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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45339/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 14/06/2022 del TRIBUNALE di SCIACCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, stante l'intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - senza giustificato motivo - un coltello lungo sedici centimetri, con lama a punta della lunghezza di sette centimetri e, per l'effetto, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al terzo comma della succitata norma, lo ha condannato alla pena di euro mille di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

1.1. Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva sussunta nella pronuncia di merito, i Carabinieri della stazione di Poggioreale - durante un servizio di perlustrazione del territorio - effettuarono il controllo di una [OSCURATO:PERSONA], alla cui guida si trovava, al momento, l'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] e a bordo della quale viaggiava anche l'odierno ricorrente.

Effettuata una perquisizione personale, i militari rinvennero - per quanto ora di interesse - il coltello sopra descritto, che Sciacca deteneva all'interno della tasca del giubbotto.

1.2. Quanto alla ragione sottesa alla conduzione di tale arnese, l'imputato affermò di svolgere l'attività di allevatore di pecore; sostenne, quindi, di essere solito adoperarlo per effettuare la pulizia degli animali.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, vengono denunciati il travisamento della prova e l'erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui il Giudice di merito non ha considerato esaustive le giustificazioni immediatamente fornite dall'imputato.

Questi ha ben spiegato, infatti, le ragioni poste a fondamento del porto del coltello, dipanando una tesi a discolpa che è risultata confermata, sostanzialmente, anche dalla testimonianza resa dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante.

Vi è stata, però, una fallace applicazione della legge penale ad opera del giudicante, posto che - dell'ipotizzato modello legale - non sussisteva alcuno dei presupposti costitutivi.

E infatti, l'imputato ha come detto fornito valide giustificazioni; viepiù, è evidente come tale strumento non potesse essere utilizzato al fine di recare offesa alla persona.2.2.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta la mancanza di motivazione - nella sentenza impugnata - in ordine alla invocata applicazione dell'istituto della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in ragione dell'intervenuta estinzione del contestato reato per prescrizione.

Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza ha chiarito come - al momento del controllo - il ricorrente non indossasse abiti da lavoro; ciò vale a rendere radicalmente inattendibile la spiegazione fornita, circa l'esigenza lavorativa asseritamente atta a giustificare del porto del coltello.

Del resto, il rinvenimento è avvenuto all'interno di una stazdone di servizio, ossia in un luogo potenzialmente idoneo all'uso dello strumento a fini eteroaggressivi.

La sentenza impugnata non contiene, invece, alcuna motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen.

Risulta maturata, però, la prescrizione quinquennale, risalendo il fatto al 12/01/2018.

4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, richiamandosi alle già formulate doglianze e domandando l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.

2. Con riferimento alla prima doglianza, a mezzo della quale il ricorrente lamenta l'errore nel quale il Tribunale sarebbe incorso, nel valutare inconsistente la giustificazione fornita dal prevenuto circa il possesso del coltello, rileva il Collegio che - nella motivazione della sentenza impugnata - risultano ben esposte le ragioni poste a fondamento di tale convincimento.

Esibendo dunque un apparato motivazionale esaustivo, lineare e del tutto coerente con i canoni della logica e con i principi di diritto ripetutamente enucleati in sede di legittimità, il Tribunale di Sciacca ha valorizzato la dichiarazione resa dal teste di p.g.; quest'ultimo ha affermato, infatti, come l'imputato - al momento del controllo - vestisse dei normali abiti civili e non abiti da lavoro.

Ciò rende chiara - ad avviso del Giudice di merito - la fragilità della spiegazione fornita a discolpa.

Pur a voler ammettere che, come pure sostenuto, l'imputato non abbia avuto il tempo sufficiente per cambiarsi d'abito una volta terminato il lavoro, ciò comunque non potrebbe valere a giustificare il porto del coltello.

Tali considerazioni svolte dal Tribunale dimostrano - con tutta evidenza - come il porto del coltello fosse privo di giustificazione, non potendo assumere alcuna valenza, in senso positivamente apprezzabile, l'asserita dimenticanza da parte dell'agente, la quale inerisce chiaramente al versante soggettivo del fatto contravvenzionale e non a quello oggettivo, relativo agli elementi negativi rispetto al fatto tipico, quale è il "giustificato motivo".

Congrua e giuridicamente ineccepibile si appalesa anche la motivazione della sentenza impugnata, circa il dedotto profilo della destinazione dell'arma al compimento di atti eteroaggressivi.

Trattasi dì profilo estraneo alla struttura del contestato paradigma normativo, che ha riguardo, invece, al solo versante della offensività in astratto della condotta.

Il motivo deve reputarsi, in definitiva, inammissibile in quanto aspecifico e confutativo.

Giova infine precisare come i numerosi periodi di sospensione del corso della prescrizione, dettagliatamente indicati nella motivazione della sentenza impugnata, valgano a rendere non ancora spirato il relativo termine e, dunque, ancora non estinta la contravvenzione per la quale si procede.

3. Appare invece meritevole di accoglimento la seconda censura, attinente alla omessa motivazione in ordine alla invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Trattasi di istituto la cui applicazione è stata ritualmente invocata dalla difesa dell'imputato, in sede di conclusioni, tanto che risulta espressamente riportata nella sentenza impugnata, laddove si trovano sintetizzate le conclusioni formulate dalle parti; il Giudice di merito, però, omette di confrontarsi con tale richiesta.

Deve sul punto rammentarsi che ricorre il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sia in presenza di una carenza grafica della stessa, sia allorquando le argomentazioni addotte dal giudice, a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento, appaiano prive della necessaria completezza, se rapportate a specifiche doglianze prospettate dalla difesa e connotate in termini di decisività (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763).

Nel caso di specie ricorre una mancanza, anche grafica, di dialogo con la specifica richiesta difensiva.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si procederà all'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al profilo dedotto con il secondo motivo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sciacca in diversa composizione fisica.

Il ricorso sarà dichiarato inammissibile quanto al resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sciacca, in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 14/06/2022 del TRIBUNALE di SCIACCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, stante l'intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - senza giustificato motivo - un coltello lungo sedici centimetri, con lama a punta della lunghezza di sette centimetri e, per l'effetto, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al terzo comma della succitata norma, lo ha condannato alla pena di euro mille di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 1.1. Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva sussunta nella pronuncia di merito, i Carabinieri della stazione di Poggioreale - durante un servizio di perlustrazione del territorio - effettuarono il controllo di una [OSCURATO:PERSONA], alla cui guida si trovava, al momento, l'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] e a bordo della quale viaggiava anche l'odierno ricorrente. Effettuata una perquisizione personale, i militari rinvennero - per quanto ora di interesse - il coltello sopra descritto, che Sciacca deteneva all'interno della tasca del giubbotto. 1.2. Quanto alla ragione sottesa alla conduzione di tale arnese, l'imputato affermò di svolgere l'attività di allevatore di pecore; sostenne, quindi, di essere solito adoperarlo per effettuare la pulizia degli animali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, vengono denunciati il travisamento della prova e l'erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui il Giudice di merito non ha considerato esaustive le giustificazioni immediatamente fornite dall'imputato. Questi ha ben spiegato, infatti, le ragioni poste a fondamento del porto del coltello, dipanando una tesi a discolpa che è risultata confermata, sostanzialmente, anche dalla testimonianza resa dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante. Vi è stata, però, una fallace applicazione della legge penale ad opera del giudicante, posto che - dell'ipotizzato modello legale - non sussisteva alcuno dei presupposti costitutivi. E infatti, l'imputato ha come detto fornito valide giustificazioni; viepiù, è evidente come tale strumento non potesse essere utilizzato al fine di recare offesa alla persona.2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la mancanza di motivazione - nella sentenza impugnata - in ordine alla invocata applicazione dell'istituto della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in ragione dell'intervenuta estinzione del contestato reato per prescrizione. Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza ha chiarito come - al momento del controllo - il ricorrente non indossasse abiti da lavoro; ciò vale a rendere radicalmente inattendibile la spiegazione fornita, circa l'esigenza lavorativa asseritamente atta a giustificare del porto del coltello. Del resto, il rinvenimento è avvenuto all'interno di una stazdone di servizio, ossia in un luogo potenzialmente idoneo all'uso dello strumento a fini eteroaggressivi. La sentenza impugnata non contiene, invece, alcuna motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. Risulta maturata, però, la prescrizione quinquennale, risalendo il fatto al 12/01/2018. 4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, richiamandosi alle già formulate doglianze e domandando l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. 2. Con riferimento alla prima doglianza, a mezzo della quale il ricorrente lamenta l'errore nel quale il Tribunale sarebbe incorso, nel valutare inconsistente la giustificazione fornita dal prevenuto circa il possesso del coltello, rileva il Collegio che - nella motivazione della sentenza impugnata - risultano ben esposte le ragioni poste a fondamento di tale convincimento. Esibendo dunque un apparato motivazionale esaustivo, lineare e del tutto coerente con i canoni della logica e con i principi di diritto ripetutamente enucleati in sede di legittimità, il Tribunale di Sciacca ha valorizzato la dichiarazione resa dal teste di p.g.; quest'ultimo ha affermato, infatti, come l'imputato - al momento del controllo - vestisse dei normali abiti civili e non abiti da lavoro. Ciò rende chiara - ad avviso del Giudice di merito - la fragilità della spiegazione fornita a discolpa. Pur a voler ammettere che, come pure sostenuto, l'imputato non abbia avuto il tempo sufficiente per cambiarsi d'abito una volta terminato il lavoro, ciò comunque non potrebbe valere a giustificare il porto del coltello. Tali considerazioni svolte dal Tribunale dimostrano - con tutta evidenza - come il porto del coltello fosse privo di giustificazione, non potendo assumere alcuna valenza, in senso positivamente apprezzabile, l'asserita dimenticanza da parte dell'agente, la quale inerisce chiaramente al versante soggettivo del fatto contravvenzionale e non a quello oggettivo, relativo agli elementi negativi rispetto al fatto tipico, quale è il "giustificato motivo". Congrua e giuridicamente ineccepibile si appalesa anche la motivazione della sentenza impugnata, circa il dedotto profilo della destinazione dell'arma al compimento di atti eteroaggressivi. Trattasi dì profilo estraneo alla struttura del contestato paradigma normativo, che ha riguardo, invece, al solo versante della offensività in astratto della condotta. Il motivo deve reputarsi, in definitiva, inammissibile in quanto aspecifico e confutativo. Giova infine precisare come i numerosi periodi di sospensione del corso della prescrizione, dettagliatamente indicati nella motivazione della sentenza impugnata, valgano a rendere non ancora spirato il relativo termine e, dunque, ancora non estinta la contravvenzione per la quale si procede. 3. Appare invece meritevole di accoglimento la seconda censura, attinente alla omessa motivazione in ordine alla invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Trattasi di istituto la cui applicazione è stata ritualmente invocata dalla difesa dell'imputato, in sede di conclusioni, tanto che risulta espressamente riportata nella sentenza impugnata, laddove si trovano sintetizzate le conclusioni formulate dalle parti; il Giudice di merito, però, omette di confrontarsi con tale richiesta. Deve sul punto rammentarsi che ricorre il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sia in presenza di una carenza grafica della stessa, sia allorquando le argomentazioni addotte dal giudice, a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento, appaiano prive della necessaria completezza, se rapportate a specifiche doglianze prospettate dalla difesa e connotate in termini di decisività (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). Nel caso di specie ricorre una mancanza, anche grafica, di dialogo con la specifica richiesta difensiva. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si procederà all'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al profilo dedotto con il secondo motivo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sciacca in diversa composizione fisica. Il ricorso sarà dichiarato inammissibile quanto al resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sciacca, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibil
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