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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 01800/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Orvieto, in data 22 aprile 2013, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in abitazione (ex artt. 624-bis e 61 n. 5 cod. pen.), commesso in Baschi, il 3 gennaio 2005, in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile.

2. Con il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato si denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 624-bis cod.pen. e il vizio di mancanza di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto nei termini del delitto di furto in abitazione.

3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 15 novembre 2021, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del motivo proposto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Preliminarmente occorre rilevare che la notifica al ricorrente della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 - e, dunque, non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8,

I. n. 176/2020 -, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto.

2. Quanto alla questione devoluta, va dato seguito alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis cod. pen., come novellato dall'art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dal previgente art. 625, comma 1, n. 1, cod. pen. (Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019, Rv. 275637; Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Rv. 260225; Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009 - dep. 16/04/2010, Rv. 246886).

Profilo, questo, apoditticamente ritenuto in sentenza, a fronte dell'insistito rilievo circa il fatto che il reato fosse stato commesso dall'imputato, in tempo di notte, approfittando delle sue • reiterate permanenze presso la dimora dell'offeso, che ivi l'aveva abitualmente ospitato in ragione del rapporto di amicizia con il figlio.

3. Ne viene che il fatto deve essere riqualificato alla stregua del delitto di furto semplice aggravato dalle circostanze della minorata difesa e dell'abuso della relazione di ospitalità, ai sensi degli att. 624 e 61 nn. 5 e 11, cod. pen..

4. Tanto comporta che il delitto, così ritenuto, si è estinto, per il decorso del termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei), il 3 gennaio 2013 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza di primo grado (il 22 aprile 2013); ciò anche tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione, verificatesi nel giudizio dinanzi al Tribunale, per un tempo di mesi sei.

5. L' accertamento della maturata prescrizione del delitto di cui agli artt. 624 e 61 nn. 5 e 11, cod. pen. prima della pronuncia di primo grado impone la revoca delle statuizioni civili disposte nei confronti dell'imputato (Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261815; Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Rv. 243290): la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza adottata all'esito del giudizio di impugnazione devono essere riportati al momento in cui è stata pronunciata quella di primo grado (Sez.

U, n. 10086 del 13/07/1998, Rv. 211191; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rv. 222426).

6. Pertanto, qualificato il fatto ai sensi degli artt. 624, 61 nn. 5 e 11, cod. pen., la sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

Consegue la revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M .

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 624, 61 nn. 5 e 11, cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Revoca le statuizioni civili.

Così deciso il 16/11/2021.

Il Consigliere estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA] d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Orvieto, in data 22 aprile 2013, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in abitazione (ex artt. 624-bis e 61 n. 5 cod. pen.), commesso in Baschi, il 3 gennaio 2005, in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Con il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato si denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 624-bis cod.pen. e il vizio di mancanza di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto nei termini del delitto di furto in abitazione. 3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 15 novembre 2021, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del motivo proposto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Preliminarmente occorre rilevare che la notifica al ricorrente della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 - e, dunque, non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8, I. n. 176/2020 -, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto. 2. Quanto alla questione devoluta, va dato seguito alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis cod. pen., come novellato dall'art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dal previgente art. 625, comma 1, n. 1, cod. pen. (Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019, Rv. 275637; Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Rv. 260225; Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009 - dep. 16/04/2010, Rv. 246886). Profilo, questo, apoditticamente ritenuto in sentenza, a fronte dell'insistito rilievo circa il fatto che il reato fosse stato commesso dall'imputato, in tempo di notte, approfittando delle sue • reiterate permanenze presso la dimora dell'offeso, che ivi l'aveva abitualmente ospitato in ragione del rapporto di amicizia con il figlio. 3. Ne viene che il fatto deve essere riqualificato alla stregua del delitto di furto semplice aggravato dalle circostanze della minorata difesa e dell'abuso della relazione di ospitalità, ai sensi degli att. 624 e 61 nn. 5 e 11, cod. pen.. 4. Tanto comporta che il delitto, così ritenuto, si è estinto, per il decorso del termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei), il 3 gennaio 2013 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza di primo grado (il 22 aprile 2013); ciò anche tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione, verificatesi nel giudizio dinanzi al Tribunale, per un tempo di mesi sei. 5. L' accertamento della maturata prescrizione del delitto di cui agli artt. 624 e 61 nn. 5 e 11, cod. pen. prima della pronuncia di primo grado impone la revoca delle statuizioni civili disposte nei confronti dell'imputato (Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261815; Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Rv. 243290): la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza adottata all'esito del giudizio di impugnazione devono essere riportati al momento in cui è stata pronunciata quella di primo grado (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Rv. 211191; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rv. 222426). 6. Pertanto, qualificato il fatto ai sensi degli artt. 624, 61 nn. 5 e 11, cod. pen., la sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Consegue la revoca delle statuizioni civili. P.Q.M . Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 624, 61 nn. 5 e 11, cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 16/11/2021. Il Consigliere estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA] d
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