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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 30118/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 24/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 05/10/2015, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648 bis cod. pen.

Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, unitamente alla memoria difensiva in data 28/07/2022, che contestano la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed il vizio della motivazione posta alla base della condanna per il delitto di cui al capo a), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 24/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 05/10/2015, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648 bis cod. pen. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, unitamente alla memoria difensiva in data 28/07/2022, che contestano la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed il vizio della motivazione posta alla base della condanna per il delitto di cui al capo a), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris