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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20892/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, emessa a seguito di rinvio disposto in data 15 febbraio 2021 dalla sezione Quinta penale di questa Corte, con sentenza n. 9807 — 2021, di annullamento parziale della sentenza della Corte d'appello di Milano, resa in data 10 aprile 2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Como, in data 21 dicembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.La sentenza annullata parzialmente con rinvio, del 10 aprile 2019, in riforma della pronuncia del Tribunale di Como che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione e di euro seicento di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. (contestati ai capi A, B, C e D) e di cui all'art. 648 cod. pen. (capo E), esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, in relazione ai reati di cui ai capi A e B, ha ridotto la pena in quella di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa. 1.2.La sentenza rescindente annullava la prima pronuncia di appello, limitatamente alla circostanza aggravante dell'esposizione per necessità alla pubblica fede, contestata con riferimento ai reati di cui ai capi C e D, rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto tale doglianza analoga a quella di cui ai primo motivo di appello (afferente í capi A e B, la quale, invece, atteneva ictu ocui non già all'insussistenza della detta aggravante bensì al difetto di contestazione della stessa, non presente nell'imputazione e che conduceva all'accoglimento dell'appello in parte qua), laddove in relazione appunto ai capi C e D si era, invece, contestata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. e non la mancata contestazione della stessa.

2. Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.

R. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia con riferimento al capo D, vizio di motivazione e travisamento della prova, mentre in relazione all'entità della pena applicata deduce vizio di motivazione per essere stata erroneamente confermata la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Como, pari ad anni due di reclusione ed euro seicento di multa, in luogo di quella della Corte territoriale, che, in definitiva, aveva applicato al ricorrente la pena rideterminata di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa, non riformabile in peius. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso deve essere accolto perché fondato. 1.11 primo motivo non è consentito tenuto conto che la censura è priva di specifiche argomentazioni, rispetto al contenuto della motivazione, coerente e logica, oltre che conforme al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 2 n. 7 cod. pen.

Peraltro si censura il travisamento della prova, vizio non consentito in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, senza che peraltro, si delinei la decisività del lamentato travisamento. 2.11 secondo motivo è fondato, posto che la Corte territoriale, in sede di rinvio, disposto dalla Corte di cassazione soltanto in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ha espressamente confermato la pronuncia di primo grado, pur dopo aver spiegato che la Corte d'appello con la sentenza annullata con rinvio, aveva già ridotto la pena irrogata all'imputato in quella di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa.

Sicché fondato appare il lamentato errore, implicante la violazione del divieto di reformatio in peius, con conseguente necessità di rideterminare la pena nella misura già riconosciuta dal giudice di secondo grado. : 7.:p2/1 rislJ:_,r(r: DI ;), ii(14„);12/ _

3. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'entità della pena, con determinazione di quella irrogata in anni uno mesi dieci di reclusione ed euro quattrocentomila di multa, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che determina in anni uno mesi dieci di reclusone ed euro quattrocento di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, emessa a seguito di rinvio disposto in data 15 febbraio 2021 dalla sezione Quinta penale di questa Corte, con sentenza n. 9807 — 2021, di annullamento parziale della sentenza della Corte d'appello di Milano, resa in data 10 aprile 2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Como, in data 21 dicembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.La sentenza annullata parzialmente con rinvio, del 10 aprile 2019, in riforma della pronuncia del Tribunale di Como che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione e di euro seicento di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. (contestati ai capi A, B, C e D) e di cui all'art. 648 cod. pen. (capo E), esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, in relazione ai reati di cui ai capi A e B, ha ridotto la pena in quella di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa. 1.2.La sentenza rescindente annullava la prima pronuncia di appello, limitatamente alla circostanza aggravante dell'esposizione per necessità alla pubblica fede, contestata con riferimento ai reati di cui ai capi C e D, rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto tale doglianza analoga a quella di cui ai primo motivo di appello (afferente í capi A e B, la quale, invece, atteneva ictu ocui non già all'insussistenza della detta aggravante bensì al difetto di contestazione della stessa, non presente nell'imputazione e che conduceva all'accoglimento dell'appello in parte qua), laddove in relazione appunto ai capi C e D si era, invece, contestata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. e non la mancata contestazione della stessa. 2. Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. R. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia con riferimento al capo D, vizio di motivazione e travisamento della prova, mentre in relazione all'entità della pena applicata deduce vizio di motivazione per essere stata erroneamente confermata la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Como, pari ad anni due di reclusione ed euro seicento di multa, in luogo di quella della Corte territoriale, che, in definitiva, aveva applicato al ricorrente la pena rideterminata di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa, non riformabile in peius. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso deve essere accolto perché fondato. 1.11 primo motivo non è consentito tenuto conto che la censura è priva di specifiche argomentazioni, rispetto al contenuto della motivazione, coerente e logica, oltre che conforme al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 2 n. 7 cod. pen. Peraltro si censura il travisamento della prova, vizio non consentito in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, senza che peraltro, si delinei la decisività del lamentato travisamento. 2.11 secondo motivo è fondato, posto che la Corte territoriale, in sede di rinvio, disposto dalla Corte di cassazione soltanto in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ha espressamente confermato la pronuncia di primo grado, pur dopo aver spiegato che la Corte d'appello con la sentenza annullata con rinvio, aveva già ridotto la pena irrogata all'imputato in quella di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa. Sicché fondato appare il lamentato errore, implicante la violazione del divieto di reformatio in peius, con conseguente necessità di rideterminare la pena nella misura già riconosciuta dal giudice di secondo grado. : 7.:p2/1 rislJ:_,r(r: DI ;), ii(14„);12/ _ 3. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'entità della pena, con determinazione di quella irrogata in anni uno mesi dieci di reclusione ed euro quattrocentomila di multa, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che determina in anni uno mesi dieci di reclusone ed euro quattrocento di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere e
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