CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 23842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze ivi indicate, illustrando che dalla lettura dei titoli esecutivi non emergevano gli indici dell'invocato istituto. Il ricorrente, con unico motivo, censura per violazione di legge e vizio di motivazione la dedotta violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., con riguardo all'inesatta valutazione degli indici dell'istituto della continuazione, contestando la discontinuità dell'azione associativa del Trongone, come ritenuta nell'impugnata ordinanza. Ritiene questa Corte che il dedotto motivo di impugnazione sia manifestamente infondato, oltre a basarsi su rilievi eminentemente fattuali, in quanto l'ordinanza censurata ha correttamente valutato gli indici della continuazione, di cui ha escluso la sussistenza in base ad una approfondita lettura delle singole vicende processuali, rimarcando che il collante dell'invocata unicità del disegno criminoso - cioè la perdurante appartenenza del Trongone al clan Mariano - era venuta meno con la scissione del 1991, che dava impulso a successivi accordi criminali dell'istante con [OSCURATO:PERSONA] nel 2009, e poi con il clan Bonerba nel 2015. Ciò ha impedito di ravvisare una sia pure generica preordinazione mentale tra i delitti accertati con le indicate sentenze, ritenuti entità a se stanti sotto il profilo temporale e soggettivo, e di tale apprezzamento è stata data motivazione congrua e logica, nonché coerente con i principi giurisprudenziali in materia. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]