CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 38022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono vizi motivazionali, anche in termini di travisamento della prova, violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché difetto assoluto di motivazione in relazione alla commisurazione giudiziale della pena. 3. Tramite il difensore di fiducia dell'imputato è pervenuto il certificato anagrafico di morte di [OSCURATO:PERSONA] (datato 20 maggio 2022), dal quale risulta che lo stesso è deceduto il 12 aprile 2022, e la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Essendo stato acquisito agli atti, come meglio specificato in sede di esposizione dei fatti, il certificato anagrafico di morte dell'imputato (verificatasi il 12 aprile 2022), il reato di cui all'imputazione è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il