CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, di conferma della decisione del Tribunale di Varese che lo ha condannato alla pena di venti giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, limitatamente al reato di minaccia aggravata, commesso il 22.3.2017. 2. Considerato che i motivi di ricorso proposti, con i quali si denunciano vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, si rivelano generici, poichè non si confrontano con la ragionevole e convincente ricostruzione delle prove fornita dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, con precisione, l'inattendibilità della prospettazione accusatoria solo in relazione al primo episodio contestato e non anche al secondo. Nel caso di specie, l'attendibilità della persona offesa non è stata posta radicalmente in dubbio, ma sono stati valutati insufficienti altri elementi di riscontro alle sue dichiarazioni limitatamente al primo episodio di minaccia contestato (giusta anche la valutazione di contraddittorietà della deposizione del teste d'accusa Calliso); si è apprezzata - invece - l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima in ordine al secondo episodio, rispetto al quale sono stati individuati anche adeguati riscontri dibattimentali, che hanno convinto i giudici di merito per la condanna. Alla luce di tale ricostruzione processuale, le richieste difensive si rivelano reiterative e in fatto, dunque, inammissibili. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 di