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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 44747/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO Rilevato che KRIFOU Brahinn ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, erronea applicazione dell'art. 256, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006 (si deduce in particolare l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, trattandosi di condotta occasionale); mentre, con il secondo motivo, il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale e nella non consentita prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, in presenza di una motivazione che risulta immune da criticità deducibili in questa sede.

Sono state infatti non illogicamente valorizzate, dalla Corte d'Appello, una pluralità di convergenti risultanze: il non modesto quantitativo di rifiuti riconducibile al ricorrente, la disponibilità di un furgone dotato di ampio vano di carico, la mancanza di qualsiasi giustificazione in ordine alla disponibilità di un quantitativo così elevato di scarti tessili da parte di soggetto estraneo al settore, nonché il peculiare contesto in cui si sono svolti i fatti; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi per la residua censura, dal momento che l'affermazione della Corte circa l'insussistenza di elementi positivamente valutabili non è stata confutata con la necessaria specificità (non potendo conferirsi rilievo al generico richiamo alla personalità del ricorrente, attesa anche l'irrilevanza, di per sé, dello stato di i ncensu ratezza); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO Rilevato che KRIFOU Brahinn ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, erronea applicazione dell'art. 256, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006 (si deduce in particolare l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, trattandosi di condotta occasionale); mentre, con il secondo motivo, il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale e nella non consentita prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, in presenza di una motivazione che risulta immune da criticità deducibili in questa sede. Sono state infatti non illogicamente valorizzate, dalla Corte d'Appello, una pluralità di convergenti risultanze: il non modesto quantitativo di rifiuti riconducibile al ricorrente, la disponibilità di un furgone dotato di ampio vano di carico, la mancanza di qualsiasi giustificazione in ordine alla disponibilità di un quantitativo così elevato di scarti tessili da parte di soggetto estraneo al settore, nonché il peculiare contesto in cui si sono svolti i fatti; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi per la residua censura, dal momento che l'affermazione della Corte circa l'insussistenza di elementi positivamente valutabili non è stata confutata con la necessaria specificità (non potendo conferirsi rilievo al generico richiamo alla personalità del ricorrente, attesa anche l'irrilevanza, di per sé, dello stato di i ncensu ratezza); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 44747/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris