CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 34561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16889/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] , 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1186/2021 depositata il21.4. 2021. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( breviter Maltauro), ora [OSCURATO:SOCIETA]., aveva stipulato il 10.6.2014 con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (breviter [OSCURATO:SOCIETA]) un contratto di «conferimento prestazioni», successivamente integrato con atto aggiuntivo del 30.7.2014, per l’affidamento di un servizio di spedizioni via nave di prefabbricati in cemento, destinati alla committente finale Lifeco in Libia per la costruzione di capannoni industriali. Dopo la regolare esecuzione del trasporto per mare del primo lotto di materiali, per cui era stato fatturato dalla [OSCURATO:SOCIETA] il corrispettivo di € 257.593,89, durante il trasferimento del secondo lotto a mezzo della motonave Ibla dal porto di Chioggia, parte del carico era stata persa in mare e molto altro materiale era stato danneggiato. In conseguenza di ciò la committente finale Lifeco aveva rifiutato il carico, richiedendo alla Maltauro una nuova integrale fornitura e aveva ceduto i diritti derivanti dal contratto di trasporto alla Maltauro. [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso fattura per il secondo trasporto per l’importo di € 296.703,52, e, a fronte del rifiuto di pagamento di Maltauro, aveva attivato la clausola compromissoria prevista dall’art.8 del contratto inter partes. 2. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale adito con lodo del 27.11.2017 ha accertato il credito complessivo di [OSCURATO:SOCIETA], per entrambi i trasporti, in € 462.748,61, oltre interessi, e ha accolto la domanda riconvenzionale risarcitoria di Maltauro, divenuta nel frattempo ICM, per l’importo di € 509.661,00. Operata la compensazione delle poste, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata condannata al pagamento di € 48.864,34, a spese compensate. 3. Il predetto lodo è stato impugnato in via principale dalla [OSCURATO:SOCIETA] e in via incidentale dalla ICM dinanzi alla Corte di appello di Venezia. Con sentenza del 21.4.2021 la Corte di appello ha rigettato l’impugnazione incidentale di ICM e ha accolto l’impugnazione principale di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarando nullo il lodo quanto alle statuizioni relative alla domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], escludendo la compensazione, condannando ICM al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di € 462.748,61 oltre interessi e ponendo a carico di ICM le spese del lodo e del giudizio innanzi a sé. La Corte territoriale, quanto all’impugnazione principale, ha escluso il vizio di ultrapetizione e ha reputato legittima la liquidazione equitativa del danno; tuttavia ha ritenuto di escludere la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] per la perdita del carico durante il fortunale, talmente violento da superare per imprevedibilità e inevitabilità ogni sforzo del trasportatore nel proteggere il carico secondo l’ordinaria diligenza. La Corte inoltre ha ritenuto che Maltauro avesse ceduto i propri diritti alla [OSCURATO:SOCIETA]. quanto al danno ai materiali e che non residuasse alcun danno ulteriore (in particolare costi di trasferimento alla discarica dei manufatti avariati). Quanto all’impugnazione incidentale, la Corte ha ritenuto che l’interesse all’esecuzione dell’appalto fosse unitario. 4.Avverso la predetta sentenza, notificata in data 22.4.2021, con atto notificato il 18.6.2021 ha proposto ricorso per cassazione la ICM, svolgendo sei motivi. Con atto notificato il 28.7.2021 ha proposto controricorso e ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di tre motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado. Con controricorso notificato il 24.9.2021 ICM ha resistito al ricorso incidentale avversario. Entrambe le parti hanno presentato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3 e n.4, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.829 cod.proc.civ., accertata nullità del lodo per ragioni attinenti al merito, nullità della sentenza per motivazione apparente, falsa applicazione del disposto dell’art.4 § 2 della Convenzione di Bruxelles del 1924 (legge 1638/1929 e successive modifiche sulla polizza di carico) e delcorrispondente regime probatorio. 5.1. Con il motivo in esame la ICM censura l’accoglimento del secondo motivo di impugnazione del lodo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] (§ 2, pagg.8-10, della sentenza impugnata). Con tale motivo la [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato la propria responsabilità per difetto di causalità giuridica tra la condotta e l’evento, nonché la prevedibilità dell’evento, e aveva sostenuto che i danni erano stati provocati da un fortunale di estrema violenza, capace da solo di determinare l’evento e di annullare la rilevanza delle modalità di carico e assicurazione dei materiali trasportati. 5.2. La Corte di appello ha premesso che il piano di carico era stato concepito non per ragioni di sicurezza ma solo per agevolare le operazioni di scarico e che le scelte per un corretto caricamento competevano a chi procedeva al trasporto, ossia alla [OSCURATO:SOCIETA]. Tuttavia – ha aggiunto la Corte territoriale - la questione rilevante era stabilire l’intensità del fortunale in rapporto alle misure di sicurezza adottate; nel caso concreto spettava a [OSCURATO:SOCIETA] provare di aver eseguito la prestazione in modo corretto con l’adozione di idonee misure di caricamento; dal rapporto del capitano della nave risultava che il fortunale era talmente potente, per vento e onde, da suggerire l’allerta per l’abbandono della nave e che la merce era assicurata con cavi di ancoraggio; le conseguenze dannose erano state provocate dal maltempo, che era di intensità tale da determinare la rottura dei cavi di ancoraggio e lo spostamento della merce; pertanto il fortunale aveva inciso anche sull’elemento soggettivo, superando per imprevedibilità e inevitabilità ogni possibile sforzo del trasportatore e volto a proteggere il carico. 5.3. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha palesemente violato l’art.829, comma 3, cod.proc.civ. e i limiti del suo intervento in sede di impugnazione del lodo rituale. L’impugnazioneper nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, cod.proc.civ. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1 n. 3, cod.proc.civ. (Sez. 1, n. 16559 del 31.7.2020, Rv. 658604 – 01; Sez. 1, n.21802 del 11 . 10 . 2006, Rv. 594366 - 01). La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Sez. 1, n. 28997 del 12.11.2018, Rv. 651474 - 01). 5.4. Nella fattispecie la Corte di appello, lungi dal rilevare un errore di diritto nell’applicazione della regula juris , si è indebitamente ingerita nell’esame e nell’apprezzamento delle prove per rivalutare l’intensità del fortunale e l’eccezionalità del maltempo, per conseguentemente riconsiderare il nesso di causalità e l’adeguatezza delle misure di prevenzione dei danni adottate dal trasportatore, e per formulare così un diverso giudizio finale nel merito, nel senso, cioè, della irrilevanza causale degli errori di caricamento e assicurazione della merce in ragione della violenza dell’azione esercitata dagli agenti atmosferici. 6. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti in relazione alla valutazione di merito in ordine all’estrema gravità del fortunale censurata con il primo motivo (autodichiarazione pro se del comandante della nave; arrivo in porto a Marsa el Brega della nave con i suoi mezzi; modalità di assicurazione del carico). Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso ut supra. 7. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3 e n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.829 cod.proc.civ., accertata nullità del lodo per ragioni attinenti al merito, nullità della sentenza per motivazione inesistente, quanto all’accertato difetto di legittimazione in capo a ICM per aver essa ceduto i propri diritti e azioni verso i terzi responsabili a [OSCURATO:SOCIETA]. 7.1. Il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte di appello, dopo aver premesso che la Maltauro aveva ceduto ogni diritto e azione nei confronti dei terzi responsabili alla compagnia assicurativa, [OSCURATO:SOCIETA], che l’aveva indennizzata, non aveva circoscritto la perdita di legittimazione attiva ai soli danni materiali (loss overboard and physical damages), ma l’aveva estesa ai danni ulteriori, diversi dal mero valore delle merci deteriorate o perse, risarciti dal Collegio arbitrale. 7.2. La Corte territoriale, tuttavia , su questo punto si è arrestata nel dichiarare la carenza di legittimazione perché, subito dopo aver dato atto (pag.11, 5° capoverso) dell’assunto di ICM secondo cui la clausola sarebbe relativa solo ai danni al materiale e non ai danni ulteriori, non ha pronunciato su di essa, in evidente, seppur tacita, applicazione del criterio della «ragion più liquida», per affermare che i predetti danni ulteriori non erano comunque risarcibili per le ragioni indicate nel successivo § 4. 7.3. Il motivo appare quindi inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente non sostiene di essere legittimata all’indennizzo dei danni materiali alla merce già corrisposti da Generali e, quanto agli altri danni, la Corte di appello non ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva ma ha ritenuto e dichiarato invece l’infondatezza della relativa pretesa. 8. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.829 cod.proc.civ., accertata nullità del lodo per ragioni attinenti al merito, violazione di legge per falsa applicazione degli artt.2729 e 1223 cod.civ., poiché il contratto d’appalto era tuttora valido, ancorché temporaneamente sospeso e i danni futuri erano un naturale e prevedibile sviluppo di quanto accertato. 8.1. La Corte di appello, accogliendo il quarto motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto che fossero stati riconosciuti a favore di ICM danni futuri, privi di attualità e di prova, superando tali lacune con una valutazione equitativa che presuppone la prova dell’esistenza del danno; ciò perché non sarebbe stata attuale l’obbligazione di ICM di eseguire i lavori in Libia previsti dal contratto con Lifeco a causa della guerra in corso e dell’instabilità del quadro politico in atto. Tali considerazioni sono state applicate: a)al risarcimento del danno per il maggior costo di acquisto dei manufatti sostitutivi, non essendovi prova del loro acquisto e a quale prezzo; b)al risarcimento del danno per il maggior costo di trasferimento in Libia dei materiali sostitutivi, non essendovi prova di tale trasferimento e a quale prezzo; c) al risarcimento del danno per il maggior costo di trasferimento alla discarica dei manufatti avariati, non essendovi prova di tale trasferimento e a quale prezzo. 8.2. Secondo la ricorrente, la decisione della Corte di appello si porrebbe in contrasto con il principio della risarcibilità della diminuzione patrimoniale futura che costituisca lo sviluppo logico e prevedibile di fatti concretamente accertati e inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto. Tuttavia a tal fine la ricorrente argomenta sulla sola base della vigenza del contratto con Lifeco, senza però tener conto del fatto della pacifica sospensione del contratto, della guerra in corso e della crisi politica in atto che pacificamente rendeva impossibile l’esecuzione delle prestazioni generatrici dei maggiori costi di cui ai punti a) e b) precedenti (acquisto di nuovi prefabbricati e loro trasporto in Libia). La Corte di appello non ha quindi violato i principi sopra richiamati nell’escludere danni non sopportati e la cui sopportazione futura era incerta e non prevedibile. 8.3. Le stesse considerazioni non valgono però per il danno di cui al punto c), al cui proposito la sospensione del contratto con Lifeco e la guerra in Libia erano del tutto irrilevanti e per cui gli arbitri avevano valutato, del resto del tutto ragionevolmente, la necessità di smaltire i materiali tuttora presenti nel sito e avevano liquidato, escludendo altre voci, sulla base di documenti e preventivi provenienti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. In questo caso la necessità di sopportazione della spesa era stata accertata sulla base di criteri probabilistici del tutto logici e naturali, mentre era irrilevante che la spesa non fosse ancora stata effettuatada ICM. 8.4. Il motivo va pertanto accolto nei limitati sensi di cui in motivazione. 9. Con il quinto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.829, comma 3, cod.proc.civ., per il mancato accertamento della nullità del lodo in parte qua, falsa applicazione dell’art.1458 cod.civ. in relazione agli effetti della risoluzione del contratto, quanto al rigetto dell’impugnazione incidentale di ICM nella parte non rinunciata. 9.1. Secondo ICM, se anche il contratto con Lifeco era unitario, lo stesso non valeva per il contratto di trasporto dei materiali stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]; la spedizione era stata suddivisa in due lotti per scelta di [OSCURATO:SOCIETA] e così la prestazi one aveva assunto natura di esecuzione continuata, soggetta pertanto alla regola di cui all’art.1458 cod.civ. e alla possibilità di risoluzione parziale senza effetto per le prestazioni già eseguite. 9.2. Il motivo è infondato. La Corte di appello nell’esaminare la censura mossa con l’impugnazione incidentale ai fini della richiesta risoluzione parziale del contratto di trasporto, non ha affatto escluso in astratto la possibilità di una risoluzione parziale e non ha quindi errato nell’enunciare la regola di diritto. In effetti, questa Corte ha affermato che la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (Sez. 2, n. 16556 del 2.7.2013, Rv. 626965 – 01;Sez. 2, n. 10700 del 20.5.2005, Rv. 582211 - 01) Invece, in concreto, la Corte di appello, nel confermare le statuizioni arbitrali, ha ritenuto che l’interesse sotteso all’esecuzione del trasporto fosse unitario e inscindibile in funzione dell’unitaria esecuzione del contratto di appalto in Libia alla quale il trasporto era finalizzato, esprimendo così una valutazione non sindacabile in sede di legittimità. 10. Con il sesto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.829 cod.proc.civ. e falsa applicazione degli artt.829, comma 3, 91 e 92 cod.proc.civ. quanto alla compensazione delle spese di difesa e arbitrato. Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento di alcuni motivi di ricorso. 11. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.4 e n.3. cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.91 cod.proc.civ. con riferimento al dispositivo della sentenza che non ha liquidato competenze e spese di lite del giudizio arbitrale. Anche questo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento dei sopra citatimotivi di ricorso principale. 12.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.4 e n.3. cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.1282 cod.civ. e 112 cod.proc.civ. per contrasto fra motivazione e dispositivo con riguardo alla parte di sentenza ove sono stati liquidati gli interessi legali sino alla data del sinistro e non sino al saldo. Anche questo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento in parte del ricorso principale che esige all’esito una riliquidazione del dare e dell’avere. 13. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360,n.4 e n.5. cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione degli artt.112 e 115 cod.proc.civ. e omessa o errata valutazione della fattura 375/2015 di [OSCURATO:SOCIETA] ai fini del petitum e conseguentemente dell’importo complessivo del credito di [OSCURATO:SOCIETA] verso ICM (476.069,41 e non già € 462.784, 61). Anche questo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento in parte del ricorso principale che esige all’esito una riliquidazione del dare e dell’avere. 14. La Corte, alla luce di quanto esposto, accoglie il primo e il quarto, nei sensi di cui in motivazione motivo di ricorso principale, inammissibile il terzo, rigettato il quinto e assorbiti il secondo e il sesto, assorbiti altresì i tre motivi di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il quarto motivo , nei sensi di cui in motivazione, del ricorso principale, inammissibile il terzo , rigettato il quintoe a