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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 24177/2022

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36809/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -Controricorrente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione a decreto di liquidazione del compenso dovuto per l’attività svolta dagli [OSCURATO:PERSONA] Nappi, nell’ambito di un procedimento penale.

Il Tribunale di Napoli rigettò l’opposizione.

Avverso il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione ilsolo d ott. [OSCURATO:PERSONA].

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata parte del procedimento di opposizione, non risulta evocata in questa sede.

In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. È preliminare all’esame del ricorso il rilievo della nullità dell’ordinanza e dell’intero procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

2. Nel giudizio diopposizione al decreto di liquidazione del compenso alcustode di beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali compreso il pubblico ministero, e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso.

2.1. Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l’ inammissibilità del ricorso, dato che il suo deposito realizza la editio actionis necessaria all’incardinamento della seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice (Cass. Civ., 18/06/2020, n.11795; Cass. Civ. n. 24786/2010;Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1 3784 del 02/05/2022 Rv. 664914).

2.2. La violazione delle norme sullitisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, il procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez.

II, 30/03/2006, n. 7528);

3. Si è anche affermato, con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, che, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell’ art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all’ indagato o all’imputato (Cass. Civ. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9102; v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2176 del 2013).

4. Nel caso di specie, risulta che il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva conferito al dott. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di custod i ed amministratori giudiziari, giusto provvedimento di sequestro preventivo del complesso aziendale, delle quote e del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA].

4.1. Ne consegue che, in caso di condanna la pronuncia potrebbe avere riflessi nei confronti degli imputati o, in generale nei confronti degli altri soggetti a carico deiquali è posto l’obbligo di corrispondere il compensoin via definitiva.

4.2. L’opposizione è stata quindi erroneamente notificata soltanto al Ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, litisconsorti necessari.

5. L’ordinanza impugnata va, pertanto , cassata e va dichiarata la nullità dell’intero procedimento svoltosi innanzi al Giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio (previa verifica dell a cessazione del segreto sugli atti di indagine) eregolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. dichiara la nullità dell’intero procedimento , cassa l ’ordinanza impugnata con rinvi o al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, regolerà anche le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36809/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -Controricorrente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione a decreto di liquidazione del compenso dovuto per l’attività svolta dagli [OSCURATO:PERSONA] Nappi, nell’ambito di un procedimento penale. Il Tribunale di Napoli rigettò l’opposizione. Avverso il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione ilsolo d ott. [OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata parte del procedimento di opposizione, non risulta evocata in questa sede. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare all’esame del ricorso il rilievo della nullità dell’ordinanza e dell’intero procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. 2. Nel giudizio diopposizione al decreto di liquidazione del compenso alcustode di beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali compreso il pubblico ministero, e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso. 2.1. Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l’ inammissibilità del ricorso, dato che il suo deposito realizza la editio actionis necessaria all’incardinamento della seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice (Cass. Civ., 18/06/2020, n.11795; Cass. Civ. n. 24786/2010;Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1 3784 del 02/05/2022 Rv. 664914). 2.2. La violazione delle norme sullitisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, il procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n. 7528); 3. Si è anche affermato, con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, che, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell’ art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all’ indagato o all’imputato (Cass. Civ. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9102; v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2176 del 2013). 4. Nel caso di specie, risulta che il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva conferito al dott. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di custod i ed amministratori giudiziari, giusto provvedimento di sequestro preventivo del complesso aziendale, delle quote e del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1. Ne consegue che, in caso di condanna la pronuncia potrebbe avere riflessi nei confronti degli imputati o, in generale nei confronti degli altri soggetti a carico deiquali è posto l’obbligo di corrispondere il compensoin via definitiva. 4.2. L’opposizione è stata quindi erroneamente notificata soltanto al Ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, litisconsorti necessari. 5. L’ordinanza impugnata va, pertanto , cassata e va dichiarata la nullità dell’intero procedimento svoltosi innanzi al Giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio (previa verifica dell a cessazione del segreto sugli atti di indagine) eregolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. dichiara la nullità dell’intero procedimento , cassa l ’ordinanza impugnata con rinvi o al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, regolerà anche le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma nella Camera
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