizi sociali delle aziende sanitarie era applicabile l'articolo 3-bis,comma 11, D.L.gs. numero 502/1992, a tenore del quale per il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario la contribuzione è versata sul trattamento corrisposto per l'incarico conferito e su tale trattamento è calcolata l'indennità premio di servizio.

3. Osservava che l'articolo 40 della L.R.

Toscana nr. 40/2005, nell'introdurre la figura del direttore dei servizi sociali, aveva dato attuazione all'articolo 3, comma uno quater, D.L.gs. nr. 502/1992, che demanda alle Regioni la disciplina delle forme e modalità per la direzione ed il coordinamento delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria; in forza del rinvio operato dal suddetto articolo 3, comma uno quater, la figura del direttore dei servizi sociali istituita dalla legge regionale della Toscana era stata interamente equiparata a quella del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, anche in relazione all'applicabilità dell'articolo 3-bis, comma 11, D.Lgs. nr. 502/1992. 4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l'INPS, articolato in un unico motivo di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso l'Inps ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L.R.

Toscana numero 40/2005, articolo 40, degli articoli 3, comma 11 e 3-bis, comma 11, D.Lgs. nr. 502/1992, degli articoli 4 ed 11 L. 8 marzo 1968 numero 152. 2.Si addebita alla Corte territoriale di avere applicato al direttore dei servizi sociali la norma dell’articolo 3-bis, comma 11, D.Lgs. nr. 502/1992, relativa soltanto al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore amministrativo delle aziende sanitarie, norma non richiamata dall'articolo 40 della L.R.

Toscana 24 febbraio 2005 numero 40― come sostituita dall'articolo 40 della legge L.R.

Toscana nr. 60/2008― per il direttore dei servizi sociali. 3.Il ricorso è fondato.

4. La questione di causa è stata già esaminata da questa Corte negli arresti del 2 novembre 2021 nr. 31132 e del 25 novembre 2020 nr. 26841, nei quali si è esclusa, ai fini del calcolo dell'indennità premio di fine servizio, l'estensione alla figura del direttore dei servizi sociali, disciplinata dalla L.R.

Toscana n. 40 del 2005, del trattamento previdenziale previsto dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 per il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario. 5.A tale principio si intende assicurare continuità in questa sede, condividendolo.

6. Si è, infatti, osservato che la delega alle regioni prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1-quater, affinché determinassero «forme e modalità per la direzione e il coordinamentodelle aree socio sanitarie», non comporta anche il potere di stabilire il regime previdenziale di dette figure di istituzione regionale, trattandosi di materia, quella previdenziale, attribuita in via esclusiva, in base all'art. 117 Cost., alla potestà legislativa statale. 7.Argomenti a favore della tesi di parte ricorrente non trovano fondamento, dunque, nella L.R.

Toscana n. 42 del 1992, art. 14, comma 5, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 73 del 31 dicembre 1999, secondo il quale «al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 bis, commi 8 e 11, inserito dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, comma 3» giacché tale estensione è prevista «nei limiti della compatibilità», dovendo pertanto escludersi il regime del trattamento previdenziale, che non rientra tra le materie estensibili ad altre figure in assenza di specifica normativa in tal senso.

8. Tale rilievo trova conferma nell’articolo 40 L.R.

Toscana n. 40 del 2005, successivamente intervenuta a disciplinare le figure del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali.

9. La norma recita al comma 8, che «La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11, del decreto delegato»; il successivo comma 9, prevede che «La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta».

10. La complessiva disciplina di cui sopra, mentre per il direttore amministrativo ed il direttore sanitario richiama l'art. 3-bis,non estende al direttore dei servizi sociali la disciplina previdenziale prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, comma 11, limitandosi a prevedere la possibilità di collocamento in aspettativa dei dipendenti della regione o di enti regionali designati all'incarico di direttore dei servizi sociali.

11. Né colgono nel segno le osservazioni svolte dalla controricorrente in memoria.

12. La disciplina della indennità premio di servizio non può essere influenzata da quella del trattamento pensionistico, dettata da norme e principi del tutto diversi; per il trattamento di fine servizio la legge nr. 152/1968, articolo 4, nel fare riferimento per il calcolo alla «retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi» si riferisce alla retribuzione corrisposta per lo svolgimento del rapporto di servizio e non in ragione di un incarico dirigenziale esterno, per la cui esecuzione il dipendente sia stato collocato in aspettativa (in tal senso si veda anche, Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, nr.27547).

13. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata; la causa si rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione affinché si adegui nella decisione al principio di diritto in questa sede ribadito

14. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15591/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 389/2016 depositata il21/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 21 aprile 2016, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della REGIONE TOSCANA, inquadrata in categoria D con profilo di istruttore direttivo, diretta alla riliquidazione dell'indennità premio di servizio in base al trattamento stipendiale percepito, dal 29 ottobre 2007, per l'incarico di «direttore dei servizi sociali» dell'[OSCURATO:PERSONA] di Prato, in posizione di aspettativa senza assegni. 2. La Corte territoriale aderiva alle deduzioni dell'appellante, secondo cui al direttore dei servizi sociali delle aziende sanitarie era applicabile l'articolo 3-bis,comma 11, D.L.gs. numero 502/1992, a tenore del quale per il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario la contribuzione è versata sul trattamento corrisposto per l'incarico conferito e su tale trattamento è calcolata l'indennità premio di servizio. 3. Osservava che l'articolo 40 della L.R. Toscana nr. 40/2005, nell'introdurre la figura del direttore dei servizi sociali, aveva dato attuazione all'articolo 3, comma uno quater, D.L.gs. nr. 502/1992, che demanda alle Regioni la disciplina delle forme e modalità per la direzione ed il coordinamento delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria; in forza del rinvio operato dal suddetto articolo 3, comma uno quater, la figura del direttore dei servizi sociali istituita dalla legge regionale della Toscana era stata interamente equiparata a quella del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, anche in relazione all'applicabilità dell'articolo 3-bis, comma 11, D.Lgs. nr. 502/1992. 4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l'INPS, articolato in un unico motivo di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso l'Inps ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L.R. Toscana numero 40/2005, articolo 40, degli articoli 3, comma 11 e 3-bis, comma 11, D.Lgs. nr. 502/1992, degli articoli 4 ed 11 L. 8 marzo 1968 numero 152. 2.Si addebita alla Corte territoriale di avere applicato al direttore dei servizi sociali la norma dell’articolo 3-bis, comma 11, D.Lgs. nr. 502/1992, relativa soltanto al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore amministrativo delle aziende sanitarie, norma non richiamata dall'articolo 40 della L.R. Toscana 24 febbraio 2005 numero 40― come sostituita dall'articolo 40 della legge L.R. Toscana nr. 60/2008― per il direttore dei servizi sociali. 3.Il ricorso è fondato. 4. La questione di causa è stata già esaminata da questa Corte negli arresti del 2 novembre 2021 nr. 31132 e del 25 novembre 2020 nr. 26841, nei quali si è esclusa, ai fini del calcolo dell'indennità premio di fine servizio, l'estensione alla figura del direttore dei servizi sociali, disciplinata dalla L.R. Toscana n. 40 del 2005, del trattamento previdenziale previsto dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 per il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario. 5.A tale principio si intende assicurare continuità in questa sede, condividendolo. 6. Si è, infatti, osservato che la delega alle regioni prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1-quater, affinché determinassero «forme e modalità per la direzione e il coordinamentodelle aree socio sanitarie», non comporta anche il potere di stabilire il regime previdenziale di dette figure di istituzione regionale, trattandosi di materia, quella previdenziale, attribuita in via esclusiva, in base all'art. 117 Cost., alla potestà legislativa statale. 7.Argomenti a favore della tesi di parte ricorrente non trovano fondamento, dunque, nella L.R. Toscana n. 42 del 1992, art. 14, comma 5, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 73 del 31 dicembre 1999, secondo il quale «al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 bis, commi 8 e 11, inserito dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, comma 3» giacché tale estensione è prevista «nei limiti della compatibilità», dovendo pertanto escludersi il regime del trattamento previdenziale, che non rientra tra le materie estensibili ad altre figure in assenza di specifica normativa in tal senso. 8. Tale rilievo trova conferma nell’articolo 40 L.R. Toscana n. 40 del 2005, successivamente intervenuta a disciplinare le figure del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali. 9. La norma recita al comma 8, che «La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11, del decreto delegato»; il successivo comma 9, prevede che «La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta». 10. La complessiva disciplina di cui sopra, mentre per il direttore amministrativo ed il direttore sanitario richiama l'art. 3-bis,non estende al direttore dei servizi sociali la disciplina previdenziale prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, comma 11, limitandosi a prevedere la possibilità di collocamento in aspettativa dei dipendenti della regione o di enti regionali designati all'incarico di direttore dei servizi sociali. 11. Né colgono nel segno le osservazioni svolte dalla controricorrente in memoria. 12. La disciplina della indennità premio di servizio non può essere influenzata da quella del trattamento pensionistico, dettata da norme e principi del tutto diversi; per il trattamento di fine servizio la legge nr. 152/1968, articolo 4, nel fare riferimento per il calcolo alla «retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi» si riferisce alla retribuzione corrisposta per lo svolgimento del rapporto di servizio e non in ragione di un incarico dirigenziale esterno, per la cui esecuzione il dipendente sia stato collocato in aspettativa (in tal senso si veda anche, Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, nr.27547). 13. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata; la causa si rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione affinché si adegui nella decisione al principio di diritto in questa sede ribadito 14. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa l
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