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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25580/2026

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ella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi, difensoredi [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 30 ottobre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Palmi in data 25 maggio 2020, appellatada [OSCURATO:PERSONA], che, all’esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannatoper il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. contestato al capo 1) alla pena di mesi seidi reclusione, con la riduzione per il rito, e lo aveva assolto dal reato ascrittogli alcapo 2) perché il fatto non sussiste.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gallizzisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadel reato.La Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre le motivazioni del Giudicedi primo grado, senza alcuna autonoma valutazione e senza valutare le censuredifensive relative all’inverosimiglianza del dato temporale trascorso tra il presuntoavvistamento e il rinvenimento in casa del [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo delleforze dell’ordine, ovvero in ordine alla possibilità di una “sostituzione di persona”,essendo presenti nella palazzina in cui il ricorrente abita molti ragazzisomaticamente somiglianti all’imputato.2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 385 cod. pen. e vizio dimotivazione.La circostanza che un soggetto si trovi dinanzi all’uscio di porta per poi farviimmediatamente rientro non comporta la sottrazione alla sfera di controllo degliorgani di vigilanza e, quindi, la lesione dell’interesse giuridico protetto dall’art. 385cod. pen.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e vizio dimotivazione.Il procedimento dinanzi alla Corte di appello si è svolto in forma cartolare enelle conclusioni scritte era stata formulata richiesta di proscioglimentodell’imputato per particolare tenuità del fatto.La Corte di appello, pur riportando la specifica richiesta nella parte dellasentenza relativa allo svolgimento del processo, non si pronunciava sulla stessa,omettendo qualsiasi motivazione.

Né sarebbe possibile ricorrere alla motivazioneimplicita.3.

Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e hanno rassegnato leconclusioni sia il Procuratore generale che il difensore dell’imputato, entrambicome in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va rigettato.2.

I primi due motivi non possono essere accolti.Occorre premettere che, ai fini del controllo di legittimità sul viziodi motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello,nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraversoripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nellavalutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono esserelette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2,n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).Nel caso di specie, si è in presenza di una c.d. doppia conforme, sicché, sottoil profilo fattuale, la Corte di appello, come il Giudice di primo grado, ha ritenutoprovato quanto dichiarato dai Carabinieri che avevano tratto in arresto il [OSCURATO:PERSONA],e cioè che questi, che era agli arresti domiciliari, veniva visto nel cortilecondominiale, seduto su una panchina, vestito con una tuta nera.

Alla loro vista,l’imputato era corso repentinamente in casa, dove veniva raggiunto e tratto inarresto.La tesi alternativa dello scambio di persona, ovvero dell’inverosimiglianzadella tempistica, secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe repentinamente rientrato incasa fino a cambiarsi prima dell’arrivo, dopo pochi secondi, dei Carabinieri, risultafrutto delle affermazioni del solo imputato, e, quindi, priva di qualsiasi riscontro.Ne consegue che, con il ricorso, si ripropone una questione in fatto giàadeguatamente vagliata dai Giudici di merito, con motivazione nonmanifestamente illogica.Quanto al tema giuridico posto, circa la sussistenza del delitto di evasione,mette conto rilevare che, in base a quanto acclarato, il [OSCURATO:PERSONA] non si trovavasull’uscio di casa, bensì fuori dalla sua abitazione, nel cortile condominiale, sicchérisulta pienamente integrato il delitto di cui all’art. 385 cod. pen.Invero, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce lapropria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza(aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia distretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine diagevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere ilcarattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014,dep. 2015, Rv. 262155-01: fattispecie in cui la S.C. ha precisato che il fine primarioe sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire icontatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tuteladelle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi neglispazi condominiali comuni).3.

Infondato è anche il terzo motivo.La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevatadi ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause diproscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato egrado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707-01:fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stataavanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni oralidel giudizio di appello).Nel caso di specie, la sollecitazione all’esercizio del potere di ufficio da partedella difesa era intervenuta tempestivamente, a mezzo del deposito delleconclusioni scritte nel corso del giudizio di appello celebrato in modalità cartolare(v.

Sez. 5, n. 18869 del 08/05/2025, non mass.).Tuttavia, in primo luogo occorre evidenziare che si è trattato di unasollecitazione generica, priva di qualsiasi argomentazione.In secondo luogo, la Corte territoriale ha disatteso la sollecitazione difensivacon motivazione implicita, consentita anche in ordine alla omessa concessionedell'assoluzione per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 43604 del08/09/2021, Rv. 282097), rinvenibile, nel caso di specie, nei riferimenti contenutiin sentenza ai “plurimi precedenti specifici, tutti esitati nella convalidadell’arresto”.In effetti, lo stesso imputato, in sede di convalida dell’arresto, ha ammesso diessere evaso in altre circostanze, venendo denunciato per questo.In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, iprecedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenutisintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, acondizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventualiallegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di nonpunibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventualeiscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale(Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787-01; in senso conforme Sez. 6, n.20123 del 13/02/2025, Rv. 288088-01).Nel caso in esame è stato lo stesso imputato a fare riferimento ai suoiprecedenti arresti per evasione, in tale modo evidenziano abitualità nellacommissione del medesimo reato, implicitamente valorizzata, quale condizioneostativa al riconoscimento della causa di non punibilità, dalla Corte di appello4.

In conclusione, il ricorso è del tutto infondato e va rigettato con condannadel ricorrente alle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi, difensoredi [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30 ottobre 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Palmi in data 25 maggio 2020, appellatada [OSCURATO:PERSONA], che, all’esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannatoper il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. contestato al capo 1) alla pena di mesi seidi reclusione, con la riduzione per il rito, e lo aveva assolto dal reato ascrittogli alcapo 2) perché il fatto non sussiste.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gallizzisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadel reato.La Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre le motivazioni del Giudicedi primo grado, senza alcuna autonoma valutazione e senza valutare le censuredifensive relative all’inverosimiglianza del dato temporale trascorso tra il presuntoavvistamento e il rinvenimento in casa del [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo delleforze dell’ordine, ovvero in ordine alla possibilità di una “sostituzione di persona”,essendo presenti nella palazzina in cui il ricorrente abita molti ragazzisomaticamente somiglianti all’imputato.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 385 cod. pen. e vizio dimotivazione.La circostanza che un soggetto si trovi dinanzi all’uscio di porta per poi farviimmediatamente rientro non comporta la sottrazione alla sfera di controllo degliorgani di vigilanza e, quindi, la lesione dell’interesse giuridico protetto dall’art. 385cod. pen.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e vizio dimotivazione.Il procedimento dinanzi alla Corte di appello si è svolto in forma cartolare enelle conclusioni scritte era stata formulata richiesta di proscioglimentodell’imputato per particolare tenuità del fatto.La Corte di appello, pur riportando la specifica richiesta nella parte dellasentenza relativa allo svolgimento del processo, non si pronunciava sulla stessa,omettendo qualsiasi motivazione. Né sarebbe possibile ricorrere alla motivazioneimplicita.3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e hanno rassegnato leconclusioni sia il Procuratore generale che il difensore dell’imputato, entrambicome in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. I primi due motivi non possono essere accolti.Occorre premettere che, ai fini del controllo di legittimità sul viziodi motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello,nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraversoripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nellavalutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono esserelette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2,n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).Nel caso di specie, si è in presenza di una c.d. doppia conforme, sicché, sottoil profilo fattuale, la Corte di appello, come il Giudice di primo grado, ha ritenutoprovato quanto dichiarato dai Carabinieri che avevano tratto in arresto il [OSCURATO:PERSONA],e cioè che questi, che era agli arresti domiciliari, veniva visto nel cortilecondominiale, seduto su una panchina, vestito con una tuta nera. Alla loro vista,l’imputato era corso repentinamente in casa, dove veniva raggiunto e tratto inarresto.La tesi alternativa dello scambio di persona, ovvero dell’inverosimiglianzadella tempistica, secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe repentinamente rientrato incasa fino a cambiarsi prima dell’arrivo, dopo pochi secondi, dei Carabinieri, risultafrutto delle affermazioni del solo imputato, e, quindi, priva di qualsiasi riscontro.Ne consegue che, con il ricorso, si ripropone una questione in fatto giàadeguatamente vagliata dai Giudici di merito, con motivazione nonmanifestamente illogica.Quanto al tema giuridico posto, circa la sussistenza del delitto di evasione,mette conto rilevare che, in base a quanto acclarato, il [OSCURATO:PERSONA] non si trovavasull’uscio di casa, bensì fuori dalla sua abitazione, nel cortile condominiale, sicchérisulta pienamente integrato il delitto di cui all’art. 385 cod. pen.Invero, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce lapropria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza(aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia distretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine diagevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere ilcarattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014,dep. 2015, Rv. 262155-01: fattispecie in cui la S.C. ha precisato che il fine primarioe sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire icontatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tuteladelle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi neglispazi condominiali comuni).3. Infondato è anche il terzo motivo.La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevatadi ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause diproscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato egrado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707-01:fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stataavanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni oralidel giudizio di appello).Nel caso di specie, la sollecitazione all’esercizio del potere di ufficio da partedella difesa era intervenuta tempestivamente, a mezzo del deposito delleconclusioni scritte nel corso del giudizio di appello celebrato in modalità cartolare(v. Sez. 5, n. 18869 del 08/05/2025, non mass.).Tuttavia, in primo luogo occorre evidenziare che si è trattato di unasollecitazione generica, priva di qualsiasi argomentazione.In secondo luogo, la Corte territoriale ha disatteso la sollecitazione difensivacon motivazione implicita, consentita anche in ordine alla omessa concessionedell'assoluzione per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 43604 del08/09/2021, Rv. 282097), rinvenibile, nel caso di specie, nei riferimenti contenutiin sentenza ai “plurimi precedenti specifici, tutti esitati nella convalidadell’arresto”.In effetti, lo stesso imputato, in sede di convalida dell’arresto, ha ammesso diessere evaso in altre circostanze, venendo denunciato per questo.In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, iprecedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenutisintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, acondizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventualiallegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di nonpunibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventualeiscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale(Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787-01; in senso conforme Sez. 6, n.20123 del 13/02/2025, Rv. 288088-01).Nel caso in esame è stato lo stesso imputato a fare riferimento ai suoiprecedenti arresti per evasione, in tale modo evidenziano abitualità nellacommissione del medesimo reato, implicitamente valorizzata, quale condizioneostativa al riconoscimento della causa di non punibilità, dalla Corte di appello4. In conclusione, il ricorso è del tutto infondato e va rigettato con condannadel ricorrente alle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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