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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 08810/2026

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rdo Matteo, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]controMinistero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1868/2025 depositatail 20/05/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/2026uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente.1.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo gradoe respinto le domande originariamente avanzate, fra altri, dagli odierniricorrenti, dipendenti del Ministero della difesa, per rivendicare ilriconoscimento del diritto al differenziale stipendiale di cui all’art. 52 delc.c.n.l. 2019-2021 funzioni centrali, con consequenziale ripristino dellafascia economica loro inizialmente riconosciuta.2.

In punto di fatto la Corte territoriale ha ritenuto pacifico che ilavoratori: a) erano stati inseriti quali idonei non vincitori per il profilo diassistente amministrativo nella graduatoria del concorso pubblico, per titolied esami, pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 2021, relativoall’assunzione di un contingente complessivo di 2.293 posti di lavoro delpersonale non dirigenziale, da inquadrare nell’area II, fascia economica F2;b) per effetto dell’utile scorrimento della graduatoria, richiesto dal [OSCURATO:PERSONA], di n. 539 idonei non vincitori, erano stati assegnati allapredetta Amministrazione a decorrere dal 26 febbraio 2024.2.1.

Definiti i fatti, i giudici d’appello hanno individuato la questione indiritto, vertente sulla corretta applicazione del c.c.n.l., con riferimento allacontroversa spettanza, in capo ai suddetti dipendenti, del differenzialestipendiale di cui all’art. 52, comma 4, di tale contratto collettivo,inizialmente, riconosciuta dal Ministero e, a seguito del parere dell’ARAN del15 marzo 2024, negata con la direttiva n. 28503 del 21 marzo 2024.Sul punto, la sentenza impugnata chiarisce che la sottoscrizione delc.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2019-2021 (e, segnatamente, l’art. 13) haintrodotto dal 1° novembre 2022 un nuovo sistema di classificazionefondato su una diversa articolazione delle progressioni economiche eretributive, con l’abbandono della sotto-ripartizione in fasce economiche el’attribuzione di un unico livello retributivo per ciascuna area, posizionatoNumero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/2026nella fascia economica previgente più bassa.

Quindi, l’art. 14 ha previstoun nuovo sistema di progressioni economiche all’interno delle aree, fondatosull’attribuzione, nel corso della vita lavorativa del dipendente, di uno o più“differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come “incrementistabili dello stipendio”; tuttavia, non viene stabilita una corrispondenza trale precedenti fasce economiche e le nuove progressioni economiche previstedall’art. 14, cosicché, al fine di evitare, a carico del personale già in servizio,gli effetti diminutivi in busta paga che sarebbero derivati dall’adozione delnuovo ordinamento professionale, l’art. 52 dello stesso c.c.n.l. ha dispostol’attribuzione di un ulteriore differenziale compensativo della riduzionestipendiale derivante dalla perdita della fascia economica raggiunta daidipendenti: in buona sostanza, il differenziale stipendiale de quo era statoriconosciuto allo scopo di garantire l’invarianza retributiva a salvaguardiadei dipendenti già in servizio alla data del 1° novembre 2022, secondo leprevisioni di cui all’art. 52, comma 4, del c.c.n.l.In questo quadro, il contratto collettivo ha anche dettato una specificadisciplina per regolare la sorte dei concorsi indetti tenendo conto delprevigente ordinamento professionale.

In tal senso, l’art. 18, comma 5,prevede che «Fermo restando il potere di autotutela dell’Amministrazione,le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramentogiuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelleriservate al personale già in servizio presso l’Amministrazione, già banditeprima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a terminee concluse sulla base del precedente ordinamento professionale.

Ilpersonale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema diclassificazione applicando la disciplina di cui al presente titolo».

Ad avvisodei giudici d’appello, la ratio del comma 5 dell’art. 18 è quella di prevederela normale prosecuzione delle procedure già avviate, al fine disalvaguardare le determinazioni relative al reclutamento di personaleassunte dall’Amministrazione prima dell’entrata in vigore del nuovoNumero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/2026ordinamento professionale; in questo senso, la disposizione in oggettoassolverebbe la funzione di consentire che, nonostante il personale sia statoassunto sulla base di un bando che indicava le qualifiche relative alprecedente contratto collettivo nazionale, i nuovi assunti siano inquadratisecondo il nuovo ordinamento professionale, con ciò evitando la contestualeirragionevole coesistenza di differenti regimi.2.2.

Chiarito il contesto di riferimento, la Corte d’appello ha conclusoche la norma che individua i beneficiari del differenziale stipendiale per cuiè causa va individuata esclusivamente nell’art. 52, comma 4, il qualestabilisce, per l’appunto, che esso sia attribuito unicamente al «personalein servizio alla medesima data», e tale data è quella indicata al comma 1dello stesso art. 52, che fa riferimento all’entrata in vigore del nuovosistema di classificazione professionale, vale a dire il 1° novembre 2022.

Diconseguenza, la pretesa è stata respinta in quanto a tale data gli odierniricorrenti non solo non erano in servizio, ma neppure erano vincitori delconcorso, avendo acquisito la mera posizione di idonei che, per pacificagiurisprudenza, non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione fino almomento in cui l’Amministrazione non decida di disporre lo scorrimentodella graduatoria; conclusione, peraltro, ritenuta coerente con il fatto chel’esigenza di garantire l’invarianza retributiva a salvaguardia dei dipendentigià in servizio alla predetta data - ossia l’evidenziata ratio dell’indennità dequa - non si pone nel caso dei dipendenti assunti successivamente.3.

Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione idipendenti indicati in epigrafe sulla base di sei motivi, illustrati da memoria,cui oppone difese il Ministero con controricorso.4.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioniscritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/20261.

Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma5, e 52, comma 4, c.c.n.l. funzioni centrali 2019-2021.

Si assume che lasentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto che l’unicadisposizione idonea ad individuare l’esatta platea dei beneficiari deldifferenziale stipendiale sia l’art. 52, comma 4, del c.c.n.l., mentre lanormativa di riferimento che individua i beneficiari sarebbe rappresentatadall’art. 18, comma 5, del c.c.n.l., che non distinguerebbe tra i soggettiassunti con l’inziale graduatoria e quelli assunti a seguito di scorrimento,richiedendo solamente che il bando sia stato pubblicato prima dell’entratain vigore del nuovo ordinamento professionale.2.

Con la seconda censura si prospetta, sempre ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18,comma 5, e 52, comma 4, c.c.n.l. funzioni centrali 2019-2021, e 1362 c.c.,che prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzionedelle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole.

Si contestal’interpretazione resa dalla Corte d’appello, perché avrebbe fornito unalettura parziale (e letterale) del c.c.n.l. in quanto concentrata solamentesulla disposizione dell’art. 52 comma 4, mentre, secondo i principi dettatidall’art. 1362 c.c., occorreva indagare quale sia stata la comune intenzionedelle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.3.

Con la terza critica, ancora proposta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18,comma 5, del c.c.n.l. per aver escluso i ricorrenti dalla platea dei destinataridel differenziale stipendiale in quanto idonei e non vincitori.

Si assume lacontraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte d’appello, nella partein cui, da un lato, ha sostenuto che il differenziale stipendiale andrebbe1° novembre 2022, dall’altro che l’art. 18, comma 5, persegue la ratio digarantire la normale prosecuzione delle procedure già avviate.Numero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/20264.

Con il quarto mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.5 c.p.c., l’omesso esame della posizione dei ricorrenti quali idonei, inviolazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, delc.c.n.l.

Si contesta, in particolare, l’omesso esame della posizione deiricorrenti quali idonei non vincitori di un concorso bandito prima dell’entratain vigore del nuovo ordinamento professionale in forza della distinzioneoperata dalla Corte d’appello tra idonei vincitori e idonei non vincitori.5.

Con la quinta doglianza si denuncia, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame della posizione dei ricorrenti qualipartecipanti ad un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovoordinamento professionale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 18,comma 5, e 52, comma 4, del c.c.n.l., sviluppando argomentazionianaloghe a quelle dedotte con il quarto motivo.6.

Infine, con l’ultima censura, avanzata ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.3 c.p.c., si torna a prospettare la violazione e falsa applicazionedell’art. 18, comma 5, del c.c.n.l. anche per violazione della direttiva1999/70 e degli artt. 3 e 97 Cost.

Si contesta l’interpretazione adottata dallaCorte territoriale, che avrebbe determinato una disparità di trattamento neiconfronti dei ricorrenti, quali partecipanti a un concorso bandito primadell’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, rispetto ai colleghi chehanno partecipato al medesimo concorso ed assunti prima dell’entrata invigore nel nuovo ordinamento professionale.7.

Il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, che vanno esaminaticongiuntamente, in quanto complessivamente intesi a denunciare l’erroneainterpretazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, del c.c.n.l. dicomparto, sono infondati.L’art. 52, rubricato «Trattamento economico nell’ambito del nuovosistema di classificazione professionale», disciplina l’adeguamento dellaretribuzione a decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema diclassificazione, stabilendo, al comma 4, che al personale in servizio allaNumero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/2026medesima data sono mantenute le differenze atte a salvaguardare iltrattamento in godimento per effetto del nuovo inquadramento e dei nuovistipendi tabellari.L’art. 18 disciplina la “prima applicazione” della nuova classificazione,disponendo l’inquadramento del personale già in servizio in manieraautomatica secondo la tabella di trasposizione (comma 3) alla data dientrata in vigore del nuovo sistema prevista dal comma 1.

In tale contesto,si garantisce in via transitoria la definizione delle procedure perl’attribuzione di progressioni economiche in corso sulla base dellaprevigente disciplina (comma 4) e, al comma 5, si stabilisce espressamenteche «Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, leprocedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramentogiuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelleriservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già banditeprima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a terminee concluse sulla base del precedente ordinamento professionale.

Ilpersonale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema diclassificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo.».Pertanto, il comma 5 dell’art. 18 – vale a dire la disposizione invocatadagli odierni a sostegno della propria rivendicazione – si limita ad assicurareche le procedure di accesso ad aree o posizioni secondo il precedenteordinamento professionale siano portate a termine secondo le pregressedisposizioni, ma precisa che, in esito alla procedura concorsuale, ilpersonale “vincitore” viene comunque inquadrato nel nuovo sistema diclassificazione, come il personale già in servizio.

In questo senso vacorrettamente inteso l’assunto della Corte d’appello, secondo cui la normagarantendo la salvaguardia del trattamento retributivo al personale inservizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema, vale ad attribuireil medesimo trattamento anche al personale “vincitore” delle procedure diNumero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/2026accesso in corso, proprio in quanto equiparato al personale in servizio.L’interpretazione adottata nella sentenza impugnata risulta, dunque,rispettosa sia del canone letterale, che di quello sistematico.8.

L’opzione ermeneutica seguita dai giudici d’appello è anche conformeal criterio teleologico.Infatti, se la ratio del differenziale stipendiale risiede nel mantenimentodel livello retributivo, lo stesso non può che essere limitato al personale giàin servizio alla data in entrata in vigore del nuovo sistema di classificazionenonché, in base all’art. 18, comma 5, al personale che risulti “vincitore” inbase alle procedure di accesso in corso alla medesima data, per assicurarea detto personale la conservazione delle condizioni indicate nel bandooriginario.Analoga garanzia non può, invece, essere assicurata a chi non risultivincitore del concorso, bensì venga assunto successivamente in base alloscorrimento della graduatoria, atteso che, per consolidato indirizzo diquesta Corte, la procedura concorsuale si chiude con l’approvazione dellagraduatoria (tanto che eventuali controversie rientrano nella giurisdizionedel G.O.) e l’assunzione per scorrimento di graduatoria va stimata in basealla normativa vigente all’epoca della determinazione della P.A. di assumere(Cass. Sez.

L, 12/02/2026, n. 3189 e precedenti ivi citati).9.

Ciò vale anche ad escludere la dedotta violazione degli artt. 3 e 97Cost., il cui rispetto, al contrario, impone ulteriormente di approdare allasoluzione interpretativa qui reputata corretta, nella doverosaconsiderazione della diversa posizione dei vincitori rispetto a quella degliidonei e dell’osservanza delle regole previste per il reclutamento, atteso chela scelta della P.A. di procedere a scorrimento di una graduatoriaconcorsuale comporta la riattivazione della sequenza concorsuale ed èsoggetta alle condizioni di validità vigenti al momento di tale decisione (così,Cass.

Sez.

L., 27/05/2024, n. 14732).Numero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/202610.

Nella specie, è pacifico che gli odierni ricorrenti, idonei non vincitori,sono stati assunti per scorrimento della graduatoria in epoca successivaall’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione e, di conseguenza,non può che trovare applicazione per intero la nuova disciplina, con il nuovoinquadramento e le tabelle retributive previste, come per qualsiasi nuovoassunto.11.

Le residue doglianze, intese a censurare la sentenza impugnata pernon aver considerato la posizione degli odierni ricorrenti, come idonei di unconcorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema, risultanoassorbite e sono comunque palesemente inammissibili, posto che la Cortedi merito ha espressamente considerato il fatto storico il cui esame, nellaprospettazione del quarto e del quinto motivo, sarebbe stato omesso.12.

Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna deisoccombenti alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.13.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdo Matteo, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]controMinistero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1868/2025 depositatail 20/05/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/2026uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente.1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo gradoe respinto le domande originariamente avanzate, fra altri, dagli odierniricorrenti, dipendenti del Ministero della difesa, per rivendicare ilriconoscimento del diritto al differenziale stipendiale di cui all’art. 52 delc.c.n.l. 2019-2021 funzioni centrali, con consequenziale ripristino dellafascia economica loro inizialmente riconosciuta.2. In punto di fatto la Corte territoriale ha ritenuto pacifico che ilavoratori: a) erano stati inseriti quali idonei non vincitori per il profilo diassistente amministrativo nella graduatoria del concorso pubblico, per titolied esami, pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 2021, relativoall’assunzione di un contingente complessivo di 2.293 posti di lavoro delpersonale non dirigenziale, da inquadrare nell’area II, fascia economica F2;b) per effetto dell’utile scorrimento della graduatoria, richiesto dal [OSCURATO:PERSONA], di n. 539 idonei non vincitori, erano stati assegnati allapredetta Amministrazione a decorrere dal 26 febbraio 2024.2.1. Definiti i fatti, i giudici d’appello hanno individuato la questione indiritto, vertente sulla corretta applicazione del c.c.n.l., con riferimento allacontroversa spettanza, in capo ai suddetti dipendenti, del differenzialestipendiale di cui all’art. 52, comma 4, di tale contratto collettivo,inizialmente, riconosciuta dal Ministero e, a seguito del parere dell’ARAN del15 marzo 2024, negata con la direttiva n. 28503 del 21 marzo 2024.Sul punto, la sentenza impugnata chiarisce che la sottoscrizione delc.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2019-2021 (e, segnatamente, l’art. 13) haintrodotto dal 1° novembre 2022 un nuovo sistema di classificazionefondato su una diversa articolazione delle progressioni economiche eretributive, con l’abbandono della sotto-ripartizione in fasce economiche el’attribuzione di un unico livello retributivo per ciascuna area, posizionatoNumero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/2026nella fascia economica previgente più bassa. Quindi, l’art. 14 ha previstoun nuovo sistema di progressioni economiche all’interno delle aree, fondatosull’attribuzione, nel corso della vita lavorativa del dipendente, di uno o più“differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come “incrementistabili dello stipendio”; tuttavia, non viene stabilita una corrispondenza trale precedenti fasce economiche e le nuove progressioni economiche previstedall’art. 14, cosicché, al fine di evitare, a carico del personale già in servizio,gli effetti diminutivi in busta paga che sarebbero derivati dall’adozione delnuovo ordinamento professionale, l’art. 52 dello stesso c.c.n.l. ha dispostol’attribuzione di un ulteriore differenziale compensativo della riduzionestipendiale derivante dalla perdita della fascia economica raggiunta daidipendenti: in buona sostanza, il differenziale stipendiale de quo era statoriconosciuto allo scopo di garantire l’invarianza retributiva a salvaguardiadei dipendenti già in servizio alla data del 1° novembre 2022, secondo leprevisioni di cui all’art. 52, comma 4, del c.c.n.l.In questo quadro, il contratto collettivo ha anche dettato una specificadisciplina per regolare la sorte dei concorsi indetti tenendo conto delprevigente ordinamento professionale. In tal senso, l’art. 18, comma 5,prevede che «Fermo restando il potere di autotutela dell’Amministrazione,le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramentogiuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelleriservate al personale già in servizio presso l’Amministrazione, già banditeprima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a terminee concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Ilpersonale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema diclassificazione applicando la disciplina di cui al presente titolo». Ad avvisodei giudici d’appello, la ratio del comma 5 dell’art. 18 è quella di prevederela normale prosecuzione delle procedure già avviate, al fine disalvaguardare le determinazioni relative al reclutamento di personaleassunte dall’Amministrazione prima dell’entrata in vigore del nuovoNumero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/2026ordinamento professionale; in questo senso, la disposizione in oggettoassolverebbe la funzione di consentire che, nonostante il personale sia statoassunto sulla base di un bando che indicava le qualifiche relative alprecedente contratto collettivo nazionale, i nuovi assunti siano inquadratisecondo il nuovo ordinamento professionale, con ciò evitando la contestualeirragionevole coesistenza di differenti regimi.2.2. Chiarito il contesto di riferimento, la Corte d’appello ha conclusoche la norma che individua i beneficiari del differenziale stipendiale per cuiè causa va individuata esclusivamente nell’art. 52, comma 4, il qualestabilisce, per l’appunto, che esso sia attribuito unicamente al «personalein servizio alla medesima data», e tale data è quella indicata al comma 1dello stesso art. 52, che fa riferimento all’entrata in vigore del nuovosistema di classificazione professionale, vale a dire il 1° novembre 2022. Diconseguenza, la pretesa è stata respinta in quanto a tale data gli odierniricorrenti non solo non erano in servizio, ma neppure erano vincitori delconcorso, avendo acquisito la mera posizione di idonei che, per pacificagiurisprudenza, non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione fino almomento in cui l’Amministrazione non decida di disporre lo scorrimentodella graduatoria; conclusione, peraltro, ritenuta coerente con il fatto chel’esigenza di garantire l’invarianza retributiva a salvaguardia dei dipendentigià in servizio alla predetta data - ossia l’evidenziata ratio dell’indennità dequa - non si pone nel caso dei dipendenti assunti successivamente.3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione idipendenti indicati in epigrafe sulla base di sei motivi, illustrati da memoria,cui oppone difese il Ministero con controricorso.4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioniscritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/20261. Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma5, e 52, comma 4, c.c.n.l. funzioni centrali 2019-2021. Si assume che lasentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto che l’unicadisposizione idonea ad individuare l’esatta platea dei beneficiari deldifferenziale stipendiale sia l’art. 52, comma 4, del c.c.n.l., mentre lanormativa di riferimento che individua i beneficiari sarebbe rappresentatadall’art. 18, comma 5, del c.c.n.l., che non distinguerebbe tra i soggettiassunti con l’inziale graduatoria e quelli assunti a seguito di scorrimento,richiedendo solamente che il bando sia stato pubblicato prima dell’entratain vigore del nuovo ordinamento professionale.2. Con la seconda censura si prospetta, sempre ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18,comma 5, e 52, comma 4, c.c.n.l. funzioni centrali 2019-2021, e 1362 c.c.,che prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzionedelle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole. Si contestal’interpretazione resa dalla Corte d’appello, perché avrebbe fornito unalettura parziale (e letterale) del c.c.n.l. in quanto concentrata solamentesulla disposizione dell’art. 52 comma 4, mentre, secondo i principi dettatidall’art. 1362 c.c., occorreva indagare quale sia stata la comune intenzionedelle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.3. Con la terza critica, ancora proposta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18,comma 5, del c.c.n.l. per aver escluso i ricorrenti dalla platea dei destinataridel differenziale stipendiale in quanto idonei e non vincitori. Si assume lacontraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte d’appello, nella partein cui, da un lato, ha sostenuto che il differenziale stipendiale andrebbe1° novembre 2022, dall’altro che l’art. 18, comma 5, persegue la ratio digarantire la normale prosecuzione delle procedure già avviate.Numero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/20264. Con il quarto mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n.5 c.p.c., l’omesso esame della posizione dei ricorrenti quali idonei, inviolazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, delc.c.n.l. Si contesta, in particolare, l’omesso esame della posizione deiricorrenti quali idonei non vincitori di un concorso bandito prima dell’entratain vigore del nuovo ordinamento professionale in forza della distinzioneoperata dalla Corte d’appello tra idonei vincitori e idonei non vincitori.5. Con la quinta doglianza si denuncia, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame della posizione dei ricorrenti qualipartecipanti ad un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovoordinamento professionale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 18,comma 5, e 52, comma 4, del c.c.n.l., sviluppando argomentazionianaloghe a quelle dedotte con il quarto motivo.6. Infine, con l’ultima censura, avanzata ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.3 c.p.c., si torna a prospettare la violazione e falsa applicazionedell’art. 18, comma 5, del c.c.n.l. anche per violazione della direttiva1999/70 e degli artt. 3 e 97 Cost. Si contesta l’interpretazione adottata dallaCorte territoriale, che avrebbe determinato una disparità di trattamento neiconfronti dei ricorrenti, quali partecipanti a un concorso bandito primadell’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, rispetto ai colleghi chehanno partecipato al medesimo concorso ed assunti prima dell’entrata invigore nel nuovo ordinamento professionale.7. Il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, che vanno esaminaticongiuntamente, in quanto complessivamente intesi a denunciare l’erroneainterpretazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, del c.c.n.l. dicomparto, sono infondati.L’art. 52, rubricato «Trattamento economico nell’ambito del nuovosistema di classificazione professionale», disciplina l’adeguamento dellaretribuzione a decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema diclassificazione, stabilendo, al comma 4, che al personale in servizio allaNumero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/2026medesima data sono mantenute le differenze atte a salvaguardare iltrattamento in godimento per effetto del nuovo inquadramento e dei nuovistipendi tabellari.L’art. 18 disciplina la “prima applicazione” della nuova classificazione,disponendo l’inquadramento del personale già in servizio in manieraautomatica secondo la tabella di trasposizione (comma 3) alla data dientrata in vigore del nuovo sistema prevista dal comma 1. In tale contesto,si garantisce in via transitoria la definizione delle procedure perl’attribuzione di progressioni economiche in corso sulla base dellaprevigente disciplina (comma 4) e, al comma 5, si stabilisce espressamenteche «Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, leprocedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramentogiuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelleriservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già banditeprima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a terminee concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Ilpersonale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema diclassificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo.».Pertanto, il comma 5 dell’art. 18 – vale a dire la disposizione invocatadagli odierni a sostegno della propria rivendicazione – si limita ad assicurareche le procedure di accesso ad aree o posizioni secondo il precedenteordinamento professionale siano portate a termine secondo le pregressedisposizioni, ma precisa che, in esito alla procedura concorsuale, ilpersonale “vincitore” viene comunque inquadrato nel nuovo sistema diclassificazione, come il personale già in servizio. In questo senso vacorrettamente inteso l’assunto della Corte d’appello, secondo cui la normagarantendo la salvaguardia del trattamento retributivo al personale inservizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema, vale ad attribuireil medesimo trattamento anche al personale “vincitore” delle procedure diNumero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/2026accesso in corso, proprio in quanto equiparato al personale in servizio.L’interpretazione adottata nella sentenza impugnata risulta, dunque,rispettosa sia del canone letterale, che di quello sistematico.8. L’opzione ermeneutica seguita dai giudici d’appello è anche conformeal criterio teleologico.Infatti, se la ratio del differenziale stipendiale risiede nel mantenimentodel livello retributivo, lo stesso non può che essere limitato al personale giàin servizio alla data in entrata in vigore del nuovo sistema di classificazionenonché, in base all’art. 18, comma 5, al personale che risulti “vincitore” inbase alle procedure di accesso in corso alla medesima data, per assicurarea detto personale la conservazione delle condizioni indicate nel bandooriginario.Analoga garanzia non può, invece, essere assicurata a chi non risultivincitore del concorso, bensì venga assunto successivamente in base alloscorrimento della graduatoria, atteso che, per consolidato indirizzo diquesta Corte, la procedura concorsuale si chiude con l’approvazione dellagraduatoria (tanto che eventuali controversie rientrano nella giurisdizionedel G.O.) e l’assunzione per scorrimento di graduatoria va stimata in basealla normativa vigente all’epoca della determinazione della P.A. di assumere(Cass. Sez. L, 12/02/2026, n. 3189 e precedenti ivi citati).9. Ciò vale anche ad escludere la dedotta violazione degli artt. 3 e 97Cost., il cui rispetto, al contrario, impone ulteriormente di approdare allasoluzione interpretativa qui reputata corretta, nella doverosaconsiderazione della diversa posizione dei vincitori rispetto a quella degliidonei e dell’osservanza delle regole previste per il reclutamento, atteso chela scelta della P.A. di procedere a scorrimento di una graduatoriaconcorsuale comporta la riattivazione della sequenza concorsuale ed èsoggetta alle condizioni di validità vigenti al momento di tale decisione (così,Cass. Sez. L., 27/05/2024, n. 14732).Numero registro generale 14111/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 8810/2026Data pubblicazione 08/04/202610. Nella specie, è pacifico che gli odierni ricorrenti, idonei non vincitori,sono stati assunti per scorrimento della graduatoria in epoca successivaall’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione e, di conseguenza,non può che trovare applicazione per intero la nuova disciplina, con il nuovoinquadramento e le tabelle retributive previste, come per qualsiasi nuovoassunto.11. Le residue doglianze, intese a censurare la sentenza impugnata pernon aver considerato la posizione degli odierni ricorrenti, come idonei di unconcorso bandito prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema, risultanoassorbite e sono comunque palesemente inammissibili, posto che la Cortedi merito ha espressamente considerato il fatto storico il cui esame, nellaprospettazione del quarto e del quinto motivo, sarebbe stato omesso.12. Il ricorso va, dunque, respinto, con conseguente condanna deisoccombenti alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.13. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris