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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 09103/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1622/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34586/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE DI APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell’8 febbraio 2022, il Tribunale di Marsala – per quanto qui di interesse – ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9103/2026 Roma, lì, 09/03/2026 Con sentenza pronunziata il 15 maggio 2024, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello già giudicato con la sentenza del Tribunale di Marsala del 7 marzo 2018 (irrevocabile il 23 aprile 2018) e rideterminando la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, «dopo aver divelto, con l'utilizzo di un attrezzo per tagliare il ferro (flex), uno dei portoni d’ingresso della ditta in fallimento “C.

R. Distribuzione”», si sarebbero impossessati «di diverso materiale elettrico custodito all'interno dei locali dell'azienda, sottraendolo al fallimento».

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.

Rappresenta che la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria «sulla scorta della mera convergenza di due dati»: alle ore 20.30 del 5 febbraio 2018 il sig. [OSCURATO:PERSONA], guardia giurata in servizio presso l’istituto di vigilanza “[OSCURATO:PERSONA]”, era intervenuto presso la sede della C.R.

Distribuzione in fallimento, constatando che erano «state tagliate le ante» per accedere al magazzino; successivamente, alle ore 00.30 del 6 febbraio 2018, una pattuglia dei Carabinieri aveva sottoposto a controllo una [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco, al cui interno venivano rinvenuti un flex marca Parkside, con disco inserito e rovinato, nonché materiale elettrico recante, in alcuni pezzi, la scritta “C.R.

Distribuzione”.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva «del requisito della molteplicità di indizi, avendo i giudici di merito ritenuto sufficientemente riscontrata l'ipotesi accusatoria sulla scorta dell'unico dato indiziario rappresentato dalla presenza di materiale elettrico rinvenuto all'intero della vettura [OSCURATO:PERSONA] riconducibile alla C.R.

Distribuzione».

La sentenza impugnata sarebbe «manifestamente viziata da difetto di motivazione poiché non sorretta da una valida piattaforma indiziaria dotata del carattere della gravità, precisione e concordanza, requisiti richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.».

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art.164 cod. pen.

Rappresenta che la sentenza impugnata ha esteso il beneficio della sospensione condizionale della pena al reato oggetto del presente procedimento, subordinandolo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Tale statuizione, secondo il ricorrente, sarebbe viziata poiché, nel caso in cui venga riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti già giudicati e quelli oggetto di nuovo processo, la pena complessiva deve essere considerata come derivante da un’unica condanna per reato continuato.

In tale ipotesi, la concessione della sospensione condizionale, trattandosi di prima applicazione, non comporterebbe obbligatoriamente la subordinazione all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, mentre, invece quello di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

L’unico motivo di ricorso, invero, è infondato.

Non risulta affatto vero che i giudici di merito abbiano ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria sulla scorta di un unico indizio, rappresentato dal rinvenimento del materiale elettrico all'intero della vettura.

I giudici di merito, infatti, facendo buon governo dei principi regolatori della prova indiziaria e dei criteri di congruità e logicità della motivazione, correttamente hanno tratto la prova della responsabilità penale degli imputati dai seguenti elementi: a distanza di tre ore e mezzo dalla perpetrazione di un furto di materiale elettrico nei locali della ditta C. R. Distribuzione, realizzato mediante il taglio delle ante della porta del magazzino, veniva notata dai Carabinieri una [OSCURATO:PERSONA], il cui conducente, all’intimazione dell’alt, invece di fermarsi accelerava, tentando la fuga; l’auto (a bordo della quale si trovavano il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) veniva bloccata solo dopo lungo inseguimento; a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti nella disponibilità degli imputati uno strumento atto al taglio (un Flex marca Parkside con la parte del disco inserito e molto rovinato) e svariato materiale elettrico recante il marchio CR Distribuzione; il curatore fallimentare riconosceva nel materiale rinvenuto nell’auto i beni sottratti poche ore prima dal magazzino.

Gli indizi, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono più di uno: il rinvenimento del materiale sottratto; la disponibilità di un attrezzo per tagliare il ferro, ossia il flex con la parte del disco inserito e molto rovinato; la condotta tenuta dagli imputati, che tentavano di darsi alla fuga.

Nel resto, le censure del ricorrente sono del tutto generiche e assertive; va solo rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcun effettivo travisamento di prova o vizio logico risultante dal testo della sentenza nell’individuazione e nella valutazione di tali indizi.

3. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.

L’unico motivo di ricorso è fondato.

Va, invero, rilevato che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra i fatti oggetto di due separati giudizi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, la pluralità di condanne «è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato» (cfr. Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352; Sez. 1, n. 5525 del 19/10/2023, Zanarini, n.m.).

La subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, conseguentemente, non è obbligatoria, ma, trattandosi sostanzialmente di prima applicazione del beneficio, risulta affidata alla discrezionalità del giudice e non può prescindere dalla non opposizione dell'imputato.

4. La sentenza impugnata, dunque, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], invece, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata in relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1622/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34586/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE DI APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell’8 febbraio 2022, il Tribunale di Marsala – per quanto qui di interesse – ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9103/2026 Roma, lì, 09/03/2026 Con sentenza pronunziata il 15 maggio 2024, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello già giudicato con la sentenza del Tribunale di Marsala del 7 marzo 2018 (irrevocabile il 23 aprile 2018) e rideterminando la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, «dopo aver divelto, con l'utilizzo di un attrezzo per tagliare il ferro (flex), uno dei portoni d’ingresso della ditta in fallimento “C. R. Distribuzione”», si sarebbero impossessati «di diverso materiale elettrico custodito all'interno dei locali dell'azienda, sottraendolo al fallimento». 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Rappresenta che la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria «sulla scorta della mera convergenza di due dati»: alle ore 20.30 del 5 febbraio 2018 il sig. [OSCURATO:PERSONA], guardia giurata in servizio presso l’istituto di vigilanza “[OSCURATO:PERSONA]”, era intervenuto presso la sede della C.R. Distribuzione in fallimento, constatando che erano «state tagliate le ante» per accedere al magazzino; successivamente, alle ore 00.30 del 6 febbraio 2018, una pattuglia dei Carabinieri aveva sottoposto a controllo una [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco, al cui interno venivano rinvenuti un flex marca Parkside, con disco inserito e rovinato, nonché materiale elettrico recante, in alcuni pezzi, la scritta “C.R. Distribuzione”. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva «del requisito della molteplicità di indizi, avendo i giudici di merito ritenuto sufficientemente riscontrata l'ipotesi accusatoria sulla scorta dell'unico dato indiziario rappresentato dalla presenza di materiale elettrico rinvenuto all'intero della vettura [OSCURATO:PERSONA] riconducibile alla C.R. Distribuzione». La sentenza impugnata sarebbe «manifestamente viziata da difetto di motivazione poiché non sorretta da una valida piattaforma indiziaria dotata del carattere della gravità, precisione e concordanza, requisiti richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art.164 cod. pen. Rappresenta che la sentenza impugnata ha esteso il beneficio della sospensione condizionale della pena al reato oggetto del presente procedimento, subordinandolo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Tale statuizione, secondo il ricorrente, sarebbe viziata poiché, nel caso in cui venga riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti già giudicati e quelli oggetto di nuovo processo, la pena complessiva deve essere considerata come derivante da un’unica condanna per reato continuato. In tale ipotesi, la concessione della sospensione condizionale, trattandosi di prima applicazione, non comporterebbe obbligatoriamente la subordinazione all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, mentre, invece quello di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. L’unico motivo di ricorso, invero, è infondato. Non risulta affatto vero che i giudici di merito abbiano ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria sulla scorta di un unico indizio, rappresentato dal rinvenimento del materiale elettrico all'intero della vettura. I giudici di merito, infatti, facendo buon governo dei principi regolatori della prova indiziaria e dei criteri di congruità e logicità della motivazione, correttamente hanno tratto la prova della responsabilità penale degli imputati dai seguenti elementi: a distanza di tre ore e mezzo dalla perpetrazione di un furto di materiale elettrico nei locali della ditta C. R. Distribuzione, realizzato mediante il taglio delle ante della porta del magazzino, veniva notata dai Carabinieri una [OSCURATO:PERSONA], il cui conducente, all’intimazione dell’alt, invece di fermarsi accelerava, tentando la fuga; l’auto (a bordo della quale si trovavano il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]) veniva bloccata solo dopo lungo inseguimento; a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti nella disponibilità degli imputati uno strumento atto al taglio (un Flex marca Parkside con la parte del disco inserito e molto rovinato) e svariato materiale elettrico recante il marchio CR Distribuzione; il curatore fallimentare riconosceva nel materiale rinvenuto nell’auto i beni sottratti poche ore prima dal magazzino. Gli indizi, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono più di uno: il rinvenimento del materiale sottratto; la disponibilità di un attrezzo per tagliare il ferro, ossia il flex con la parte del disco inserito e molto rovinato; la condotta tenuta dagli imputati, che tentavano di darsi alla fuga. Nel resto, le censure del ricorrente sono del tutto generiche e assertive; va solo rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcun effettivo travisamento di prova o vizio logico risultante dal testo della sentenza nell’individuazione e nella valutazione di tali indizi. 3. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. Va, invero, rilevato che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra i fatti oggetto di due separati giudizi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, la pluralità di condanne «è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato» (cfr. Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352; Sez. 1, n. 5525 del 19/10/2023, Zanarini, n.m.). La subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, conseguentemente, non è obbligatoria, ma, trattandosi sostanzialmente di prima applicazione del beneficio, risulta affidata alla discrezionalità del giudice e non può prescindere dalla non opposizione dell'imputato. 4. La sentenza impugnata, dunque, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], invece, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata in relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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