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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28068/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo e 'di stile', teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, riproponendo la versione difensiva perché incapace di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04); la Corte in ogni caso ha adeguatamente risposto ad ogni profilo attinente alla responsabilità a pg. 6, evidenziando in particolare l'inattendibilità della tesi difensiva incentrata sull'inconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dell'illiceità della condotta del fratello, non solo (come pretende il ricorso) sull'uso della carta nella disponibilità di questi per perpetrare la truffa, ma anche sugli scambi WhatsApp tra i due, non menzionati nel motivo; considerato che il secondo ed il terzo motivo (su qualificazione dei fatti e entità della pena) sono totalmente generici, non indicando alcuna ragione specifica di violazione di legge e di vizio di motivazione rispettivamente, a fronte di una motivazione che si è profusa, tra pg. 6 e pg.8 in relazione ad entrambi i menzionati aspetti; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo e 'di stile', teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, riproponendo la versione difensiva perché incapace di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04); la Corte in ogni caso ha adeguatamente risposto ad ogni profilo attinente alla responsabilità a pg. 6, evidenziando in particolare l'inattendibilità della tesi difensiva incentrata sull'inconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dell'illiceità della condotta del fratello, non solo (come pretende il ricorso) sull'uso della carta nella disponibilità di questi per perpetrare la truffa, ma anche sugli scambi WhatsApp tra i due, non menzionati nel motivo; considerato che il secondo ed il terzo motivo (su qualificazione dei fatti e entità della pena) sono totalmente generici, non indicando alcuna ragione specifica di violazione di legge e di vizio di motivazione rispettivamente, a fronte di una motivazione che si è profusa, tra pg. 6 e pg.8 in relazione ad entrambi i menzionati aspetti; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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