CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 16257/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16547/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege, – controricorrente – avverso la sentenza della COMM. GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n. 1741/2024, depositata in data 12 marzo 2024; Avviso di accertamento – Irpef - [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16547/2024 Numero sezionale 5005/2025 Numero di raccolta generale 16257/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate, con l’avviso di accertamento n. RCB011003477/2008, procedeva per l’anno di imposta 2006, alla rettifica del reddito, ai fini Irpef ed Irap nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L’Ufficio contestava la residenza estera del contribuente e imputava al medesimo redditi di capitale in virtù dei movimenti finanziari tra quest’ultimo ed alcune società. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla CTP di Roma che accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la pretesa erariale ma riducendo l’accertamento «nella misura del venti per cento dell’ammontare dei redditi accertati con l’avviso impugnato». Il giudizio giungeva una prima volta ed una seconda volta innanzi a questa Corte la quale, da ultimo, con ordinanza n. 7621 del 2021 annullava con rinvio la sentenza della CTR. Il giudizio veniva riassunto dal contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza di cui all’epigrafe, in attuazione della sentenza della cassazione rigettava l’originario appello e confermava la legittimità dell’accertamento come rideterminato nella sentenza di primo grado. 3. Avverso detta ultima sentenza propone nuovamente ricorso per cassazione il contribuente e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso. 4. In data 3 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio ex art. 48, quarto comma bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con memoria depositata in data 26 maggio 2025 anche il ricorrente ha avanzato analoga istanza. Numero registro generale 16547/2024 Numero sezionale 5005/2025 Numero di raccolta generale 16257/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Considerato che: 1. Dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, e da quanto dedotto da entrambe le parti con le rispettive note, risulta che le stesse hanno conciliato la controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato, accordandosi anche per la compensazione delle spese di lite, e che il contribuente ha versato tutto quanto dovuto in ragione dell’accordo. Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 2. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, (Cass.07/12/2018, n. 31732). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 16547/2024 Numero sezionale 5005/2025 Numero di raccolta generale 16257/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Numero registro generale 16547/2024 Numero sezionale 5005/2025 Numero di raccolta generale 16257/2025 Data pubblicazione 17/06/2025