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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11292/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.„ si censurano il diniego delle attenuanti generiche, l'eccessività della pena, il diniego dei benefici di legge e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, inoltre, che il primo motivo, oltre ad essere articolato in fatto, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 4-5 con riferimento alle modalità della condotta e alla pericolosità della condotta di guida tenuta, alla conferma proveniente dalla sentenza del giudice di pace, all'accertato stato di alterazione alcolica dell'imputato); considerato che anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono meramente reiterativi e manifestamente infondati a fronte della congrua e corretta motivazione resa, risultando giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità del reato, desunta dalle modalità del fatto e dalla guida pericolosa tenuta in stato di ebbrezza, il diniego delle attenuanti generiche, e inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 2.71243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che anche il diniego dei doppi benefici e della sostii:uzione della pena sono sorretti da congrua motivazione (v. pag. 4, con riferimento alla condotta tenuta anche dopo essere stato fermato e alla pervicacia dimostrata nel non ottemperare agli ordini della pubblica autorità, fondante una prognosi negativa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.„ si censurano il diniego delle attenuanti generiche, l'eccessività della pena, il diniego dei benefici di legge e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, inoltre, che il primo motivo, oltre ad essere articolato in fatto, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 4-5 con riferimento alle modalità della condotta e alla pericolosità della condotta di guida tenuta, alla conferma proveniente dalla sentenza del giudice di pace, all'accertato stato di alterazione alcolica dell'imputato); considerato che anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono meramente reiterativi e manifestamente infondati a fronte della congrua e corretta motivazione resa, risultando giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità del reato, desunta dalle modalità del fatto e dalla guida pericolosa tenuta in stato di ebbrezza, il diniego delle attenuanti generiche, e inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 2.71243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che anche il diniego dei doppi benefici e della sostii:uzione della pena sono sorretti da congrua motivazione (v. pag. 4, con riferimento alla condotta tenuta anche dopo essere stato fermato e alla pervicacia dimostrata nel non ottemperare agli ordini della pubblica autorità, fondante una prognosi negativa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 I
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