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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26995/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27155/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Padova, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 71 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Sacco, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 155/2020 depositata il 14 febbraio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Ici - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento per omesso versamento dell’Ici per l’annualità 2011 (n. 291/2016 prot. 46848), da versare in favore del comune di [OSCURATO:PERSONA] di Sacco (d’ora in poi controricorrente), emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente); - la CTP accoglieva il ricorso; - la CTR, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento determinando il valore imponibile in € 490.157, in luogo di quello accertato di € 497.168, fondando la propria decisione sulla base delle seguenti ragioni: • il comune ha dato prova dell’ iter seguito per la determinazione del valore del bene oggetto del giudizio: mediante l’utilizzo della banca dati dell’Agenzia delle Entrate, ha confrontato il valore accertato con i valori risultanti dagli atti di compravendita di terreni avvenuti nella zona per beni similari, precisando che il valore accertato rientra nella media di quanto dichiarato dalle parti contraenti; la prova è stata fornita con la citazione degli estremi degli atti cui ha fatto riferimento; • dagli atti di compravendita citati emerge che il valore accertato è coerente con i valori medi di mercato praticati nella zona; • dalle tabelle riportate nell’ atto di appello, il comune ha dimostrato il valore di € 113,99 per mc, determinato in relazione ad altri trasferimenti; ne consegue la riduzione del valore imponibile complessivo in € 490.157, in luogo di quello accertato pari a € 497.168; - la ricorrente pr opone ricorso fondato su cinque motivi, il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Contesta la natura apodittica della decisione fondata sulla mera elencazione degli estremi di (supposte) compravendite di aree simili.

Nella specie, ad avviso della ricorrente, la comparazione è avvenuta tra beni non assimilabili, in quanto, non solo, le aree di proprietà della ricorrente erano ancora da urbanizzare, mentre quelle comparate erano già urbanizzate, ma, inoltre, le aree oggetto di causa non erano neppure urbanizzabili, in quanto classificate come «zona umida», destinate a rimanere quindi area verde inedificabile.

2. Il primo motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] intende infatti, dare seguito al consolidato indirizzo di legittimità secondo cui in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, n. 7090/2022, Rv. 664120 - 01).

Nello stesso senso è stato in precedenza affermato che il sindacato di legittimità, così circoscritto, è individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 3, n. 23940/2017, Rv. 645828 –01, Sez. 6 -3, n. 22598/2018, Rv. 650880 - 01).

Nel caso di specie la lamentata carenza di motivazione non sussiste, in quanto nella sentenza, sia pure sinteticamente, sono chiaramente esplicitate le ragioni del decidere, né emergono aspetti di contraddittorietà o di mancanza di incomprensibilità, peraltro, neanche lamentati.

È da ritenere, pertanto, che la sentenza abbia soddisfatto il rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., come postulato dalla giurisprudenza ora richiamata.

L’intera motivazione ruota, infatti, sulla congruità del metodo di determinazione del valore dell’area oggetto del giudizio, in quanto, oltre ad essere stata fornita la prova del calcolo, il valore è stato confrontato con quelli risultanti da atti di compravendita di terreni avvenuti nella zona.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2967 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza fondato la decisione su circostanze solo dichiarate, ma non provate.

4. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero che gli atti di compravendita, soltanto citati dal comune, si riferiscono tutti ad aree urbanizzate e di dimensioni di molto inferiori a quelli della ricorrente.

5. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.

Si duole che la sentenza impugnata nella determinazione del valore del bene, in spregio al dettato normativo, non abbia tenuto conto delle caratteristiche dell’area, la quale non è trasformabile, ma si limita a generare un credito edilizio da spendere in un’area contermine, ovi si trovi un accordo con i proprietari limitrofi.

Contesta, di conseguenza, il metodo di calcolo utilizzato.

6. I motivi secondo e quarto sono inammissibili e, stante la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente trattati. [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, ribadire il consolidato principio di legittimità secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 3, n. 26769/2018, Rv. 650892 -01).

Nel caso in esame la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano ritenuto erroneamente provati i fatti.

Nel giudizio entrambe le parti hanno prodotto perizie e la sentenza, concludendo per la congruità del metodo di calcolo per giungere alla determinazione del valore dell’area, ha fatto riferimento all’atto di accertamento, alle tabelle contenute nell’atto di appello, alla relazione tecnica dell’odierno controricorrente e ai valori reperiti negli atti di compravendita di terreni limitrofi.

La motivazione impugnata, dunque, è il risultato di una scelta tra gli strumenti probatori offerti dalle parti, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ, come chiarito dalla giurisprudenza ora richiamata.

Con riferimento alle censure fondate sulle caratteristiche dell’area, oggetto del giudizio il controricorrente ha, inoltre, chiaramente tenuto conto delle stesse (v. pag. 16 e 17 del controricorso), laddove ha illustrato che nel metodo di calcolo si è considerato che l’area è oggetto di perequazione urbanistica e, dunque, pur essendo inedificabile, esprime una propria potenzialità edificatoria e ciò è stato oggetto di apprezzamento del giudice del merito.

Tali doglianze, pertanto, sono inammissibili.

7. Il terzo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

È inammissibile, in quanto non chiarisce perché la circostanza che i contratti di compravendita citati nella relazione tecnica, riferiti ad aree urbanizzate e di dimensioni inferiori, costituisca un fatto decisivo ai fini del decidere.

Ciò, tenuto anche conto di quanto appena esposto sulla pluralità degli elementi posti a base della decisione impugnata.

E’, inoltre, infondato, in quanto, proprio quel valore medio risultante dagli atti riferiti alle aree urbanizzate, tratto dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate è stato il motivo per il quale i giudici di appello hanno accolto parzialmente l’impugnazione dell’odierno controricorrente.

Il valore medio, infatti, è stato ottenuto con la decurtazione degli oneri di urbanizzazione e ciò si evince chiaramente dalla pag. 1 della sentenza, terzultimo capoverso dalla fine. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, inoltre, che nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale (Cass. Sez. 5, n. 3104/2021, Rv. 660644 -02).

8. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Contesta la mancata valorizzazione nella sentenza impugnata di elementi di fatto addotti dalla stessa ricorrente volti a dimostrare l’erroneità della determinazione del valore effettuata, quali, tra gli altri, l’atto di compravendita della stessa area; una relazione tecnica di parte; la circostanza che i comuni limitrofi, facenti parte del medesimo piano di assetto del territorio abbiano tutti attribuito alle aree C2 valori simili a quelli indicati dalla ricorrente.

8.1. Il motivo è ina mmissibile, in quanto attraverso di esso la ricorrente intende indurre il giudice di legittimità ad una revisione istruttoria preclusa in questa sede. 9.Segue il rigetto del ricorso .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 2500 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27155/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Padova, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 71 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Sacco, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 155/2020 depositata il 14 febbraio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Ici - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento per omesso versamento dell’Ici per l’annualità 2011 (n. 291/2016 prot. 46848), da versare in favore del comune di [OSCURATO:PERSONA] di Sacco (d’ora in poi controricorrente), emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente); - la CTP accoglieva il ricorso; - la CTR, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento determinando il valore imponibile in € 490.157, in luogo di quello accertato di € 497.168, fondando la propria decisione sulla base delle seguenti ragioni: • il comune ha dato prova dell’ iter seguito per la determinazione del valore del bene oggetto del giudizio: mediante l’utilizzo della banca dati dell’Agenzia delle Entrate, ha confrontato il valore accertato con i valori risultanti dagli atti di compravendita di terreni avvenuti nella zona per beni similari, precisando che il valore accertato rientra nella media di quanto dichiarato dalle parti contraenti; la prova è stata fornita con la citazione degli estremi degli atti cui ha fatto riferimento; • dagli atti di compravendita citati emerge che il valore accertato è coerente con i valori medi di mercato praticati nella zona; • dalle tabelle riportate nell’ atto di appello, il comune ha dimostrato il valore di € 113,99 per mc, determinato in relazione ad altri trasferimenti; ne consegue la riduzione del valore imponibile complessivo in € 490.157, in luogo di quello accertato pari a € 497.168; - la ricorrente pr opone ricorso fondato su cinque motivi, il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. Contesta la natura apodittica della decisione fondata sulla mera elencazione degli estremi di (supposte) compravendite di aree simili. Nella specie, ad avviso della ricorrente, la comparazione è avvenuta tra beni non assimilabili, in quanto, non solo, le aree di proprietà della ricorrente erano ancora da urbanizzare, mentre quelle comparate erano già urbanizzate, ma, inoltre, le aree oggetto di causa non erano neppure urbanizzabili, in quanto classificate come «zona umida», destinate a rimanere quindi area verde inedificabile. 2. Il primo motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] intende infatti, dare seguito al consolidato indirizzo di legittimità secondo cui in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, n. 7090/2022, Rv. 664120 - 01). Nello stesso senso è stato in precedenza affermato che il sindacato di legittimità, così circoscritto, è individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 3, n. 23940/2017, Rv. 645828 –01, Sez. 6 -3, n. 22598/2018, Rv. 650880 - 01). Nel caso di specie la lamentata carenza di motivazione non sussiste, in quanto nella sentenza, sia pure sinteticamente, sono chiaramente esplicitate le ragioni del decidere, né emergono aspetti di contraddittorietà o di mancanza di incomprensibilità, peraltro, neanche lamentati. È da ritenere, pertanto, che la sentenza abbia soddisfatto il rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., come postulato dalla giurisprudenza ora richiamata. L’intera motivazione ruota, infatti, sulla congruità del metodo di determinazione del valore dell’area oggetto del giudizio, in quanto, oltre ad essere stata fornita la prova del calcolo, il valore è stato confrontato con quelli risultanti da atti di compravendita di terreni avvenuti nella zona. 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2967 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza fondato la decisione su circostanze solo dichiarate, ma non provate. 4. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero che gli atti di compravendita, soltanto citati dal comune, si riferiscono tutti ad aree urbanizzate e di dimensioni di molto inferiori a quelli della ricorrente. 5. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Si duole che la sentenza impugnata nella determinazione del valore del bene, in spregio al dettato normativo, non abbia tenuto conto delle caratteristiche dell’area, la quale non è trasformabile, ma si limita a generare un credito edilizio da spendere in un’area contermine, ovi si trovi un accordo con i proprietari limitrofi. Contesta, di conseguenza, il metodo di calcolo utilizzato. 6. I motivi secondo e quarto sono inammissibili e, stante la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente trattati. [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, ribadire il consolidato principio di legittimità secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 3, n. 26769/2018, Rv. 650892 -01). Nel caso in esame la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano ritenuto erroneamente provati i fatti. Nel giudizio entrambe le parti hanno prodotto perizie e la sentenza, concludendo per la congruità del metodo di calcolo per giungere alla determinazione del valore dell’area, ha fatto riferimento all’atto di accertamento, alle tabelle contenute nell’atto di appello, alla relazione tecnica dell’odierno controricorrente e ai valori reperiti negli atti di compravendita di terreni limitrofi. La motivazione impugnata, dunque, è il risultato di una scelta tra gli strumenti probatori offerti dalle parti, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ, come chiarito dalla giurisprudenza ora richiamata. Con riferimento alle censure fondate sulle caratteristiche dell’area, oggetto del giudizio il controricorrente ha, inoltre, chiaramente tenuto conto delle stesse (v. pag. 16 e 17 del controricorso), laddove ha illustrato che nel metodo di calcolo si è considerato che l’area è oggetto di perequazione urbanistica e, dunque, pur essendo inedificabile, esprime una propria potenzialità edificatoria e ciò è stato oggetto di apprezzamento del giudice del merito. Tali doglianze, pertanto, sono inammissibili. 7. Il terzo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. È inammissibile, in quanto non chiarisce perché la circostanza che i contratti di compravendita citati nella relazione tecnica, riferiti ad aree urbanizzate e di dimensioni inferiori, costituisca un fatto decisivo ai fini del decidere. Ciò, tenuto anche conto di quanto appena esposto sulla pluralità degli elementi posti a base della decisione impugnata. E’, inoltre, infondato, in quanto, proprio quel valore medio risultante dagli atti riferiti alle aree urbanizzate, tratto dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate è stato il motivo per il quale i giudici di appello hanno accolto parzialmente l’impugnazione dell’odierno controricorrente. Il valore medio, infatti, è stato ottenuto con la decurtazione degli oneri di urbanizzazione e ciò si evince chiaramente dalla pag. 1 della sentenza, terzultimo capoverso dalla fine. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, inoltre, che nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale (Cass. Sez. 5, n. 3104/2021, Rv. 660644 -02). 8. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Contesta la mancata valorizzazione nella sentenza impugnata di elementi di fatto addotti dalla stessa ricorrente volti a dimostrare l’erroneità della determinazione del valore effettuata, quali, tra gli altri, l’atto di compravendita della stessa area; una relazione tecnica di parte; la circostanza che i comuni limitrofi, facenti parte del medesimo piano di assetto del territorio abbiano tutti attribuito alle aree C2 valori simili a quelli indicati dalla ricorrente. 8.1. Il motivo è ina mmissibile, in quanto attraverso di esso la ricorrente intende indurre il giudice di legittimità ad una revisione istruttoria preclusa in questa sede. 9.Segue il rigetto del ricorso . Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 2500 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
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