CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 12643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7945-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ed [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 32 , nello Ric. 2020n. 7945sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 2 - studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e dife nde in unione di delega con gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1107/2019della CORTE D'APPELLO di GENOVA , depositatail 17/ 07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Conatto di citazione ritualmente notificato il [OSCURATO:PERSONA] XI evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Imperia, invocandone la condanna al rilascio di un terreno abusivamente occupato, alla demolizione della baracca sullo stesso eretta senza autorizzazione della proprietà ed al risarcimento del danno. Si costituiva in Nardella, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione del fondo. Con sentenza n.603 /201 5 il Tribunale accoglieva la domanda principale. Con la sentenza impugnata, n. 1107/2019, la Corte di Appello di Genovariformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda principale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unicomotivo. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] XI. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 7945sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 3 - Con l’unicomotivo, il ricorrent e lamenta l a violazione dell’ art. 11 2 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione, che era stata ritualmente riproposta in secondo grado mediante apposito motivo di impugnazione. La censura èfondata. La sentenza impugnata dà atto che il Verardi, risultato soccombente in prime cure, aveva impugnato la decisione del Tribunale, invocando sia il rigetto della domanda principale di rivendicazione che era stata proposta, in via principale, dal [OSCURATO:PERSONA], che l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale di usucapione dell’area controversa (cfr. pag. 2 della sentenza). La Corte di Appello, tuttavia, ha esaminato solo la prima delle due doglianze, accogliendola,sul presupposto che il Sem inario Vescovile non avesse provato la proprietà dell’area oggetto della domanda di rivendicazione. Non ha, tuttavia, esaminato in alcun modo la domanda riconvenzionale di usucapioneche il Verardi aveva riproposto. Il ricorso va dunque accolto, con conseg uente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Genova , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d