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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22149/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Loy, che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 27 novembre 2025 Corte d'appello di Bari, in parziale riforma dellasentenza del 21 ottobre 2024 del Tribunale di Trani, emessa in rito abbreviato, previoriconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha confermato la condanna diXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen. (capo A), 2 e 4 l. 2 ottobre1967, n. 895, e 697 cod. pen. (capo B), 75 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, (capo C),rideterminando la pena inflitta in 4 anni e 4 mesi di reclusione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoalla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), che avrebbe dovuto essere derubricatoin lesioni aggravate.A sostegno dell’assunto, la difesa obietta, quanto alla volontà di uccidere in capoall’autore del reato, che la sentenza di appello avrebbe desunto in modo illogico dettavolontà dalle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale, tuttavia, non aveva mai ammessodi aver sparato ad altezza d’uomo, ma aveva solo detto di aver voluto soltanto spaventare isuoi contendenti.

Inoltre, non sarebbe stata valutata la consulenza tecnica medico legaledella difesa dell’imputato da cui emergeva che i colpi furono sparati verso il basso; sarebbe,poi, stato ritenuto rilevante il numero di colpi esploso, che, però, era soltanto di due, uno perogni oppositore; ancora, non sarebbe stato considerato che il perito balistico aveva escluso,nel corso dell’esame, che vi potesse essere volontà omicida, perché in caso di volontàomicida l’agente avrebbe puntato l’arma verso il volto; infine, sarebbe stato ritenuto che lazona colpita contenesse organi vitali, tra cui l’aorta addominale che, però, non era stata, inrealtà, interessata dal percorso del proiettile.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoall’applicazione della riduzione per il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62, n. 6, cod.pen. in misura inferiore alla massima estensione, in quanto le motivazioni contenute sulpunto nella sentenza impugnata sarebbero estranee all’attenuante e riprese dal fatto (lagravità dello stesso; il contesto illecito in cui avveniva la condotta ricollegabile ad un debito didroga non saldato; i comportamenti successivi tenuti dall’imputato).3.

La difesa dell’imputato ha chiesto la trattazione orale.Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità delricorso.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il ricorrente è stato condannato per tentato omicidio, perché, nel corso di unadiscussione in cui lamentava il pagamento di una somma di denaro, aveva sparato da pochic e n t i m e t r i d e i c o l p i d i p i s t o l a , c h e a v e v a n o a t t i n t o a d u n f i a n c oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale aveva riportato un trauma renale sinistro per ferita daarma da fuoco con sospetta perforazione intestinale.Il primo motivo di ricorso deduce che la qualificazione giuridica del fatto non è corretta,perché l’imputato non intendeva uccidere il contendente.Il ricorso deduce, in particolare, anzitutto che l’imputato non ha dichiarato di aversparato ad altezza d’uomo, ma ha dichiarato di aver voluto soltanto spaventare i suoicontendenti.L’argomento è infondato, perché, conformemente alla giurisprudenza di legittimità cheritiene che, nel delitto tentato, l’univocità dell’azione debba essere ricavata da quei dati dellacondotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimereil fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014: “lasussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi, in mancanza di attendibileconfessione, dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico inbase alle comuni regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamentoantecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo dellavittima attinte, la reiterazione dei colpi”), e che nella valutazione della inequivocità degli atti“assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto” (Sez. 1,n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013,Polisi, Rv. 257208), non è manifestamente illogica la motivazione della sentenza di appelloche ha ricavato la direzione della volontà non dalle mere dichiarazioni dell’imputato, ma dallacircostanza che l’imputato ha arrestato la propria azione non con il primo colpo, ma soltantodopo aver sparato il secondo colpo, quello che ha colpito XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cheè un indice della volontà di colpire, e non soltanto di minacciare, gli oppositori.Il ricorso deduce anche che la mancanza di volontà dell’evento-morte del contendentesarebbe dimostrata dal fatto che la traiettoria dei proiettili era inclinata verso il basso, comerisulta dalla consulenza medica di parte e dalla perizia balistica.L’argomento è infondato, perché esso non vizia il percorso logico della sentenza, cheha evidenziato a pag. 12 che la traiettoria dei proiettili era inclinata verso il basso masoltanto di 5°, il che significa, quindi, che l’imputato ha sparato tenendo la pistola quasicompletamente dritta dinanzi a lui.Il ricorso deduce che non è stato considerato che nel corso dell’esame il perito balisticoha ritenuto che, per essere certo di uccidere, l’agente avrebbe dovuto puntare verso il volto.L’argomento è inammissibile.

Dalla lettura dell’esame del perito, che il ricorso trascrive al suo interno, emerge, infatti,che, a domanda del difensore che chiedeva se, ad una distanza di 50 cm dalla vittima, unapersona intenzionata ad uccidere avrebbe dovuto alzare o abbassare l’arma, il perito harisposto che avrebbe dovuto alzare l’arma verso il volto.La deduzione è inammissibile, atteso che la risposta del perito è indotta dal tipo didomanda che gli era stata rivolta, che non era conferente con il giudizio di responsabilità, inquanto per sostenere l’esistenza del dolo di omicidio nell’autore del reato non è necessarioaccertare l’intenzionalità dell’evento morte, ma è sufficiente affermare l’indifferenzadell’autore del reato verso la tipologia di evento di danno per la vita, o l’incolumità, dellavittima che è conseguenza della propria condotta (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024,Tavoletta, Rv. 287335 – 01; Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465- 01), come correttamente ritenuto nel caso in esame dai giudici del merito, in una situazionein cui la limitatissima inclinazione verso il basso della traiettoria dei proiettili consente diritenere in modo non illogico che l’imputato abbia sparato nella indifferenza circa la sorte(morte o lesioni) delle persone verso cui aveva indirizzato la propria azione.È del tutto consolidato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini del giudiziodi univocità, non è decisivo che l’agente, pur avendo davanti a sé la vittima inerme, avrebbepotuto colpirla di nuovo, o in punto diverso, per cagionarne con certezza la morte (Sez. 1, n.45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151: La mancata inflizione di più coltellate nonesclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalitàoperative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima etale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente; conformi,più di recente, Sez. 1, n. 19880 del 26/02/2025, P., n.m.; Sez. 5, n. 8907 del 02/12/2024,dep. 2025, G., n.m.).Il ricorso deduce, da ultimo, che l’addome ha organi vitali ma in una parte che non èstata attinta dal proiettile, che non ha interessato nel suo percorso né il rachide lombare nél’asse vascolare aorta-vacale.L’argomento è infondato, perché il dolo del reato di tentato omicidio deve esserericavato dalle circostanze esistenti ex ante (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, D., Rv. 284722;Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702); non rileva, pertanto, che alla fine ilpercorso del proiettile non abbia perforato in modo decisivo nessuno degli organi vitali dellavittima dell’azione criminosa.In definitiva, le sentenze di merito sono conformi all’orientamento della giurisprudenzadi legittimità sui criteri per ricavare la direzione della volontà nel reato di tentato omicidio, inquanto hanno ricavato il dolo dell'evento morte da dinamica dell'evento, numero di colpiesplosi, distanza da cui sono stati esplosi i proiettili, punto del corpo attinto.Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.2.

È infondato anche il secondo motivo.Il giudice di appello ha riconosciuto l’attenuante del risarcimento del danno, che ha,però, applicato non nella massima estensione del terzo consentita dalla norma dell’art. 62, n.6, cod. pen. (in particolare, ha ridotto la pena da 7 anni di reclusione a 6 anni).Il ricorso deduce che il risarcimento è stato integrale, e quindi la riduzione perl'attenuante andava operata nella massima estensione, mentre la sentenza motiva lariduzione in misura inferiore sulla base di criteri che esulano da quelli relativi al risarcimento.L’argomento è manifestamente infondato, in quanto l'integralità del risarcimento è unpresupposto necessario della concessione dell'attenuante (v., per tutte, Sez. 5, n. 7826 del30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224 – 01; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv.282793 – 01) e se, ciò nonostante, il legislatore ha previsto anche per tale attenuante ilpotere discrezionale del giudice di riduzione fino a un terzo senza imporre una riduzionepredeterminata, necessariamente sul piano logico si deve ritenere che, pur in presenza di unrisarcimento integrale, la riduzione per l’attenuante può essere riconosciuta in misura diversadalla massima estensione.Ciò posto, i motivi che possono essere spesi dal giudice del merito per la riduzionedella pena in misura diversa dalla massima estensione sono quelli di carattere generale; sitratta, infatti, di un apprezzamento di fatto del giudice del merito che rende in questo modocongruo il trattamento sanzionatorio rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena,ex art. 27 Cost. (v.

Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 – 01, ina materiadi attenuanti generiche).Ne consegue che nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata che hamotivato la riduzione in misura diversa dalla massima estensione per il contesto illecito in cuisi svolse la vicenda (relativa ad un credito per una cessione di stupefacente rimasta nonpagata), nonchè perchè l'imputato aveva anche violato il regime di sorveglianza speciale edopo l'evento si era reso irreperibile per tre mesi trovando rifugio in Spagna dimostrando didisporre canali illeciti all'estero, sfugge a censure di illogicità manifesta della motivazione,rientrando all'interno del potere discrezionale del giudice del merito sulla valutazione dicongruità della pena inflitta in concreto.Anche il secondo motivo, pertanto, è infondato.3.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Loy, che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 27 novembre 2025 Corte d'appello di Bari, in parziale riforma dellasentenza del 21 ottobre 2024 del Tribunale di Trani, emessa in rito abbreviato, previoriconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha confermato la condanna diXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen. (capo A), 2 e 4 l. 2 ottobre1967, n. 895, e 697 cod. pen. (capo B), 75 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, (capo C),rideterminando la pena inflitta in 4 anni e 4 mesi di reclusione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoalla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), che avrebbe dovuto essere derubricatoin lesioni aggravate.A sostegno dell’assunto, la difesa obietta, quanto alla volontà di uccidere in capoall’autore del reato, che la sentenza di appello avrebbe desunto in modo illogico dettavolontà dalle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale, tuttavia, non aveva mai ammessodi aver sparato ad altezza d’uomo, ma aveva solo detto di aver voluto soltanto spaventare isuoi contendenti. Inoltre, non sarebbe stata valutata la consulenza tecnica medico legaledella difesa dell’imputato da cui emergeva che i colpi furono sparati verso il basso; sarebbe,poi, stato ritenuto rilevante il numero di colpi esploso, che, però, era soltanto di due, uno perogni oppositore; ancora, non sarebbe stato considerato che il perito balistico aveva escluso,nel corso dell’esame, che vi potesse essere volontà omicida, perché in caso di volontàomicida l’agente avrebbe puntato l’arma verso il volto; infine, sarebbe stato ritenuto che lazona colpita contenesse organi vitali, tra cui l’aorta addominale che, però, non era stata, inrealtà, interessata dal percorso del proiettile.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoall’applicazione della riduzione per il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62, n. 6, cod.pen. in misura inferiore alla massima estensione, in quanto le motivazioni contenute sulpunto nella sentenza impugnata sarebbero estranee all’attenuante e riprese dal fatto (lagravità dello stesso; il contesto illecito in cui avveniva la condotta ricollegabile ad un debito didroga non saldato; i comportamenti successivi tenuti dall’imputato).3. La difesa dell’imputato ha chiesto la trattazione orale.Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità delricorso.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il ricorrente è stato condannato per tentato omicidio, perché, nel corso di unadiscussione in cui lamentava il pagamento di una somma di denaro, aveva sparato da pochic e n t i m e t r i d e i c o l p i d i p i s t o l a , c h e a v e v a n o a t t i n t o a d u n f i a n c oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale aveva riportato un trauma renale sinistro per ferita daarma da fuoco con sospetta perforazione intestinale.Il primo motivo di ricorso deduce che la qualificazione giuridica del fatto non è corretta,perché l’imputato non intendeva uccidere il contendente.Il ricorso deduce, in particolare, anzitutto che l’imputato non ha dichiarato di aversparato ad altezza d’uomo, ma ha dichiarato di aver voluto soltanto spaventare i suoicontendenti.L’argomento è infondato, perché, conformemente alla giurisprudenza di legittimità cheritiene che, nel delitto tentato, l’univocità dell’azione debba essere ricavata da quei dati dellacondotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimereil fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014: “lasussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi, in mancanza di attendibileconfessione, dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico inbase alle comuni regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamentoantecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo dellavittima attinte, la reiterazione dei colpi”), e che nella valutazione della inequivocità degli atti“assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto” (Sez. 1,n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013,Polisi, Rv. 257208), non è manifestamente illogica la motivazione della sentenza di appelloche ha ricavato la direzione della volontà non dalle mere dichiarazioni dell’imputato, ma dallacircostanza che l’imputato ha arrestato la propria azione non con il primo colpo, ma soltantodopo aver sparato il secondo colpo, quello che ha colpito XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cheè un indice della volontà di colpire, e non soltanto di minacciare, gli oppositori.Il ricorso deduce anche che la mancanza di volontà dell’evento-morte del contendentesarebbe dimostrata dal fatto che la traiettoria dei proiettili era inclinata verso il basso, comerisulta dalla consulenza medica di parte e dalla perizia balistica.L’argomento è infondato, perché esso non vizia il percorso logico della sentenza, cheha evidenziato a pag. 12 che la traiettoria dei proiettili era inclinata verso il basso masoltanto di 5°, il che significa, quindi, che l’imputato ha sparato tenendo la pistola quasicompletamente dritta dinanzi a lui.Il ricorso deduce che non è stato considerato che nel corso dell’esame il perito balisticoha ritenuto che, per essere certo di uccidere, l’agente avrebbe dovuto puntare verso il volto.L’argomento è inammissibile. Dalla lettura dell’esame del perito, che il ricorso trascrive al suo interno, emerge, infatti,che, a domanda del difensore che chiedeva se, ad una distanza di 50 cm dalla vittima, unapersona intenzionata ad uccidere avrebbe dovuto alzare o abbassare l’arma, il perito harisposto che avrebbe dovuto alzare l’arma verso il volto.La deduzione è inammissibile, atteso che la risposta del perito è indotta dal tipo didomanda che gli era stata rivolta, che non era conferente con il giudizio di responsabilità, inquanto per sostenere l’esistenza del dolo di omicidio nell’autore del reato non è necessarioaccertare l’intenzionalità dell’evento morte, ma è sufficiente affermare l’indifferenzadell’autore del reato verso la tipologia di evento di danno per la vita, o l’incolumità, dellavittima che è conseguenza della propria condotta (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024,Tavoletta, Rv. 287335 – 01; Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465- 01), come correttamente ritenuto nel caso in esame dai giudici del merito, in una situazionein cui la limitatissima inclinazione verso il basso della traiettoria dei proiettili consente diritenere in modo non illogico che l’imputato abbia sparato nella indifferenza circa la sorte(morte o lesioni) delle persone verso cui aveva indirizzato la propria azione.È del tutto consolidato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini del giudiziodi univocità, non è decisivo che l’agente, pur avendo davanti a sé la vittima inerme, avrebbepotuto colpirla di nuovo, o in punto diverso, per cagionarne con certezza la morte (Sez. 1, n.45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151: La mancata inflizione di più coltellate nonesclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalitàoperative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima etale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente; conformi,più di recente, Sez. 1, n. 19880 del 26/02/2025, P., n.m.; Sez. 5, n. 8907 del 02/12/2024,dep. 2025, G., n.m.).Il ricorso deduce, da ultimo, che l’addome ha organi vitali ma in una parte che non èstata attinta dal proiettile, che non ha interessato nel suo percorso né il rachide lombare nél’asse vascolare aorta-vacale.L’argomento è infondato, perché il dolo del reato di tentato omicidio deve esserericavato dalle circostanze esistenti ex ante (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, D., Rv. 284722;Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702); non rileva, pertanto, che alla fine ilpercorso del proiettile non abbia perforato in modo decisivo nessuno degli organi vitali dellavittima dell’azione criminosa.In definitiva, le sentenze di merito sono conformi all’orientamento della giurisprudenzadi legittimità sui criteri per ricavare la direzione della volontà nel reato di tentato omicidio, inquanto hanno ricavato il dolo dell'evento morte da dinamica dell'evento, numero di colpiesplosi, distanza da cui sono stati esplosi i proiettili, punto del corpo attinto.Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.2. È infondato anche il secondo motivo.Il giudice di appello ha riconosciuto l’attenuante del risarcimento del danno, che ha,però, applicato non nella massima estensione del terzo consentita dalla norma dell’art. 62, n.6, cod. pen. (in particolare, ha ridotto la pena da 7 anni di reclusione a 6 anni).Il ricorso deduce che il risarcimento è stato integrale, e quindi la riduzione perl'attenuante andava operata nella massima estensione, mentre la sentenza motiva lariduzione in misura inferiore sulla base di criteri che esulano da quelli relativi al risarcimento.L’argomento è manifestamente infondato, in quanto l'integralità del risarcimento è unpresupposto necessario della concessione dell'attenuante (v., per tutte, Sez. 5, n. 7826 del30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224 – 01; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv.282793 – 01) e se, ciò nonostante, il legislatore ha previsto anche per tale attenuante ilpotere discrezionale del giudice di riduzione fino a un terzo senza imporre una riduzionepredeterminata, necessariamente sul piano logico si deve ritenere che, pur in presenza di unrisarcimento integrale, la riduzione per l’attenuante può essere riconosciuta in misura diversadalla massima estensione.Ciò posto, i motivi che possono essere spesi dal giudice del merito per la riduzionedella pena in misura diversa dalla massima estensione sono quelli di carattere generale; sitratta, infatti, di un apprezzamento di fatto del giudice del merito che rende in questo modocongruo il trattamento sanzionatorio rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena,ex art. 27 Cost. (v. Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 – 01, ina materiadi attenuanti generiche).Ne consegue che nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata che hamotivato la riduzione in misura diversa dalla massima estensione per il contesto illecito in cuisi svolse la vicenda (relativa ad un credito per una cessione di stupefacente rimasta nonpagata), nonchè perchè l'imputato aveva anche violato il regime di sorveglianza speciale edopo l'evento si era reso irreperibile per tre mesi trovando rifugio in Spagna dimostrando didisporre canali illeciti all'estero, sfugge a censure di illogicità manifesta della motivazione,rientrando all'interno del potere discrezionale del giudice del merito sulla valutazione dicongruità della pena inflitta in concreto.Anche il secondo motivo, pertanto, è infondato.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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