CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 45667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04DM941) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la sentenza del 6 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Genova aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di uno strumento atto ad offendere e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva reiterata infraquinquennale e all'aggravante contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza invece che di prevalenza, è manifestamente infondato ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., ai sensi del quale nei casi di recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]