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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18825/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 867-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 INT. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] Bi6C*1; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 590/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. g Ric. 2021 n. 00867 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 867/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 590/2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo che aveva respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto irrogativo della sanzione amministrativa n.

ROELSC100002 del 23.1.09, per avere impiegato n. 6 lavoratori di nazionalità cinese, non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la cui presenza sul territorio nazionale era, nel contesto, risultato irregolare.

2. A fondamento della decisione la Corte distrettuale, dato atto della acquiescenza prestata dall'appellante in ordine all'an debeatur, ha rilevato che correttamente erano state ritenute inattendibili, da parte del primo giudice, le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla durata dei rapporti dei dipendenti irregolari, non assistite, peraltro, da riscontri esterni, per cui la quantificazione della sanzione amministrativa irrogata era da ritenersi corretta.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, con riferimento agi artt. 324, 116 cpc, 2697 e 2909 cc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il passaggio in giudicato sulla sussistenza di un rapporto di dipendenza degli operai cinesi rendeva non utilizzabili le dichiarazioni dei testimoni che, per converso, avevano sostenuto che detti operai lavorassero, in realtà, alle dipendenze di altra ditta; sostiene, poi, che erroneamente era stata negata dai giudici di seconde cure la possibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni testimoniali. /\ RG 867/2021

3. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 cpc, per violazione dell'art. 112 cpc, per omesso esame di una domanda ritualmente introdotta in appello, costituita dalla richiesta di riduzione della sanzione irrogata in considerazione della effettiva durata dei rapporti di lavoro per cui è causa.

4. Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione d norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, con riferimento all'art. 3 co. 3 d.l. n. 12 del 2002 conv. nella legge n. 73/2002 perché, anche qualora avesse voluto ritenersi che la Corte territoriale si fosse pronunciata sulla questione riportata nel secondo motivo, in ogni caso essa Corte aveva erroneamente applicato le suddette disposizioni in tema di quantificazione della sanzione perché non rapportata ai giorni di effettivo impiego dei lavoratori irregolari.

5. Il primo motivo è infondato.

6. Invero, le censure non si sostanziano tecnicamente in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.

7. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono infatti apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

8. Infondata, poi, è anche la censura riguardante la asserita erronea impossibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni testimoniali.

9. Questa Corte, invero, ha precisato che, in materia di prova testimoniale, la deposizione può essere ritenuta attendibile anche limitatamente a determinati contenuti, a condizione che, tra la parte del narrato ritenuta inattendibile ed il resto ritenuto meritevole di credito, non 2 ly RG 867/2021 sussista un rapporto di causalità necessaria o l'una non costituisca un imprescindibile antecedente logico dell'altro (Cass. n. 10347/2016).

10. Nel caso in esame, la Corte di merito ha dato atto che la parte della sentenza di primo grado, relativa al fatto che le dichiarazioni dei testi erano state ritenute inattendibili con riguardo alla dipendenza dei lavoratori irregolari da altra ditta, non era stata impugnata e, pertanto, conseguentemente è stata ritenuta l'impossibilità di valorizzare le ulteriori deposizioni dei medesimi testi in ordine alla durata del rapporto che trovava il suo presupposto, appunto, in una circostanza, la dipendenza da altra ditta, la cui esclusione era divenuta processualmente definitiva.

11. In altri termini, la durata del rapporto precisata dai testi era strettamente collegata con la dipendenza dei lavoratori irregolari da altra azienda ([OSCURATO:PERSONA]") ma, venuto meno tale presupposto, anche il profilo della durata dei rapporti con la odierna ricorrente è stato travolto dalla definitività della pronuncia in ordine alla inattendibilità dei testi, non potendo assumere, quindi, alcun valore probatorio.

12. Il secondo motivo è infondato.

13. Il vizio di cui all'art. 112 cpc implica, per la sua sussistenza, la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (per tutte Cass. n. 6150/2021).

14. Nella fattispecie la Corte di merito, non ritenendo rilevanti, perché inattendibili, le deposizioni dei testi sulla durata del rapporto, ha implicitamente respinto la richiesta di riduzione della quantificazione della sanzione amministrativa irrogata fondata appunto sulla valorizzazione frazionata di tali dichiarazioni.

15. Alcun vizio di omessa pronuncia è, pertanto, ravvisabile.

16. Il terzo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

17. E' infondato perché la Corte di merito ha, in sostanza, ritenuto non superata la presunzione sull'inizio del rapporto atteso che le risultanze istruttorie avevano provato i fatti contestati di cui al verbale di accesso con decorrenza dall'inizio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento della infrazione; è inammissibile perché lo specifico profilo di censura, sulla RG 867/2021 dedotta violazione dell'art. 3 d.l. n. 12 del 2002, presenta profili di novità e l'odierna parte ricorrente, nella doglianza, non ha specificato il "dove", il "come" ed il "quando" la problematica fosse stata sottoposta, negli esatti termini in questa sede articolati, anche in grado di appello.

18. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 867-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 INT. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] Bi6C*1; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 590/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. g Ric. 2021 n. 00867 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 867/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 590/2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo che aveva respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto irrogativo della sanzione amministrativa n. ROELSC100002 del 23.1.09, per avere impiegato n. 6 lavoratori di nazionalità cinese, non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la cui presenza sul territorio nazionale era, nel contesto, risultato irregolare. 2. A fondamento della decisione la Corte distrettuale, dato atto della acquiescenza prestata dall'appellante in ordine all'an debeatur, ha rilevato che correttamente erano state ritenute inattendibili, da parte del primo giudice, le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla durata dei rapporti dei dipendenti irregolari, non assistite, peraltro, da riscontri esterni, per cui la quantificazione della sanzione amministrativa irrogata era da ritenersi corretta. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, con riferimento agi artt. 324, 116 cpc, 2697 e 2909 cc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il passaggio in giudicato sulla sussistenza di un rapporto di dipendenza degli operai cinesi rendeva non utilizzabili le dichiarazioni dei testimoni che, per converso, avevano sostenuto che detti operai lavorassero, in realtà, alle dipendenze di altra ditta; sostiene, poi, che erroneamente era stata negata dai giudici di seconde cure la possibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni testimoniali. /\ RG 867/2021 3. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 cpc, per violazione dell'art. 112 cpc, per omesso esame di una domanda ritualmente introdotta in appello, costituita dalla richiesta di riduzione della sanzione irrogata in considerazione della effettiva durata dei rapporti di lavoro per cui è causa. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione d norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, con riferimento all'art. 3 co. 3 d.l. n. 12 del 2002 conv. nella legge n. 73/2002 perché, anche qualora avesse voluto ritenersi che la Corte territoriale si fosse pronunciata sulla questione riportata nel secondo motivo, in ogni caso essa Corte aveva erroneamente applicato le suddette disposizioni in tema di quantificazione della sanzione perché non rapportata ai giorni di effettivo impiego dei lavoratori irregolari. 5. Il primo motivo è infondato. 6. Invero, le censure non si sostanziano tecnicamente in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità. 7. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono infatti apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 8. Infondata, poi, è anche la censura riguardante la asserita erronea impossibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni testimoniali. 9. Questa Corte, invero, ha precisato che, in materia di prova testimoniale, la deposizione può essere ritenuta attendibile anche limitatamente a determinati contenuti, a condizione che, tra la parte del narrato ritenuta inattendibile ed il resto ritenuto meritevole di credito, non 2 ly RG 867/2021 sussista un rapporto di causalità necessaria o l'una non costituisca un imprescindibile antecedente logico dell'altro (Cass. n. 10347/2016). 10. Nel caso in esame, la Corte di merito ha dato atto che la parte della sentenza di primo grado, relativa al fatto che le dichiarazioni dei testi erano state ritenute inattendibili con riguardo alla dipendenza dei lavoratori irregolari da altra ditta, non era stata impugnata e, pertanto, conseguentemente è stata ritenuta l'impossibilità di valorizzare le ulteriori deposizioni dei medesimi testi in ordine alla durata del rapporto che trovava il suo presupposto, appunto, in una circostanza, la dipendenza da altra ditta, la cui esclusione era divenuta processualmente definitiva. 11. In altri termini, la durata del rapporto precisata dai testi era strettamente collegata con la dipendenza dei lavoratori irregolari da altra azienda ([OSCURATO:PERSONA]") ma, venuto meno tale presupposto, anche il profilo della durata dei rapporti con la odierna ricorrente è stato travolto dalla definitività della pronuncia in ordine alla inattendibilità dei testi, non potendo assumere, quindi, alcun valore probatorio. 12. Il secondo motivo è infondato. 13. Il vizio di cui all'art. 112 cpc implica, per la sua sussistenza, la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (per tutte Cass. n. 6150/2021). 14. Nella fattispecie la Corte di merito, non ritenendo rilevanti, perché inattendibili, le deposizioni dei testi sulla durata del rapporto, ha implicitamente respinto la richiesta di riduzione della quantificazione della sanzione amministrativa irrogata fondata appunto sulla valorizzazione frazionata di tali dichiarazioni. 15. Alcun vizio di omessa pronuncia è, pertanto, ravvisabile. 16. Il terzo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 17. E' infondato perché la Corte di merito ha, in sostanza, ritenuto non superata la presunzione sull'inizio del rapporto atteso che le risultanze istruttorie avevano provato i fatti contestati di cui al verbale di accesso con decorrenza dall'inizio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento della infrazione; è inammissibile perché lo specifico profilo di censura, sulla RG 867/2021 dedotta violazione dell'art. 3 d.l. n. 12 del 2002, presenta profili di novità e l'odierna parte ricorrente, nella doglianza, non ha specificato il "dove", il "come" ed il "quando" la problematica fosse stata sottoposta, negli esatti termini in questa sede articolati, anche in grado di appello. 18. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera
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