CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che in data 8/76/2021 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 20/5/2021 aveva disposto l'applicazione nei confronti del predetto della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 629 cpv. 416bis.1 cod. pen. per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (tratti in arresto in flagranza) ed altri, per finalità di agevolazione del clan Giuliano, operante nella zona di Forcella, e con metodo mafioso, estorto i canoni di locazione di appartamenti locati da altri e tentato di estorcere tali canoni ad altre persone, non conseguendo il profitto perché queste si rifiutavano, avendo già pagato il canone di quel mese. L'ordinanza cautelare è stata emessa all'esito di indagini intraprese a seguito di denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di aver acquistato all'asta un appartamento che sapeva essere stato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], indicato come capo dell'omonimo clan, quando un collaboratore dell'avvocato delegato alla vendita si era presentato presso tale immobile con altre persone per visionario; il giorno dopo lo stesso collaboratore, individuato in [OSCURATO:PERSONA] (indicato come l'uomo che era stato condannato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]), si era presentato con una decina di persone, tutte armate di pistola, che lo avevano aggredito, percosso, derubato e mandato via dall'appartamento. Il giorno successivo alla denuncia il Peqini rendeva nuove dichiarazioni riferendo che lo stesso gruppo di giovani, capeggiati ancora da [OSCURATO:PERSONA], si era presentato nuovamente presso l'immobile minacciando tutti gli inquilini ed intimando di consegnare a loro i canoni di locazione, e non già al Peqini, il giorno successivo, in quanto erano loro i proprietari dell'immobile. La P.G. aveva, così, predisposto un servizio di osservazione che aveva consentito di individuare un gruppo di persone che era giunto nell'immobile gridando e chiedendo le somme estorte. La P.G. era, pertanto, intervenuta procedendo all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], mentre altri venivano raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, e tra questi il Morra, indicato da una delle inquiline ([OSCURATO:PERSONA]) come addetto alla riscossione del denaro; questo non era stato ancora riscosso, invece, da [OSCURATO:PERSONA], sicché in relazione a questa è contestata al Morra l'estorsione solo tentata. Ad avviso del tribunale, infatti, il sicuro riconoscimento delle due donne I rendeva non .determinante il mancato riconoscimento da parte degli altri, dovendosi ritenere plausibile che ciascun inquilino non abbia visto tutti i componenti del gruppo criminale, ma solo quelli che a lui si erano rivolti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, chiedendone l'annullamento e deducendo, a tal fine, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria, fondandosi questa sul riconoscimento di sole due persone offese (delle otto di cui si tratta), e non essendo stato visto il ricorrente dalla P.G. che aveva predisposto un servizio di osservazione. Si assume nel ricorso, inoltre, che nessuna delle ragazze che ha riconosciuto il Morra avrebbe effettuato il pagamento nelle mani di questo, essendo stato consegnato il denaro da sole tre ragazze a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e poi ancora [OSCURATO:PERSONA] e non al Morra, indicato genericamente dalla Brinza come una delle persone delegate alla riscossione. Il mancato riconoscimento da parte di sei persone smentirebbe, infine, i riconoscimenti effettuati, in quanto tutti gli inquilini erano stati radunati al momento della raccolta dei canoni di locazione. 3. Con successiva memoria scritta la difesa del 29/10/2021 il Morra ha insistito nei motivi di ricorso adducendo, altresì, che agli indagati sono stati contestati due episodi, verificatisi, rispettivamente, il 14 ed il 15 maggio 2021: ad avviso della difesa, però, né dalle dichiarazioni del Peqini né da quelle delle persone offese risulterebbe la presenza del Morra in occasione del primo episodio del 14/5/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità. 2. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto violazioni di legge, ma si è limitato a prospettare un'asserita illogicità del provvedimento censurando la valenza indiziaria attribuita alle dichiarazioni delle persone offese che hanno riconosciuto nel Morra una delle persone addette alla riscossione delle estorsioni. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invece, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). In coerenza con tali principi deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento impugnato, senza incorrere in alcun vizio logico, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità degli indizi di colpevolezza del Morra in ordine all'estorsione ascrittagli, essendo stato lo stesso riconosciuto da due delle persone offese come presente sul posto il 15 maggio 2021, giorno di riscossione dei proventi dell'estorsione, ed indicato da una di esse, la Brinza, proprio come uno di coloro che avevano riscosso il denaro: senza incorrere in illogicità alcuna il Tribunale del riesame ha riconosciuto la valenza di tali dichiarazioni - peraltro provenienti da persone che non risultano avere alcun motivo di accusare ingiustamente il ricorrente - ritenendole in alcun modo smentite dal rilievo che altre persone offese non avevano riconosciuto il Morra, sulla considerazione, in alcun modo illogica, secondo cui deve ritenersi ragionevole che ciascun condomino non sia in grado di riconoscere tutti i componenti del gruppo criminale, ma solo quelli che ha potuto osservare più a lungo e da vicino. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter 3 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in ca