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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30829/2026

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'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il27 novembre 2023 dal Tribunale di Bologna all'esito di giudizio abbreviato, harideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa la pena inflitta aReci Arils, imputato di plurimi delitti di furto in abitazione, consumati e tentati,avvinti dal vincolo della continuazione e commessi in concorso con altri,confermando nel resto.Dagli atti di indagine, acquisiti in forza del rito abbreviato prescelto, eraemersa la costante presenza di un trio di persone, Reci, Vuka e Kabali, sottopostea osservazione dalla [OSCURATO:PERSONA] mentre, in tempo di notte e a velocitàmoderata a bordo di una Audi A3 di colore grigio, si soffermavano presso varieabitazioni private senza motivo apparente, predisponendo atti predatori.

I plurimiservizi di osservazione e il costante monitoraggio dell'autovettura consentivano dicollegare al medesimo gruppo una serie di furti in abitazione, consumati e tentati,commessi tra l'11 e il 16 novembre 2021 nel territorio bolognese e in danno di piùpersone offese, con asportazione di gioielli, preziosi, orologi e denaro per valoricomplessivamente rilevanti.Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di appellohanno reputato insufficienti le dichiarazioni confessorie e la giovane etàdell'imputato, avendo Reci rivelato un radicamento in un gruppo criminale deditocon continuità a furti in abitazione, realizzati con modalità collaudate e inrapidissima successione temporale.

Da simili elementi hanno tratto indici dielevata pericolosità sociale, spregiudicatezza e professionalità nel delinquere,evocando i sopralluoghi notturni in auto e le numerose attrezzature impiegate ascopo di effrazione.Hanno accolto il solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio.

Hannoinfine dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di concordato ex art. 599-biscod.proc.pen., pur pervenendo, all'esito della rideterminazione, alla medesimapena finale di anni quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, pari a quellaconcordata.2.

L’imputato, per il tramite del difensore, affida il ricorso ai seguenti motivi.2.1.

Contesta innanzitutto la declaratoria di inammissibilità per tardivitàdell'istanza ex art. 599-bis cod.proc.pen., assumendo che la difesa, munita diprocura speciale, avesse tempestivamente presentato richiesta di concordato indata 11 novembre 2024, sulla quale non era intervenuto il consenso delProcuratore generale.

Rileva che, alla prima udienza dell'8 gennaio 2025, la partepubblica aveva formulato una propria controproposta, con pena finale di anniquattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, alla quale aveva prestatoadesione, sicché la statuizione di tardività traviserebbe lo svolgimentoprocessuale.2.2.

Lamenta l'omessa motivazione in punto di sostituibilità della penadetentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva prevista dall'art. 56 legge 24novembre 1981, n. 689.Osserva che la difesa richiedeva la misura sostitutiva sin dall'11 novembre2024 e che, all'udienza dell'8 gennaio 2025, la Corte ha disposto rinvio all'udienzadel 21 febbraio 2025 al fine di consentire la produzione della documentazionerelativa alla fattibilità della detenzione domiciliare, onere assolto con le produzionidel 19 febbraio 2025.

Contesta che la Corte d'appello, decidendo il 21 febbraio2025 in diversa composizione rispetto a quella dell'8 gennaio 2025 e all'esito direquisitoria rinnovata, con la quale il Procuratore generale si è rimesso a giustiziasull'istanza sostitutiva, sia rimasta del tutto silente sulla richiesta, non potendosiequiparare la declaratoria di inammissibilità del concordato a una motivazione sullamisura invocata.

Deduce, pertanto, l'omessa pronuncia sull'istanza di sostituzionedella pena, resa ancor più evidente dal fatto che l'ordinanza dell'8 gennaio 2025aveva disposto il rinvio proprio per consentire alla difesa di documentare lapraticabilità della detenzione domiciliare.2.3.

Sostiene, sotto altro profilo, l'illogicità della motivazione e l'erroneaapplicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod.pen. quanto al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.

Osserva che la giovanissima età dell'imputato ele dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza, in sede di udienza di convalida,ove Reci si era assunto ogni più ampia responsabilità dimostrando correttezza elealtà, unitamente all'assenza di comportamenti riprovevoli successivi ai fatti,integravano dati favorevoli idonei a superare la sfavorevole valutazione diimmeritevolezza espressa dal giudice.

Censura che il diniego risulti fondato suconnotazioni dell'agire richiamate in modo assai generico e con formula di stile, incontrasto con la stessa affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui nonpotevano non tenersi in debito conto le dichiarazioni di natura confessoriapronunciate dall'imputato in sede di convalida, espressione che apparivaprodromica alla concessione del beneficio poi negato.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, limitatamenteall’omessa motivazione in ordine all’istanza di applicazione della detenzionedomiciliare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, articolato nei tre motivi sopra illustrati, va accolto limitatamenteal secondo, risultando gli altri motivi privi di interesse l'uno e infondato l'altro,secondo le ragioni che seguono.2.

Con riferimento alla doglianza relativa alla declaratoria di inammissibilitàdell'istanza di concordato per mancato rispetto del termine di proposizione, deverilevarsi che il ricorso non chiarisce se essa costituisca autonomo motivo diimpugnazione ovvero mera premessa argomentativa spesa a sostegno delle altrededuzioni.2.1.

La deduzione, in ogni caso, è inammissibile per carenza di interesse.Dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, scrutinabili per la naturaprocessuale della doglianza, emerge che la richiesta di definizione concordata exart. 599-bis cod.proc.pen., avanzata dalla difesa munita di procura speciale e poioggetto della controproposta del Procuratore generale all'udienza dell'8 gennaio2025, aveva contenuto circoscritto alla sola determinazione del trattamentosanzionatorio.

Essa mirava, in particolare, alla rideterminazione della pena finalein anni quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, restando estraneaall'accordo la distinta questione della sostituzione della pena detentiva, sulla qualela parte pubblica aveva riservato la propria valutazione e che veniva infatti differitaalla successiva udienza.La Corte territoriale, pur dichiarando tardiva l'istanza di concordato e quindinon recependola formalmente, ha nondimeno accolto il motivo relativo altrattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena nella misura di anni quattrodi reclusione ed euro 1.600,00 di multa, cioè in misura esattamente coincidente,quanto a specie e quantità, con quella indicata nella proposta concordata.Ne consegue che l'eventuale accoglimento della censura relativa alla mancatadefinizione concordata non arrecherebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.L'annullamento della statuizione di inammissibilità, infatti, non potrebbe condurread un trattamento sanzionatorio più favorevole, poiché l'imputato ha giàconseguito, attraverso l'autonoma rideterminazione operata dal giudice di appello,il medesimo risultato quoad poenam cui era preordinata l'istanza di concordato.Poiché quest'ultima non investiva la sostituzione della pena, ma esclusivamente lasua misura finale, difetta l'interesse a dolersi del mancato accoglimentodell'accordo, risolvendosi la doglianza nella sola pretesa di attribuire diverso rilievoformale al percorso decisorio seguito, senza ricadute utili sulla posizionedell’imputato.In tal senso, le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processualepenale, l'interesse ad impugnare non si identifica con la mera soccombenza né conl'aspirazione all'esattezza astratta della decisione, ma richiede una concretaprospettiva di utilità, consistente nella rimozione di una situazione di svantaggioprocessuale e nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa, logicamentecoerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012,Marinaj, Rv. 251693 - 01).3.

Fondata è, invece, la doglianza concernente l'omessa pronuncia sullarichiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliaresostitutiva di cui all'art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dald.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.Va innanzitutto ribadito che, secondo quanto emerge dagli atti, la secondaproposta di concordato formulata dal Procuratore generale all'udienza dell'8gennaio 2025, alla quale il difensore dell'imputato, munito di procura speciale,aveva prestato adesione, non investiva il profilo della sostituzione della penadetentiva.

Sul punto, infatti, la parte pubblica, rilevata la necessità di acquisireadeguata documentazione, aveva riservato la propria valutazione, rimettendosialle determinazioni della Corte distrettuale alla successiva udienza del 21 febbraio2025.Ne consegue che il mancato recepimento della richiesta di concordato non puòessere interpretato come implicito rigetto anche dell'istanza di applicazione delladetenzione domiciliare sostitutiva, trattandosi di questione rimasta distinta e noncompresa nell'accordo sottoposto alla Corte.La sentenza impugnata, pertanto, è rimasta priva di una specifica statuizionesulla richiesta di sostituzione della pena.3.1.

Occorre allora verificare se l'istanza fosse ammissibile e se, in presenzadi tale presupposto, gravasse sulla Corte territoriale il dovere di pronunciarsiespressamente su di essa.La corretta soluzione della questione impone di distinguere due ipotesi, retteda regimi diversi, a seconda del momento in cui la sostituzione della penadetentiva diviene in concreto praticabile.Vi è, anzitutto, il caso in cui la sostituibilità sussista già all'esito del giudizio diprimo grado, in quanto la pena ivi irrogata rientra nei limiti di legge.

In simileevenienza opera il principio devolutivo nella sua pienezza, sicché l'applicazionedella pena sostitutiva in appello postula che il tema sia stato veicolato con appositomotivo, dedotto con l'atto di appello principale o con i motivi nuovi, non essendoconsentito al giudice di secondo grado provvedere ex officio.La disciplina delle pene sostitutive introdotta dalla riforma Cartabia non hainnovato, sotto questo profilo, rispetto ai principi affermati dalle Sezioni UnitePunzo, dovendo il consenso dell'imputato alla sostituzione, espresso ai sensidell'art. 598 bis, commi 1 bis e 4 bis, cod.proc.pen., misurarsi con i limitidell'effetto devolutivo scolpiti dall'art. 597 cod.proc.pen., il cui comma 5 nonannovera le pene sostitutive tra le statuizioni adottabili anche d'ufficio.Ne deriva che la richiesta di sostituzione formulata per la prima volta in sededi conclusioni, ove con l'appello principale siano state dedotte unicamentedoglianze sulla concessione delle attenuanti generiche o sulla commisurazionedella pena detentiva, attiene a punto distinto e autonomo della decisione e nonpuò, come tale, ampliare l'ambito della cognizione del giudice di appello (Sez.

U,n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125).Diversa, e retta da una disciplina autonoma, è l'ipotesi in cui la sostituibilitànon preesista al giudizio di appello, ma sorga per effetto della riforma deltrattamento sanzionatorio ivi operata, allorché la rideterminazione della pena lariconduca, per la prima volta, entro i limiti che ne consentono la conversione.In simile evenienza soccorre l'art. 598 bis, comma 4 ter, cod.proc.pen., amente del quale, ove per effetto della riforma della pena nel corso del giudizio diappello sia stata applicata una pena detentiva rientrante nei limiti di sostituibilità,anche il giudice di secondo grado è tenuto a valutare, alla stregua di quello diprimo grado, se possano trovare applicazione le pene sostitutive, all'occorrenzaprimo grado dall'art. 545 bis cod.proc.pen.La ragione della previsione è chiara.

Quando è la stessa decisione di appelloa rendere per la prima volta possibile la sostituzione, non può infatti pretendersiche la parte abbia devoluto una questione che, al momento dell'impugnazione,non era ancora proponibile, difettando allora il requisito edittale della conversione.3.2.

Il caso in esame ricade nella seconda ipotesi.La pena inflitta in primo grado, pari ad anni quattro e mesi quattro direclusione, eccedeva il limite di sostituibilità di quattro anni fissato dall'art. 56legge n. 689/1981, sicché all'atto dell'appello la conversione non era in concretoprospettabile.È stata la riforma operata dalla Corte territoriale, mediante ilridimensionamento degli aumenti a titolo di continuazione, a ricondurre lasanzione nella misura di anni quattro di reclusione, così rendendo per la primavolta applicabile la detenzione domiciliare sostitutiva.

Ne consegue che,indipendentemente dalla previa devoluzione del tema con l'atto di appello, gravavasulla Corte, per effetto del comma 4 ter dell'art. 598 bis cod.proc.pen., l'obbligodi valutare la sostituibilità della pena così rideterminata.A rendere ancor più evidente l'omissione concorre il dato, risultante dagli atticui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della questione,che la difesa ha coltivato l'istanza di sostituzione lungo l'intero arco del giudizio disecondo grado.

Alla prima udienza dell'8 gennaio 2025 la Corte territoriale hadisposto rinvio al 21 febbraio 2025 al fine dichiarato di consentire la produzionedella documentazione attinente alla praticabilità della detenzione domiciliare,onere assolto con le produzioni del 19 febbraio 2025.La sentenza pronunciata il 21 febbraio 2025, in diversa composizione rispettoa quella dell'udienza di rinvio, ha omesso ogni statuizione sul punto, benché lastessa parte pubblica si sia rimessa alla Corte sull'istanza sostitutiva.A fronte di richiesta esplicita e documentata, e di una pena riformata entro ilimiti di sostituibilità, l'omessa statuizione integra vizio della sentenza, nonrisultando possibile ricavarne neppure una motivazione implicita di rigetto, conconseguente annullamento limitatamente al punto.4.

Manifestamente infondato è, da ultimo, il profilo concernente il diniego dellecircostanze attenuanti generiche, prospettato quale illogicità della motivazione ederronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod.pen.La sentenza impugnata ha negato il beneficio valorizzando l'inserimentostabile dell'imputato in un gruppo dedito con continuità a furti in abitazione, lemodalità collaudate della realizzazione, la rapidissima successione temporale degliepisodi, elementi da cui ha desunto elevata pericolosità sociale, spregiudicatezzae professionalità nel delinquere.

A fronte di simili connotazioni, ha reputatoinsufficienti la giovane età e le dichiarazioni confessorie rese in sede di convalida.Sul punto la linea esegetica di questa Corte è ferma nel senso che, ai fini deldiniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, purché la valutazione di siffatta rilevanza tenga conto, a penadi illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693).

Ilpotere di apprezzamento riservato al giudice di merito è ampio e si sottrae alsindacato di legittimità ove sorretto da motivazione ancorata a dati concreti edesente da vizi logici.A fronte di una valutazione complessiva che ha legittimamente attribuitoprevalenza ai profili di segno negativo, la censura, lungi dall'evidenziare un viziologico manifesto, sollecita un'inammissibile rivalutazione nel meritodell'apprezzamento discrezionale.5.

All'accoglimento del secondo profilo consegue l'annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla sostituibilità della pena detentiva con ladetenzione domiciliare sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Bologna.

Il ricorso va, nel resto, rigettato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della penadetentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Bologna.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il27 novembre 2023 dal Tribunale di Bologna all'esito di giudizio abbreviato, harideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa la pena inflitta aReci Arils, imputato di plurimi delitti di furto in abitazione, consumati e tentati,avvinti dal vincolo della continuazione e commessi in concorso con altri,confermando nel resto.Dagli atti di indagine, acquisiti in forza del rito abbreviato prescelto, eraemersa la costante presenza di un trio di persone, Reci, Vuka e Kabali, sottopostea osservazione dalla [OSCURATO:PERSONA] mentre, in tempo di notte e a velocitàmoderata a bordo di una Audi A3 di colore grigio, si soffermavano presso varieabitazioni private senza motivo apparente, predisponendo atti predatori. I plurimiservizi di osservazione e il costante monitoraggio dell'autovettura consentivano dicollegare al medesimo gruppo una serie di furti in abitazione, consumati e tentati,commessi tra l'11 e il 16 novembre 2021 nel territorio bolognese e in danno di piùpersone offese, con asportazione di gioielli, preziosi, orologi e denaro per valoricomplessivamente rilevanti.Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di appellohanno reputato insufficienti le dichiarazioni confessorie e la giovane etàdell'imputato, avendo Reci rivelato un radicamento in un gruppo criminale deditocon continuità a furti in abitazione, realizzati con modalità collaudate e inrapidissima successione temporale. Da simili elementi hanno tratto indici dielevata pericolosità sociale, spregiudicatezza e professionalità nel delinquere,evocando i sopralluoghi notturni in auto e le numerose attrezzature impiegate ascopo di effrazione.Hanno accolto il solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Hannoinfine dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di concordato ex art. 599-biscod.proc.pen., pur pervenendo, all'esito della rideterminazione, alla medesimapena finale di anni quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, pari a quellaconcordata.2. L’imputato, per il tramite del difensore, affida il ricorso ai seguenti motivi.2.1. Contesta innanzitutto la declaratoria di inammissibilità per tardivitàdell'istanza ex art. 599-bis cod.proc.pen., assumendo che la difesa, munita diprocura speciale, avesse tempestivamente presentato richiesta di concordato indata 11 novembre 2024, sulla quale non era intervenuto il consenso delProcuratore generale. Rileva che, alla prima udienza dell'8 gennaio 2025, la partepubblica aveva formulato una propria controproposta, con pena finale di anniquattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, alla quale aveva prestatoadesione, sicché la statuizione di tardività traviserebbe lo svolgimentoprocessuale.2.2. Lamenta l'omessa motivazione in punto di sostituibilità della penadetentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva prevista dall'art. 56 legge 24novembre 1981, n. 689.Osserva che la difesa richiedeva la misura sostitutiva sin dall'11 novembre2024 e che, all'udienza dell'8 gennaio 2025, la Corte ha disposto rinvio all'udienzadel 21 febbraio 2025 al fine di consentire la produzione della documentazionerelativa alla fattibilità della detenzione domiciliare, onere assolto con le produzionidel 19 febbraio 2025. Contesta che la Corte d'appello, decidendo il 21 febbraio2025 in diversa composizione rispetto a quella dell'8 gennaio 2025 e all'esito direquisitoria rinnovata, con la quale il Procuratore generale si è rimesso a giustiziasull'istanza sostitutiva, sia rimasta del tutto silente sulla richiesta, non potendosiequiparare la declaratoria di inammissibilità del concordato a una motivazione sullamisura invocata. Deduce, pertanto, l'omessa pronuncia sull'istanza di sostituzionedella pena, resa ancor più evidente dal fatto che l'ordinanza dell'8 gennaio 2025aveva disposto il rinvio proprio per consentire alla difesa di documentare lapraticabilità della detenzione domiciliare.2.3. Sostiene, sotto altro profilo, l'illogicità della motivazione e l'erroneaapplicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod.pen. quanto al diniego dellecircostanze attenuanti generiche. Osserva che la giovanissima età dell'imputato ele dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza, in sede di udienza di convalida,ove Reci si era assunto ogni più ampia responsabilità dimostrando correttezza elealtà, unitamente all'assenza di comportamenti riprovevoli successivi ai fatti,integravano dati favorevoli idonei a superare la sfavorevole valutazione diimmeritevolezza espressa dal giudice. Censura che il diniego risulti fondato suconnotazioni dell'agire richiamate in modo assai generico e con formula di stile, incontrasto con la stessa affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui nonpotevano non tenersi in debito conto le dichiarazioni di natura confessoriapronunciate dall'imputato in sede di convalida, espressione che apparivaprodromica alla concessione del beneficio poi negato.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, limitatamenteall’omessa motivazione in ordine all’istanza di applicazione della detenzionedomiciliare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, articolato nei tre motivi sopra illustrati, va accolto limitatamenteal secondo, risultando gli altri motivi privi di interesse l'uno e infondato l'altro,secondo le ragioni che seguono.2. Con riferimento alla doglianza relativa alla declaratoria di inammissibilitàdell'istanza di concordato per mancato rispetto del termine di proposizione, deverilevarsi che il ricorso non chiarisce se essa costituisca autonomo motivo diimpugnazione ovvero mera premessa argomentativa spesa a sostegno delle altrededuzioni.2.1. La deduzione, in ogni caso, è inammissibile per carenza di interesse.Dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, scrutinabili per la naturaprocessuale della doglianza, emerge che la richiesta di definizione concordata exart. 599-bis cod.proc.pen., avanzata dalla difesa munita di procura speciale e poioggetto della controproposta del Procuratore generale all'udienza dell'8 gennaio2025, aveva contenuto circoscritto alla sola determinazione del trattamentosanzionatorio. Essa mirava, in particolare, alla rideterminazione della pena finalein anni quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, restando estraneaall'accordo la distinta questione della sostituzione della pena detentiva, sulla qualela parte pubblica aveva riservato la propria valutazione e che veniva infatti differitaalla successiva udienza.La Corte territoriale, pur dichiarando tardiva l'istanza di concordato e quindinon recependola formalmente, ha nondimeno accolto il motivo relativo altrattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena nella misura di anni quattrodi reclusione ed euro 1.600,00 di multa, cioè in misura esattamente coincidente,quanto a specie e quantità, con quella indicata nella proposta concordata.Ne consegue che l'eventuale accoglimento della censura relativa alla mancatadefinizione concordata non arrecherebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.L'annullamento della statuizione di inammissibilità, infatti, non potrebbe condurread un trattamento sanzionatorio più favorevole, poiché l'imputato ha giàconseguito, attraverso l'autonoma rideterminazione operata dal giudice di appello,il medesimo risultato quoad poenam cui era preordinata l'istanza di concordato.Poiché quest'ultima non investiva la sostituzione della pena, ma esclusivamente lasua misura finale, difetta l'interesse a dolersi del mancato accoglimentodell'accordo, risolvendosi la doglianza nella sola pretesa di attribuire diverso rilievoformale al percorso decisorio seguito, senza ricadute utili sulla posizionedell’imputato.In tal senso, le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processualepenale, l'interesse ad impugnare non si identifica con la mera soccombenza né conl'aspirazione all'esattezza astratta della decisione, ma richiede una concretaprospettiva di utilità, consistente nella rimozione di una situazione di svantaggioprocessuale e nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa, logicamentecoerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012,Marinaj, Rv. 251693 - 01).3. Fondata è, invece, la doglianza concernente l'omessa pronuncia sullarichiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliaresostitutiva di cui all'art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dald.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.Va innanzitutto ribadito che, secondo quanto emerge dagli atti, la secondaproposta di concordato formulata dal Procuratore generale all'udienza dell'8gennaio 2025, alla quale il difensore dell'imputato, munito di procura speciale,aveva prestato adesione, non investiva il profilo della sostituzione della penadetentiva. Sul punto, infatti, la parte pubblica, rilevata la necessità di acquisireadeguata documentazione, aveva riservato la propria valutazione, rimettendosialle determinazioni della Corte distrettuale alla successiva udienza del 21 febbraio2025.Ne consegue che il mancato recepimento della richiesta di concordato non puòessere interpretato come implicito rigetto anche dell'istanza di applicazione delladetenzione domiciliare sostitutiva, trattandosi di questione rimasta distinta e noncompresa nell'accordo sottoposto alla Corte.La sentenza impugnata, pertanto, è rimasta priva di una specifica statuizionesulla richiesta di sostituzione della pena.3.1. Occorre allora verificare se l'istanza fosse ammissibile e se, in presenzadi tale presupposto, gravasse sulla Corte territoriale il dovere di pronunciarsiespressamente su di essa.La corretta soluzione della questione impone di distinguere due ipotesi, retteda regimi diversi, a seconda del momento in cui la sostituzione della penadetentiva diviene in concreto praticabile.Vi è, anzitutto, il caso in cui la sostituibilità sussista già all'esito del giudizio diprimo grado, in quanto la pena ivi irrogata rientra nei limiti di legge. In simileevenienza opera il principio devolutivo nella sua pienezza, sicché l'applicazionedella pena sostitutiva in appello postula che il tema sia stato veicolato con appositomotivo, dedotto con l'atto di appello principale o con i motivi nuovi, non essendoconsentito al giudice di secondo grado provvedere ex officio.La disciplina delle pene sostitutive introdotta dalla riforma Cartabia non hainnovato, sotto questo profilo, rispetto ai principi affermati dalle Sezioni UnitePunzo, dovendo il consenso dell'imputato alla sostituzione, espresso ai sensidell'art. 598 bis, commi 1 bis e 4 bis, cod.proc.pen., misurarsi con i limitidell'effetto devolutivo scolpiti dall'art. 597 cod.proc.pen., il cui comma 5 nonannovera le pene sostitutive tra le statuizioni adottabili anche d'ufficio.Ne deriva che la richiesta di sostituzione formulata per la prima volta in sededi conclusioni, ove con l'appello principale siano state dedotte unicamentedoglianze sulla concessione delle attenuanti generiche o sulla commisurazionedella pena detentiva, attiene a punto distinto e autonomo della decisione e nonpuò, come tale, ampliare l'ambito della cognizione del giudice di appello (Sez. U,n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125).Diversa, e retta da una disciplina autonoma, è l'ipotesi in cui la sostituibilitànon preesista al giudizio di appello, ma sorga per effetto della riforma deltrattamento sanzionatorio ivi operata, allorché la rideterminazione della pena lariconduca, per la prima volta, entro i limiti che ne consentono la conversione.In simile evenienza soccorre l'art. 598 bis, comma 4 ter, cod.proc.pen., amente del quale, ove per effetto della riforma della pena nel corso del giudizio diappello sia stata applicata una pena detentiva rientrante nei limiti di sostituibilità,anche il giudice di secondo grado è tenuto a valutare, alla stregua di quello diprimo grado, se possano trovare applicazione le pene sostitutive, all'occorrenzaprimo grado dall'art. 545 bis cod.proc.pen.La ragione della previsione è chiara. Quando è la stessa decisione di appelloa rendere per la prima volta possibile la sostituzione, non può infatti pretendersiche la parte abbia devoluto una questione che, al momento dell'impugnazione,non era ancora proponibile, difettando allora il requisito edittale della conversione.3.2. Il caso in esame ricade nella seconda ipotesi.La pena inflitta in primo grado, pari ad anni quattro e mesi quattro direclusione, eccedeva il limite di sostituibilità di quattro anni fissato dall'art. 56legge n. 689/1981, sicché all'atto dell'appello la conversione non era in concretoprospettabile.È stata la riforma operata dalla Corte territoriale, mediante ilridimensionamento degli aumenti a titolo di continuazione, a ricondurre lasanzione nella misura di anni quattro di reclusione, così rendendo per la primavolta applicabile la detenzione domiciliare sostitutiva. Ne consegue che,indipendentemente dalla previa devoluzione del tema con l'atto di appello, gravavasulla Corte, per effetto del comma 4 ter dell'art. 598 bis cod.proc.pen., l'obbligodi valutare la sostituibilità della pena così rideterminata.A rendere ancor più evidente l'omissione concorre il dato, risultante dagli atticui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della questione,che la difesa ha coltivato l'istanza di sostituzione lungo l'intero arco del giudizio disecondo grado. Alla prima udienza dell'8 gennaio 2025 la Corte territoriale hadisposto rinvio al 21 febbraio 2025 al fine dichiarato di consentire la produzionedella documentazione attinente alla praticabilità della detenzione domiciliare,onere assolto con le produzioni del 19 febbraio 2025.La sentenza pronunciata il 21 febbraio 2025, in diversa composizione rispettoa quella dell'udienza di rinvio, ha omesso ogni statuizione sul punto, benché lastessa parte pubblica si sia rimessa alla Corte sull'istanza sostitutiva.A fronte di richiesta esplicita e documentata, e di una pena riformata entro ilimiti di sostituibilità, l'omessa statuizione integra vizio della sentenza, nonrisultando possibile ricavarne neppure una motivazione implicita di rigetto, conconseguente annullamento limitatamente al punto.4. Manifestamente infondato è, da ultimo, il profilo concernente il diniego dellecircostanze attenuanti generiche, prospettato quale illogicità della motivazione ederronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod.pen.La sentenza impugnata ha negato il beneficio valorizzando l'inserimentostabile dell'imputato in un gruppo dedito con continuità a furti in abitazione, lemodalità collaudate della realizzazione, la rapidissima successione temporale degliepisodi, elementi da cui ha desunto elevata pericolosità sociale, spregiudicatezzae professionalità nel delinquere. A fronte di simili connotazioni, ha reputatoinsufficienti la giovane età e le dichiarazioni confessorie rese in sede di convalida.Sul punto la linea esegetica di questa Corte è ferma nel senso che, ai fini deldiniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, purché la valutazione di siffatta rilevanza tenga conto, a penadi illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693). Ilpotere di apprezzamento riservato al giudice di merito è ampio e si sottrae alsindacato di legittimità ove sorretto da motivazione ancorata a dati concreti edesente da vizi logici.A fronte di una valutazione complessiva che ha legittimamente attribuitoprevalenza ai profili di segno negativo, la censura, lungi dall'evidenziare un viziologico manifesto, sollecita un'inammissibile rivalutazione nel meritodell'apprezzamento discrezionale.5. All'accoglimento del secondo profilo consegue l'annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla sostituibilità della pena detentiva con ladetenzione domiciliare sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso va, nel resto, rigettato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della penadetentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30829/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris