CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 21761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 17065/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 146, presso lo studio dell’AvvocatoErnesto Mocci, che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimato - avverso il decreto n. 5180/2015 del Tribunale di Novara depositato il 25/5/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/6/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che:1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA], negando tuttavia il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bisn. 5, cod. civ.. 2. Il Tribunale di Novara rigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], dato che il riconoscimento del privilegio richiesto era condizionato all’accertamento che il credito fosse pertinente e correlato al lavoro dei soci, mentre nel casodi specie l’opponente nulla aveva dedotto rispetto alle eccezioni formulate dalla difesa della curatela, secondo cui il credito aveva a oggetto merce prodotta da terzi, acquistata da Cocif e consegnata alla società fallita. 3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 25 maggio 2015, ha proposto ricorso Cocif prospettando sette motivi di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, c omma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: il tribunale ha rilevato d’ufficio la mancanza del requisito oggettivo prescritto dall’art. 2751-bisn. 5 cod. civ. , in difetto di una specifica eccezione in tal senso formulata daparte della curatela. 4.2 Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 101, comma 2, e 183, comma 4, cod. proc. civ.: il tribunale ha deciso ponendo a fondamento della propria statuizione una questione rilevata d’ufficio, concernente la mancanza del requisito oggettivo previsto dall’art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. e mai eccepita dalla curatela; una simile statuizione doveva essere preceduta da un’indicazione alle parti e dall’assegnazione di untermine per dedurre al riguardo, nel rispetto del principio del contraddittorio. 4.3 Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 99 l. fall.: quand’anche si voglia ritenere che la curatela avesse sollevato una qualche eccezione rispetto al ricorrere del requisito oggettivo necessario per il riconoscimento del privilegio richiesto, l’eccezione doveva essere considerata inammissibile perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 99, comma 6, l. fall, dato che la procedura si era costituita direttamente in udienza senza il rispetto di tale termine. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. La giurisprudenza di questa Corte ha già riconosciuto, in tema di insinuazione allo stato passivo, che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l'opposizione presentata dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officioin ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass.29254/2019). Il collegio dell’opposizione, in applicazione di questo principio, ha accertato la mancanza di uno dei presupposti indispensabili per il riconoscimento del privilegio richiesto, vale a dire che il credito risultasse pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci (v. Cass. 12136/2014; nello stesso senso Cass. 7085/2022, Cass.22147/2016). Un simile rilievo non comporta violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., dato che il giudice non è tenuto a segnalare alle parti l'insufficienza del quadro probatorio offerto a suffragio deifatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, perché trova applicazione, al riguardo, il principio per cui il giudice decide iuxta alligata et probata partium(Cass. 24861/2013), verificando il ricorrere dei presupposti necessari per l’accoglimento della domanda.La presa di posizione assunta dalla curatela nel costituirsi in giudizio (laddove ha rappresentato la presenza di alcuni elementi da ritenersi non indicativi di un principio di mutualità prevalente, posto che alcuni beni erano stati prodotti da terzi e da questi ultimi direttamente consegnati sul cantiere della società poi fallita) si riduce poi a una semplice contestazione dei fatti costitutivi invocati dall’opponente, rispetto alla quale non operavano i termini previsti dall’art. 99, commi 6 e 7, l. fall. per proporre eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio. 6. Il quinto motivo di ricorso – da esaminarsi in via prioritaria, in applicazione del principio della ragione più liquida - denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.: il tribunale ha errato nel ritenere non contestato il fatto di cui si discuteva (cioè la produzione del materiale da parte di terzi), in quanto una simile non contestazione poteva al più riguardare alcune fatture e non tutte. Per di più il tribunale ha omesso di porre a base della propria decisione le fatture e i documenti di trasporto prodotti, dove era puntualmente indicata la limitata parte dei prodotti realizzati da terzi. 7. Il motivo è fondato. Il tribunale, dopo aver correttamente ricordato che il credito, per essere privilegiato, deve essere pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci, ha rilevato, nel merito, che l’opponente nulla aveva dedotto circa le eccezioni formulate dalla difesa della curatela sul fatto che la merce era stata in realtà prodotta da terzi. In questo modo il collegio dell’opposizione ha malamente applicato il principiodi non contestazione previsto dall’art. 115 cod. proc. civ., dato che, secondo la dinamica processuale, era stato il fallimento opposto a contestare il fatto dedotto dall’opponente e non viceversa.Il rilievo, peraltro, non è affatto aderente al tenore delle difese dell’opponente, visto che – come lo stesso tribunale appunta – Cocif, nel richiedere l’espletamento di una consulenza tecnica “volta ad accertare se i serramenti in legno forniti –la cui prestazione costituisce il titolo del credito azionato –“ erano “ stati prodotti dalla stessa con l’impiego di materie prime, di mezzi tecnici di sua proprietà e con il lavoro dei dipendenti soci e non soci” (pag. 4 del decreto impugnato), aveva dedotto in maniera inequivoca di aver prodotto direttamente la mercedescritta nelle fatture. 8.1 Il sesto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame dei documenti allegati(fatture e documenti di trasporto) nella parte in cui gli stessi indicavano che solo una minima parte del materiale era stato prodotto da terzi. 8.2 Il settimo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in quanto il tribunale ha omesso di esaminare la documentazione prodotta senza motivare in alcuna maniera questo mancato apprezzamento. 9. I motivi, da esaminare congiuntamente e sempre in via prioritaria, sono ambedue fondati. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 16812/2018, Cass.19150/2016). Nel caso di specie le fatture e i documenti di trasporto sui quali si fondava la domanda dall’opponente indicavano chiaramente la parte, del tutto residuale, del materiale fatturato prodotta da terzi, sicché non era dato al tribunale di effettuare – peraltro senza fornire alcuna spiegazione al riguardo - una considerazione un itaria sulla produzione della merce piuttosto che operare i dovuti distinguo fra materiale frutto della produzione in proprio di Cocif e materiale prodotto da terzi. 10. L’accoglimento dei motivi appena esaminati comporta l’assorbimento del quarto motivo di ricorso. 11. Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Novara, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, rigetta gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinv