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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18290/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova, rappresentata, nella specie, dalla deposizione del vicebrigadiere Lettieri resa in data 26 febbraio 2019, che aveva fatto riferimento alla circostanza che l'imputato era stato controllato più volte con tale documento e nessuno degli agenti di polizia si era accorto della falsità dello stesso, dal che sarebbe dovuta derivare il riscontro alla versione difensiva dell'imputato medesimo, che riferiva d essere ignaro della falsità, avendo ricevuto il documento da tale Marius nel mentre era in fila presso l'ambasciata rumena; tanto premesso, deve osservarsi come in primo luogo il dedotto travisamento risulta deficitario di specificità, in quanto il ricorrente si limita a riportare uno stralcio di deposizione del teste di polizia giudiziaria: e però, quanto agli stralci di deposizione, in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723); in secondo luogo occorre ribadire che la censura relativa al travisamento della prova rileva solo ove questo sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); nel caso in esame le censure attaccano profili non decisivi della motivazione, nel senso che quand'anche il documento fosse stato utilizzato in altre occasioni e alcuno degli agenti di polizia si fosse accorto della falsità — circostanza in vero negata in doppia conforme dalle sentenze di merito — non di meno la prova del dolo, se non altro eventuale, della falsità del documento risulterebbe conseguente alle modalità di acquisizione dello stesso, dietro pagamento di una somma in favore di tale Marius; in terzo luogo in una delle occasioni di controllo l'imputato fornì generalità completamente diverse da quelle risultanti dal documento; per altro ciò che si richiede a questa Corte di legittimità non è consentito, in quanto la richiesta di rivalutazione della attendibilità della versione dell'imputato non è consentita in questa sede sia perché l'argomentazione delle sentenze di merito nel senso della inattendibilità è non manifestamente illogica, sia anche perché la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, come è nel caso in esame, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc.

Segura, Rv. 262280); \,t If• Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova, rappresentata, nella specie, dalla deposizione del vicebrigadiere Lettieri resa in data 26 febbraio 2019, che aveva fatto riferimento alla circostanza che l'imputato era stato controllato più volte con tale documento e nessuno degli agenti di polizia si era accorto della falsità dello stesso, dal che sarebbe dovuta derivare il riscontro alla versione difensiva dell'imputato medesimo, che riferiva d essere ignaro della falsità, avendo ricevuto il documento da tale Marius nel mentre era in fila presso l'ambasciata rumena; tanto premesso, deve osservarsi come in primo luogo il dedotto travisamento risulta deficitario di specificità, in quanto il ricorrente si limita a riportare uno stralcio di deposizione del teste di polizia giudiziaria: e però, quanto agli stralci di deposizione, in relazione ai contenuti diversi da quelli emergenti dalle sentenze di merito, degli stessi non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723); in secondo luogo occorre ribadire che la censura relativa al travisamento della prova rileva solo ove questo sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); nel caso in esame le censure attaccano profili non decisivi della motivazione, nel senso che quand'anche il documento fosse stato utilizzato in altre occasioni e alcuno degli agenti di polizia si fosse accorto della falsità — circostanza in vero negata in doppia conforme dalle sentenze di merito — non di meno la prova del dolo, se non altro eventuale, della falsità del documento risulterebbe conseguente alle modalità di acquisizione dello stesso, dietro pagamento di una somma in favore di tale Marius; in terzo luogo in una delle occasioni di controllo l'imputato fornì generalità completamente diverse da quelle risultanti dal documento; per altro ciò che si richiede a questa Corte di legittimità non è consentito, in quanto la richiesta di rivalutazione della attendibilità della versione dell'imputato non è consentita in questa sede sia perché l'argomentazione delle sentenze di merito nel senso della inattendibilità è non manifestamente illogica, sia anche perché la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, come è nel caso in esame, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280); \,t If• Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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