CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 dicembre 2022
Cassazione n. 50538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17910/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.)., il motivo aggiunto, relativo alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla nullità della udienza del 9.12.2022 per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento dell'imputato, alla notifica del decreto di citazione in appello all'imputato, alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale volta alla acquisizione di alcuni documenti, al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla valutazione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure adeguatamente valutate (quanto al primo motivo, correttamente si è ritenuto che non fosse indicata nel certificato medico prodotto alcuna attestazione della impossibilità assoluta di muoversi e comparire in udienza), ovvero del tutto generiche (secondo), ovvero aspecifiche ( terzo e quarto motivo di ricorso), rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Ritenuto inammissibile anche il motivo aggiunto, non essendo stata la questione sottoposta alla Corte di appello e comunque non avendo indicato il ricorrente le ragioni specifiche per le quali sarebbe configurabile la invocata causa di non punibilità; Ritenuto il reato non prescritto alla data della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15_ sette