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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32522/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il giudice di merito ha disposto la sostituzione della pena detentiva di sei mesi di reclusione, applicatagli per il reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato, con quella dell'espulsione per cinque anni, con accompagnamento alla frontiera, senza tenere conto della causa ostativa all'espulsione, rilevante ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituita dall'avere egli contratto matrimonio, il 9 febbraio 2018, con una cittadina italiana; che la questione è stata debitamente affrontata dalla Corte di appello, che ha rigettato il motivo di impugnazione articolato in proposito sul rilievo — confortato da risalente, ma univoco, indirizzo ermeneutico (cfr. Sez. 1, n. 16446 del 16/03/2010, Noua, Rv. 247452 - 01) — dell'assenza di prova in ordine alla pregressa convivenza con la moglie, peraltro sposata in epoca successiva all'esecuzione del precedente provvedimento di espulsione; che il ricorrente, nel rivendicare la sussistenza della causa ostativa all'espulsione, non si emancipa da un approccio generico e, quindi, non idoneo a stimolare l'esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il giudice di merito ha disposto la sostituzione della pena detentiva di sei mesi di reclusione, applicatagli per il reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato, con quella dell'espulsione per cinque anni, con accompagnamento alla frontiera, senza tenere conto della causa ostativa all'espulsione, rilevante ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituita dall'avere egli contratto matrimonio, il 9 febbraio 2018, con una cittadina italiana; che la questione è stata debitamente affrontata dalla Corte di appello, che ha rigettato il motivo di impugnazione articolato in proposito sul rilievo — confortato da risalente, ma univoco, indirizzo ermeneutico (cfr. Sez. 1, n. 16446 del 16/03/2010, Noua, Rv. 247452 - 01) — dell'assenza di prova in ordine alla pregressa convivenza con la moglie, peraltro sposata in epoca successiva all'esecuzione del precedente provvedimento di espulsione; che il ricorrente, nel rivendicare la sussistenza della causa ostativa all'espulsione, non si emancipa da un approccio generico e, quindi, non idoneo a stimolare l'esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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