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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 38403/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa è andata 06/03/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in relazione alle fattispecie di reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi a e b).

2. Le premesse in fatto: durante lo svolgimento di un'attività di indagine in materia di stupefacenti, la [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Foggia immortalava - con servizi di appostamento e controlli e con l'ausilio di una telecamera di servizio, per il periodo 23 febbraio 3 marzo 2023- plurimi accessi di tossicodipendenti presso un alloggio del piano terra, ubicato nei pressi di via Fioritto, avente la facciata di colore ocra e una porta in ferro di colore grigio.

Il predetto alloggio, ubicato all'interno del rione popolare di [OSCURATO:PERSONA], nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], veniva utilizzato stabilmente quale 'punto di spaccio', gestito dall'odierno ricorrente e dal correo [OSCURATO:PERSONA].

Il locale era monitorato dall'interno con tre microcamere poste sul tetto: due puntate sulla strada ove insisteva l'ingresso, l'altra puntata sulla perpendicolare di via Fioritto.

Dalle attività investigative emergevano numerosi episodi di cessione di stupefacente realizzate dai coindagati e confermate dai riscontri costituiti: dalle perquisizioni e dai sequestri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e marijuana, ritrovata nella disponibilità di taluni acquirenti immediatamente dopo l'acquisto effettuato presso l'anzidetto locale; dal fatto che gli acquirenti fermati e non trovati in possesso di sostanza stupefacente risultavano segnalati ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/90; dal fatto che il locale di spaccio era munito di telecamere e dunque (come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]) quando gli spacciatori avvistavano veicoli appartenenti alle Forze dell'ordine non effettuavano lo scambio illecito e allontanavano gli acquirenti; dalle dichiarazioni dei tre acquirenti Ciarella, Petrella e Archidiacono (tutti assuntori di stupefacenti), presenti all'interno della saletta al momento dell'irruzione della polizia.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari ricorre l'indagato a mezzo del proprio difensore che solleva i seguenti motivi:

3.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. per l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 3 marzo 2023; delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rese nel verbale di sequestro amministrativo ex art. 75 d.P.R. 309/90; delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel verbale di sequestro di sostanza stupefacente e contestazione della violazione amministrativa ex art. 75 d.P.R. 309/90; della relazione di servizio della polizia giudiziaria a seguito dei verbali di sequestro di sostanza stupefacente e contestazione di violazione amministrativa ex art. 75 d.P.R. 309/90 in danno di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Trova applicazione, nel caso di specie, l'art.63 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto alcuna delle tre persone che gli hanno ceduto la sostanza; il Maresca e il Tolo, pur avendo affermato di avere acquistato la sostanza all'interno di un locale sito al piano terra, con un portone grigio di sbarre di ferro, non indicavano né riconoscevano la persona da cui aveva acquistato lo stupefacente;

3.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle fattispecie criminose contestate: ciò non solo in ragione di quanto esposto nel motivo precedente, ma anche in considerazione del fatto che, per quanto riguarda il capo a), la contestazione ha ad oggetto la detenzione di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente, di cui non è dato comprendere il tipo, nonché un altrettanto imprecisato suo concorso con il Nargiso senza che precisare quale dei due soggetti abbia effettivamente detenuto e poi ceduto la sostanza.

Parimenti, al capo b), si contesta una asserita vendita a [OSCURATO:PERSONA], senza che questi abbia mai fatto riferimento alla persona del Gualano; così si dica anche per Sannino e Maresca;

3.3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in considerazione dell'evidente esiguità dei quantitativi rinvenuti e sequestrati, trattandosi di piccolo spaccio;

3.4. Insussistenza delle esigenze cautelari; violazione e falsa applicazione dell'art 274 cod. proc. pen.; insussistenza dei requisiti dell'attualità e della concretezza; illegittima motivazione per relationem del Tribunale rispetto all'ordinanza del Gip;

3.5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen.; inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare applicata; illegittima motivazione per relationem del Tribunale rispetto al provvedimento del Gip, essendosi altresì limitato a riportare mere formule di stile.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.5.

In data 10/06/23 è pervenuta memoria difensiva ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. a firma dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico. 2.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dagli assuntori degli stupefacenti è manifestamente infondato.

Per giurisprudenza consolidata, le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale della inutilizzabilità, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante (ex multis, Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281807; Sez. 2, ord. n. 30965 del 14/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], e altri, Rv. 267571).

Conseguentemente è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso che fa derivare l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalla dedotta inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali.

Il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto, è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Bari ha escluso la riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.

In particolare, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve, occorre operare una valutazione complessiva del fatto, che tenga conto di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza (ex multis, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar e altro, Rv. 273823).

Proprio alla luce degli anzidetti canoni ermeneutici, il Giudice della cautela ha ricondotto il fatto al comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 309/1990 (con esclusione dell'ipotesi lieve del comma 5).

Vengono in rilievo, a tal fine: la diversità e quantità sostanza stupefacente rinvenuta (cocaina, eroina e marjuana; quanto alla quantità, il Tribunale del riesame ha sottolineato come il difensore, che analoga doglianza aveva sollevato in quella sede, «omette di confrontarsi con l'imprecisabile quantitativo lanciato nella stufa e dato al fuoco», p. 8); la professionalità della condotta, desunta dalla sistematicità dell'attività di spaccio, dal rinvenimento di strumenti atti alla preparazione e confezionamento delle sostanze stupefacenti, dalla presenza di videocamere volte a controllare l'arrivo delle Forze dell'ordine, dal rinvenimento di una cospicua somma di denaro, incompatibile con lo stato di disoccupazione dichiarato dal Gualano; la ragguardevole capacità di approvvigionamento, dimostrativa di una approfondita conoscenza dei "canali" di approvvigionamento del mercato della droga locale; la personalità del Gualano (valutata sia alla luce delle modalità della condotta che del precedente specifico).

Il quarto motivo, reiterativo di analoga censura svolta in sede di gravame, è manifestamente infondato.

Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (ex multis, Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282769).

L'ordinanza impugnata (che si richiama alle argomentazioni del Gip, legittimamente dichiarando di condividerle) fa corretta applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto àncora la sussistenza delle esigenze cautelari all'esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, desunto sia dall'analisi della personalità dell'indagato (gravato da un precedente specifico), sia dalle modalità del fatto per cui si procede, coerentemente ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.

Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Invero, le argomentazioni che sorreggono la scelta della misura appaiono non inficiate da manifesta illogicità e rispettose del disposto dell'art. 280 cod. proc. pen.

In particolare, il Giudice della cautela ha evidenziato che il Gualano ha già dato prova di non rispettare le prescrizioni imposte (tant'è che è stato condannato per evasione ed è gravato da un carico pendente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); a ciò si aggiunge l'allarmante proclività al crimine del predetto, desumibile dai precedenti penali, puntualmente elencati.

Dalle anzidette circostanze è stata fatta discendere, del tutto coerentemente, la conclusione secondo la quale le esigenze di tutela dell'interesse generale possono essere assicurate soltanto con la misura di massimo rigore, unico strumento comportante un continuo controllo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa è andata 06/03/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in relazione alle fattispecie di reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi a e b). 2. Le premesse in fatto: durante lo svolgimento di un'attività di indagine in materia di stupefacenti, la [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Foggia immortalava - con servizi di appostamento e controlli e con l'ausilio di una telecamera di servizio, per il periodo 23 febbraio 3 marzo 2023- plurimi accessi di tossicodipendenti presso un alloggio del piano terra, ubicato nei pressi di via Fioritto, avente la facciata di colore ocra e una porta in ferro di colore grigio. Il predetto alloggio, ubicato all'interno del rione popolare di [OSCURATO:PERSONA], nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], veniva utilizzato stabilmente quale 'punto di spaccio', gestito dall'odierno ricorrente e dal correo [OSCURATO:PERSONA]. Il locale era monitorato dall'interno con tre microcamere poste sul tetto: due puntate sulla strada ove insisteva l'ingresso, l'altra puntata sulla perpendicolare di via Fioritto. Dalle attività investigative emergevano numerosi episodi di cessione di stupefacente realizzate dai coindagati e confermate dai riscontri costituiti: dalle perquisizioni e dai sequestri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e marijuana, ritrovata nella disponibilità di taluni acquirenti immediatamente dopo l'acquisto effettuato presso l'anzidetto locale; dal fatto che gli acquirenti fermati e non trovati in possesso di sostanza stupefacente risultavano segnalati ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/90; dal fatto che il locale di spaccio era munito di telecamere e dunque (come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]) quando gli spacciatori avvistavano veicoli appartenenti alle Forze dell'ordine non effettuavano lo scambio illecito e allontanavano gli acquirenti; dalle dichiarazioni dei tre acquirenti Ciarella, Petrella e Archidiacono (tutti assuntori di stupefacenti), presenti all'interno della saletta al momento dell'irruzione della polizia. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari ricorre l'indagato a mezzo del proprio difensore che solleva i seguenti motivi: 3.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. per l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 3 marzo 2023; delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rese nel verbale di sequestro amministrativo ex art. 75 d.P.R. 309/90; delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel verbale di sequestro di sostanza stupefacente e contestazione della violazione amministrativa ex art. 75 d.P.R. 309/90; della relazione di servizio della polizia giudiziaria a seguito dei verbali di sequestro di sostanza stupefacente e contestazione di violazione amministrativa ex art. 75 d.P.R. 309/90 in danno di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Trova applicazione, nel caso di specie, l'art.63 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto alcuna delle tre persone che gli hanno ceduto la sostanza; il Maresca e il Tolo, pur avendo affermato di avere acquistato la sostanza all'interno di un locale sito al piano terra, con un portone grigio di sbarre di ferro, non indicavano né riconoscevano la persona da cui aveva acquistato lo stupefacente; 3.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle fattispecie criminose contestate: ciò non solo in ragione di quanto esposto nel motivo precedente, ma anche in considerazione del fatto che, per quanto riguarda il capo a), la contestazione ha ad oggetto la detenzione di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente, di cui non è dato comprendere il tipo, nonché un altrettanto imprecisato suo concorso con il Nargiso senza che precisare quale dei due soggetti abbia effettivamente detenuto e poi ceduto la sostanza. Parimenti, al capo b), si contesta una asserita vendita a [OSCURATO:PERSONA], senza che questi abbia mai fatto riferimento alla persona del Gualano; così si dica anche per Sannino e Maresca; 3.3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in considerazione dell'evidente esiguità dei quantitativi rinvenuti e sequestrati, trattandosi di piccolo spaccio; 3.4. Insussistenza delle esigenze cautelari; violazione e falsa applicazione dell'art 274 cod. proc. pen.; insussistenza dei requisiti dell'attualità e della concretezza; illegittima motivazione per relationem del Tribunale rispetto all'ordinanza del Gip; 3.5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen.; inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare applicata; illegittima motivazione per relationem del Tribunale rispetto al provvedimento del Gip, essendosi altresì limitato a riportare mere formule di stile. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.5. In data 10/06/23 è pervenuta memoria difensiva ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. a firma dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dagli assuntori degli stupefacenti è manifestamente infondato. Per giurisprudenza consolidata, le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale della inutilizzabilità, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante (ex multis, Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281807; Sez. 2, ord. n. 30965 del 14/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], e altri, Rv. 267571). Conseguentemente è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso che fa derivare l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalla dedotta inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali. Il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto, è manifestamente infondato. Il Tribunale di Bari ha escluso la riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve, occorre operare una valutazione complessiva del fatto, che tenga conto di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza (ex multis, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar e altro, Rv. 273823). Proprio alla luce degli anzidetti canoni ermeneutici, il Giudice della cautela ha ricondotto il fatto al comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 309/1990 (con esclusione dell'ipotesi lieve del comma 5). Vengono in rilievo, a tal fine: la diversità e quantità sostanza stupefacente rinvenuta (cocaina, eroina e marjuana; quanto alla quantità, il Tribunale del riesame ha sottolineato come il difensore, che analoga doglianza aveva sollevato in quella sede, «omette di confrontarsi con l'imprecisabile quantitativo lanciato nella stufa e dato al fuoco», p. 8); la professionalità della condotta, desunta dalla sistematicità dell'attività di spaccio, dal rinvenimento di strumenti atti alla preparazione e confezionamento delle sostanze stupefacenti, dalla presenza di videocamere volte a controllare l'arrivo delle Forze dell'ordine, dal rinvenimento di una cospicua somma di denaro, incompatibile con lo stato di disoccupazione dichiarato dal Gualano; la ragguardevole capacità di approvvigionamento, dimostrativa di una approfondita conoscenza dei "canali" di approvvigionamento del mercato della droga locale; la personalità del Gualano (valutata sia alla luce delle modalità della condotta che del precedente specifico). Il quarto motivo, reiterativo di analoga censura svolta in sede di gravame, è manifestamente infondato. Il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (ex multis, Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282769). L'ordinanza impugnata (che si richiama alle argomentazioni del Gip, legittimamente dichiarando di condividerle) fa corretta applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto àncora la sussistenza delle esigenze cautelari all'esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, desunto sia dall'analisi della personalità dell'indagato (gravato da un precedente specifico), sia dalle modalità del fatto per cui si procede, coerentemente ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Invero, le argomentazioni che sorreggono la scelta della misura appaiono non inficiate da manifesta illogicità e rispettose del disposto dell'art. 280 cod. proc. pen. In particolare, il Giudice della cautela ha evidenziato che il Gualano ha già dato prova di non rispettare le prescrizioni imposte (tant'è che è stato condannato per evasione ed è gravato da un carico pendente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); a ciò si aggiunge l'allarmante proclività al crimine del predetto, desumibile dai precedenti penali, puntualmente elencati. Dalle anzidette circostanze è stata fatta discendere, del tutto coerentemente, la conclusione secondo la quale le esigenze di tutela dell'interesse generale possono essere assicurate soltanto con la misura di massimo rigore, unico strumento comportante un continuo controllo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria pe
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