CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del condannato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Prima Sezione della Corte di Cassazione rigettava i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunzia con la quale la Corte di Assise d'appello di Napoli aveva confermato la sua condanna all'ergastolo, intervenuta a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di omicidio aggravato e rapina pluriaggravata, riuniti sotto il vincolo della continuazione. In particolare il giudice di legittimità ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto non legittimato essendo stato revocato dall'imputato prima della presentazione dell'impugnazione. 2. Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il Quirino a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo che il giudice di legittimità per mero errore di fatto avrebbe omesso di pronunziarsi sul quarto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata eccepita l'illegalità della pena irrogata al Quirino ai sensi dell'art. 72 comma 2 c.p. a seguito dell'errata interpretazione o applicazione degli artt. 2 e 81 comma 4 dello stesso codice, questione sulla quale la Corte avrebbe invece dovuto pronunziarsi anche in presenza di una causa di inammissibilità dell'impugnazione diversa da quella della sua tardiva presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' anzitutto opportuno ricordare che il costante insegnamento di questa Corte è nel senso per cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv.263686). In altri termini rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, come anche gli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 6, n. 3522 del 09/12/2008, dep. 2009, Previti, Rv. 242658). Va ancora ribadito che l'omesso esame di un motivo di ricorso può essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto esclusivamente quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221283). In tal senso si è avuto modo di precisare come non sia consentito denunziare col ricorso straordinario l'omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868). Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia del pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Sicché lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta ad limina nell'accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza penetrare il confine invalicabile segnato dal perimetro dell'ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentazioni e dei divisamenti che sorreggono la sentenza impugnata. In definitiva il principio affermato è quello per cui che esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 6/11/2013, Toscano e altri, Rv. 257346). 3. Nel caso di specie, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza impugnata ha compiutamente censito il motivo di ricorso la cui decisione si assume pretermesso. Né vengono prospettate ulteriori circostanze in grado di rivelare che la Corte sia incorsa in una svista, omettendo dunque inconsapevolmente di decidere sul quarto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. In realtà quello che eccepisce il ricorrente, a tutto concedere, è un errore di diritto nel quale sarebbe cauto il giudice di legittimità, che avrebbe implicitamente ritenuto l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del difensore ostativa all'esame dell'eccezione di illegalità della pena. Errore che, come ricordato in precedenza, è estraneo all'ambito di operatività del rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. Peraltro la pena irrogata al Quirino nemmeno poteva ritenersi illegale proprio alla luce dei principi fissati da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 evocata dal ricorrente, atteso che oggetto di doglianza con il ricorso ordinario era la giustificazione articolata dal giudice dell'appello per confermare la sua applicazione. In definitiva, qualora la Prima Sezione avesse ritenuto di dover decidere sul motivo in questione ed avesse condiviso le censure del difensore non avrebbe potuto che annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito perché motivasse diversamente le ragioni della ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 72 comma 2 c.p., ma non certo escludere quale aumento per la continuazione per il reato di rapina aggravata l'irrogazione dell'isolamento diurno, poi eliso ai sensi dell'art. 442 c.p.p., atteso che non è pena illegale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s