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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44334/2021

Testo disponibile della fonte

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 26.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che, in data 12.6.2014, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, per l'appunto, [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto loro ascritto al capo A) della rubrica e li aveva condannati alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e, ai sensi degli artt. 521, 531 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati quanti agli altri fatti di reato loro ascritti poiché, nel frattempo, ormai estinti per intervenuta prescrizione;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 nullità della sentenza per violazione di legge rilevando ed eccependo, in particolare, la violazione dei criteri legali di interpretazione della prova indiziaria.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass.

SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54.681, Zahir).

Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma ritenendone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass.

SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]— ria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 26.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che, in data 12.6.2014, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, per l'appunto, [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto loro ascritto al capo A) della rubrica e li aveva condannati alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e, ai sensi degli artt. 521, 531 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati quanti agli altri fatti di reato loro ascritti poiché, nel frattempo, ormai estinti per intervenuta prescrizione; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 nullità della sentenza per violazione di legge rilevando ed eccependo, in particolare, la violazione dei criteri legali di interpretazione della prova indiziaria. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54.681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma ritenendone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]— ria
Sentenza Cassazione n. 44334/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris