CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 01079/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, in realtà determinata nel minimo, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena complessivamente applicata (determinata nel minimo e con applicazione delle generiche equivalenti alla recidiva) fosse del tutto proporzionata alla gravità dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]»relatore [OSCURATO:PERSONA] sidente