CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 40182/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25807_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133, cod. pen. ed il correlato vizio di motivazione in punto di diniego del riconoscimento del beneficio delle invocate attenuanti (si censura la sentenza impugnata in quanto non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi di segno positivo espressamente richiamati e che non sarebbero stati scrutinati dalla Corte d'appello, in particolare contestandosi l'asserita condotta non collaborativa della ricorrente); letta la memoria depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 4 novembre 2025, con cui, nel contestare il giudizio di inammissibilità del ricorso, si chiede di rinviare il ricorso alla sezione competente per la discussione; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa, pur a seguito della memoria depositata in limine litis, è inammissibile in quanto: a) riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) prefigura una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; d) prospetta, infine, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato che quanto sopra - così disattendendo la argomentazioni sviluppate in limine litis dalla difesa della ricorrente - emerge plasticamente dalle considerazioni espresse alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le invocate attenuanti non potevano essere riconosciute; in particolare, infatti, si afferma nella sentenza come il riconoscimento delle invocate attenuanti non può essere considerato un diritto, nemmeno dell'imputato incensurato, e nemmeno quando siano richieste da entrambe le parti processuali, dovendo essere ricondotte ad elementi di fatto positivamente emersi, atti a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio; a ciò si aggiunge, inoltre, il considerevole ammontare dell'importo indebitamente compensato che, si legge in sentenza, costituisce ulteriore elemento ostativo ad un'opzione dosimetrica più mite e contenuta; che quanto sopra, del resto risponde all'insegnamento più volte affermato da questa Corte secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01); che, pertanto, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze della ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del