CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24583/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla V ia Panoramica dello Stretto, Vill. S. Agata(C.F.: CRO NNN74H 53F158C), nella qualità di erede della madre [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale a margine del ricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FNN GNN49S16 F158E) ed elettivamente domiciliata in Messina, pressolo studio di quest'ultimo, alla Via S. Cecilia is. 116, n. 82; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso accertamento recupero a tassazione quota partecipazione in s.r.l. – Mancata allegazione del p.v.c. -avverso la sentenza n. 1444/16/2021emessa dalla CTR della Sicilia – Sez. Staccata di Messina -il 15/ 02 /20 21 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta, socia al 99% della “[OSCURATO:PERSONA] il detective s.a.s.”), proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso un avviso di accertamento con il quale era stato recuperato a tassazione un determinato importo quale quota di partecipazione alla “[OSCURATO:PERSONA] il detective s.r.l.” (già “[OSCURATO:PERSONA] il detective s.a.s.”), stante l’omessa presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, rilevando che l’avviso di accertamento era stato sottoscritto da un soggetto delegato e che l’Ufficio non aveva prodotto l’apposita delega. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Sicilia accoglieva il gravame, evidenziando, da un lato, che non era previsto l’obbligo di allegazione della delega e del pvc e, comunque, che l’omessa allegazione non era sanzionata con la nullità dell’atto e, dall’altro lato, che i ricavi erano stati rilevati dal bilancio di esercizio per l’intero anno 2007, detraendo quelli della società trasformata ed ottenendo così i ricavi di competenza della società trasformanda, da cui erano stati depurati i costi e le spese di competenza del primo periodo d’imposta. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la mancata allegazione all’avviso del pvc della Guardia di Finanza le aveva precluso la possibilità di svolgere un’adeguata attività difensiva. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000,42 dPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR omesso di considerare che la mancata allegazione del pvc all’avviso di accertamento notificato le aveva causato un pregiudizio irreparabile per non aver avuto modo di verificare l’operato dell’ente impositore. 3. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati. E’ vero, infatti, che l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche a quelli cui si riferisce il processo verbale di constatazione i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva (Sez. 5, Ordinanza n. 20428 del 28/09/2020), e che, nel caso di specie, secondo quanto dedotto dalla ricorrente (cfr. pag. 12 del ricorso), del pvc si faceva cenno nella motivazione dell’atto (per quanto, in palese violazione del principio di autosufficienza, la medesima abbia omesso di trascrivere il contenuto dell’avviso di accertamento). Tuttavia è altresì vero che, in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio (e, per lui, i suoi eredi), ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. In applicazione di tale principio, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25296 del 28/11/2014 ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'atto impositivo nei confronti del socio per l'omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società (conf. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14275 del 04/06/2018, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 17463 del 28/06/2019 e Sez. 5, Ordinanza n. 21126 del 02/10/2020). Del resto, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt.2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 11052 del 09/05/2018). Nella fattispecie, la ricorrente, per quanto abbia affermato di aver incontrato, nella qualità di erede della contribuente, difficoltà nell’esercizio del diritto di difesa, non ha neppure indicato in che termini l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione le avesse arrecato concreti pregiudizi. Senza tralasciare che, in tema di motivazione per relationem degli atti di imposizione tributaria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è legittimo l'avviso di accertamento notificato all'erede, che rinvii integralmente al prodromico processo verbale indirizzato al de cuius, senza che sia necessario allegarlo, trattandosi di atto facente parte della documentazione amministrativa dell'impresa e come tale presumibilmente in possesso dell'avente causa (Sez. 5, Sentenza n. 26527 del 17/12/2014). Del resto, la CTR ha argomentato esaustivamente sulla ricostruzione “alternativa” emergente dalla documentazione acquisita in sede penale, chiarendo che i ricavi erano stati rilevati dal bilancio di esercizio per l’intero anno 2007, detraendo quelli della società trasformata ed ottenendo così i ricavi di competenza della società trasformanda, da cui erano stati depurati i costi e le spese di competenza del primo periodo d’imposta. 4. Il ricorso non merita, pertanto, di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.700,00per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il rico